LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4613/2017 proposto da:
P.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO PAOLO TUCCI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO AUTOLINEE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLA MASCARO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIAPAOLA LOCCO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1939/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 620/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PIETRO PAOLO TUCCI;
udito l’Avvocato MARIAPAOLA LOCCO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1939 pubblicata il 12.12.16, in accoglimento del reclamo del Consorzio Autolinee s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande proposte dal sig. P. volte alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il ***** e al risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale ha premesso che con lettera del 25.6.12 la società aveva contestato al lavoratore di essere stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza, unitamente al collega A.F., nella flagranza del furto di gasolio.
3. Ha interpretato la contestazione come riferita a tutte le condotte poste in essere dal P. la sera del *****, riprese dal sistema di videosorveglianza e riferite al furto di gasolio non solo per il rifornimento dell’autovettura di sua proprietà.
4. Ha considerato utilizzabile ai fini probatori il DVD prodotto dal Consorzio e contenente le riprese della zona del piazzale ove era situato l’impianto di rifornimento di gasolio per gli autobus aziendali, richiamando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni adottate nella sentenza emessa dalla medesima Corte (n. 1357/2016) sull’impugnativa del licenziamento dell’ A..
5. Ha ritenuto che le immagini del sistema di videosorveglianza, le deposizioni del teste Pa. e delle altre guardie giurate, rendessero evidente l’illecito impossessamento di gasolio aziendale posto in essere da A. e P. in chiaro accordo tra loro, condotta rientrante nella previsione di cui all’art. 66 c.c.n.l. Autoferrotramvieri, n. 4, lett. b), e sanzionata con il licenziamento senza preavviso.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig. P., affidato ad otto motivi, cui ha resistito con controricorso la società datoriale.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso il sig. P. ha dedotto nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente e omessa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2. Col secondo motivo ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, per avere ritenuto rispettata la procedura per l’installazione del sistema di video sorveglianza all’interno dei luoghi di lavoro e per avere posto le relative immagini a base della decisione di recesso.
3. Col terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione: dell’art. 2712 c.c., per non avere la Corte di merito tenuto conto del disconoscimento del documento informatico DVD fatto nella prima difesa utile dal lavoratore; dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte fondato la decisione su prove inammissibili; dell’art. 116 c.p.c., per aver valutato senza prudente apprezzamento i documenti di causa e le risultanze probatorie in atti.
4. Col quarto motivo il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 5, in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l’onere di prova gravante su parte datoriale quanto alla sussistenza del fatto come contestato e all’integrazione della giusta causa di recesso.
5. Col quinto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte deciso sulla base di una contestazione disciplinare diversa da quella mossa al P., così pronunciando oltre i limiti della domanda della reclamante.
6. Col sesto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 436 e 346 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il lavoratore avesse rinunciato alle censure sulla mancata affissione del codice disciplinare e sul negato esercizio del diritto di accesso agli atti posti a base della contestazione disciplinare.
7. Col settimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativi alla mancata affissione del codice disciplinare e al negato esercizio del diritto di accesso agli atti posti a base della contestazione disciplinare.
8. Con l’ottavo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, degli artt. 2106 e 2119 c.c., dell’art. 66 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 1976, comma 4, lett. b).
9. Sul primo motivo di ricorso, occorre considerare quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. E’ pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
10. Si è inoltre precisato (Cass., S.U., n. 22232 del 2016) che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., S.U., n. 22232 del 2016).
11. Simili vizi non ricorrono nella decisione impugnata che rende certamente percepibile il percorso motivazionale seguito ai fini dell’accertamento della giusta causa di recesso. La motivazione per relationem è stata adoperata dalla Corte di merito in riferimento a specifiche questioni, di analogo contenuto, trattate nel procedimento promosso dal collega di lavoro sig. A., licenziato per i medesimi fatti. Peraltro, secondo l’indirizzo di questa Corte, “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicchè la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”, (Cass. n. 17640 del 2016; Cass. 10937 del 2016; Cass. n. 3340 del 2013).
12. Deve infine ribadirsi come “Al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”, (Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5241 del 2011). Difatti, “Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, (nel testo “ratione temporis” vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”, (Cass. n. 24542 del 2009; 407 del 2006).
13. Col secondo motivo di ricorso il lavoratore ha censurato l’utilizzo da parte del giudice d’appello delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installato in azienda in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4.
14. Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente ha omesso di specificare dove e come tale questione fosse stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 20703 del 2015; Cass. n. 18795 del 2015; Cass. n. 18544 del 2015; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 3664 del 2006).
15. La sentenza d’appello, a pag. 9, ha esaminato tale questione ma richiamando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la decisione emessa nel procedimento in cui era parte il sig. A.. La sentenza impugnata ha riportato alle pag. 6 e 7 le difese svolte dal sig. P. con la memoria di costituzione in sede di reclamo e tra queste non compare il riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 4. Lo stesso ricorrente, a pag. 8 del ricorso in esame, ha riassunto le difese svolte nel giudizio di reclamo e si è limitato a precisare di essersi “opposto alle richieste istruttorie del Consorzio tra cui quella di proiezione delle immagini del sistema di video sorveglianza”, senza specifico riferimento alla violazione della procedura e dei requisiti richiesti dal citato art. 4. Non solo, il ricorrente ha argomentato la violazione dell’art. 4 Statuto sul rilievo della inidoneità dell’accordo sindacale e della missiva dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, specificando che trattasi di documenti prodotti dalla società nella fase sommaria, senza tuttavia trascrivere tali documenti e, soprattutto, senza specificare le eventuali ragioni di invalidità, inidoneità o insufficienza del predetto accordo sindacale.
