LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6039-2014 proposto da:
CANTONI ITC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO RENI 56, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GREGORIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA NORO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.I., S.G., nella qualità di eredi di A.E.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA GIUSEPPE PIZZIGONI, PIERLUIGI BOIOCCHI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 285/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/09/2013 r.g.n. 442/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato LIDIA SGOTTO SABATINI per delega Avvocato MARIA TERESA NORO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 285 pubblicata il 6.9.13, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società appellante Cantoni ITC s.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale subito in vita dalla sig.ra A., deceduta a causa di mesotelioma pleurico, rideterminando lo stesso in Euro 100.000,00, oltre interessi legali dall’8.3.07.
2. La Corte territoriale ha ritenuto non assolto l’onere di prova, posto a carico della società datoriale, di adempimento dell’obbligo di sicurezza, comprensivo dell’onere di acquisizione tempestiva di ogni notizia sulla possibile pericolosità dell’attività svolta, e dimostrato il nesso causale tra l’esposizione professionale all’amianto della sig.ra A. e il mesotelioma che ha provocato il decesso della medesima.
3. Ha ritenuto erroneo il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale adoperato dal Tribunale utilizzando il sistema “a punto” di invalidità ed ha applicato il diverso criterio della inabilità temporanea commisurato alla durata della malattia, con successiva personalizzazione del danno medesimo.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cantoni ITC, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso gli eredi della sig.ra A., assistiti unicamente dagli avvocati Luca Pizzigoni e Enrico Ivella, risultando l’avv. Pierluigi Boiocchi cancellato dall’Albo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la società ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla efficacia e idoneità delle misure di prevenzione omesse (mascherine e impianti aerazione) ad impedire o ritardare, con elevato grado di probabilità, l’insorgere della malattia.
2. Col secondo motivo la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, per avere la Corte riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nonostante l’esonero normativamente previsto.
3. Il primo motivo è infondato.
4. Deve premettersi che al ricorso in esame è applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza d’appello è stata pubblicata in epoca successiva al 12.9.2912.
5. In base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
6. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato come, per effetto della novella, il sindacato di legittimità sulla motivazione debba intendersi limitato al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
7. Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.pc., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori.
8. La società non ha criticato i punti della motivazione con cui è stata affermata l’esposizione professionale della lavoratrice all’amianto e la mancata adozione delle misure di sicurezza all’epoca tecnologicamente disponibili, cioè mascherine individuali e impianto di aerazione. Ha invece censurato la sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto l’esistenza del nesso causale tra l’esposizione e l’evento morte “atteso che la riduzione delle polveri e così dell’intensità della esposizione avrebbe evitato o quanto meno allungato il tempo di vita collocando in epoca successiva la manifestazione della malattia”. Secondo la tesi della società, le misure di prevenzione non sarebbero servite ad impedire l’insorgere della malattia, e ciò avrebbe dovuto condurre a ritenere insussistente non solo la colpa, posto che l’art. 2087 c.c. impone l’adozione delle misure necessarie, e non anche di quelle superflue o inidonee, a tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, ma anche il nesso causale tra inadempimento e danno.
9. La censura mossa dalla società ricorrente investe non un fatto nella sua accezione storico fenomenica, il cui esame sarebbe stato omesso, bensì la valutazione operata dalla Corte di merito, anche in base ai risultati della c.t.u., sul nesso causale tra l’esposizione professionale ad amianto, caratterizzata dalla mancata adozione delle misure preventive, e l’evento morte verificatosi, quindi sulla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c.. Ciò che la società richiede è, in sostanza, una rivisitazione di quanto accertato in sede di merito, con specifico riferimento alla dedotta inutilità della condotta alternativa lecita; rivisitazione non consentita in questa sede di legittimità.
10. Non solo la censura mossa col primo motivo di ricorso è estranea allo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma gli argomenti adoperati dalla Corte d’appello risultano conformi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p.c.. Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n. 15107 del 2005; Cass. n. 8033 del 2002).
11. Con particolare riferimento ai profili oggetto di censura, questa Corte, in sede penale, ha affermato che “il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell’offesa nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l’intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell’evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione)”, (Cass. pen. n. 988 dell’11.7.02/14.1.03, in motivazione). Si è aggiunto che, in questi casi, “non v’è quindi dubbio che una morte avvenuta in un giorno successivo sia un fatto diverso, dal punto di vista naturalistico prima ancora che giuridico”.
12. La Corte d’appello si è attenuta ai suddetti principi nel momento in cui ha incensurabilmente accertato che la riduzione dell’intensità di esposizione avrebbe evitato l’insorgere della patologia o ritardato tale insorgenza; il che equivale a dire che l’esposizione alle polveri di amianto, in assenza delle dovute precauzioni, ha avuto un effetto patogenetico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia, e tanto basta ai fini della prova nesso causale.
13. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che la Corte di merito si è attenuta ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di danno differenziale.
14. Si è al riguardo precisato come “Le somme eventualmente versate dall’Inail a titolo di indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicchè, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilità dell’art. 10 del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall’Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo stesso”, (Cass. n. 9166 del 2017).
15. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
16. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018