16. Infondato risulta il terzo motivo di ricorso.
17. Costituisce principio affermato da questa Corte, e condiviso dal Collegio, che “l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., è subordinata – in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso – all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare, siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo “disconoscimento” – che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio (Cass. n. 2117 del 2011; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 8998 del 2001).
18. Nel caso di specie il ricorrente, oltre a censurare l’affidabilità delle videoriprese in quanto provenienti da società estranea alla causa e a segnalare la mancanza di firma digitale del documento informatico, ha sì tempestivamente disconosciuto le immagini risultanti dal DVD ma in modo assolutamente generico, come si desume dalle espressioni dal medesimo riportate a pag. 17 del ricorso in esame: “si disconosce la conformità ai fatti, alle modalità con cui gli stessi sarebbero accaduti, ai luoghi ed alle cose in esso eventualmente rappresentati e captati”. La mancanza di qualsiasi riferimento a elementi di luogo, di tempo o di persone in grado supportare l’assunto di non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta porta ad escludere la configurabilità di un idoneo disconoscimento da parte del P.. Il che conferma la legittima condotta processuale della Corte di merito che ha ritenuto il DVD e le immagini in esso contenute quali elementi di prova liberamente valutabili.
19. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Requisiti non rinvenibili nel caso di specie.
20. Il quarto motivo di ricorso, sebbene formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contiene censure che attengono alla valutazione delle prove e al giudizio di attendibilità dei testimoni, come effettuati dalla Corte territoriale, e che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. Nè è ravvisabile alcuna violazione del criterio di distribuzione dell’onere di prova, che la sentenza d’appello ha correttamente addossato a parte datoriale, risultando smentito dallo stesso tenore della pronuncia impugnata l’assunto del ricorrente secondo cui tale onere sarebbe stato assolto esclusivamente mediante la visione del DVD acquisito in atti. La sentenza, a pag. 10, esplicita come le immagini del DVD avessero unicamente confermato il contenuto della deposizione del teste Pa..
21. Col quinto motivo di ricorso il lavoratore da dedotto che la Corte territoriale, in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, avrebbe ritenuto sussistente, e tale da integrare giusta causa di recesso, una condotta più ampia di quella oggetto di contestazione.
22. Ha trascritto la contestazione mossagli: “La sera del predetto giorno 23 giugno, Ella veniva sorpreso, unitamente al suo collega A.F., dagli addetti alla vigilanza notturna nella flagranza del furto di gasolio”, ed ha indicato la collocazione processuale della relativa lettera.
23. La Corte d’appello, accogliendo anche sul punto il reclamo della società, ha sostenuto: “il tenore della contestazione del 25.6.12 mossa al P. rendeva evidente che la stessa era riferita a tutte le condotte dallo stesso poste in essere la sera del ***** con particolare riferimento a quelle riprese dalle videocamere e osservate dall’operatore della centrale operativa Pa. e non solo al rifornimento dell’autovettura che il P. non ha potuto fare a meno di ammettere, in quanto colto nella flagranza del fatto dagli addetti alla vigilanza. Ed invero proprio il riferimento al collega A., che era momentaneamente assente dal luogo dell’intervento di R. e L., rendeva evidente che l’addebito era riferito anche ai precedenti episodi di reiterati furti di gasolio”. Ha aggiunto che “La limitazione operata nella sentenza gravata, dunque, non può essere condivisa, non essendovi ragioni per ritenere che la contestazione operata dal consorzio fosse circoscritta all’episodio finale del prelievo di gasolio per il rifornimento dell’autovettura”.
24. La previa contestazione dell’addebito ha la funzione di consentire al dipendente incolpato di indicare le sue giustificazioni e fissare, con carattere di immutabilità, la condotta al medesimo addebitata, per cui si è esattamente ritenuto che la contestazione disciplinare – correttamente intimata secondo criteri di specificità e tempestività – costituisce una garanzia procedimentale desumibile dal carattere generale del “giusto procedimento”, ripetutamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come un principio di “civiltà giuridica” (Corte cost. n. 204 del 1982). Di conseguenza la verifica sulla correttezza dell’espletamento del procedimento disciplinare in tutte le sue fasi – in particolare quando sia collegato a giudizio di merito applicativo di “norme elastiche” – è soggetta sicuramente a controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su qualsiasi norma di legge, (Cass. n. 22752 del 2004).
25. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass. 29240 del 2017; Cass. n. 10662 del 2014).
26. Si è anche affermato che il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7,assicura al lavoratore incolpato (Cass., n. 26678 del 2017).
27. Va ancora precisato che l’indagine in ordine al significato ed alla portata della contestazione disciplinare costituisce un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (cfr. con riferimento alle regole sull’interpretazione dei contratti, applicabili nei limiti della compatibilità ex art. 1324 c.c., Cass. 27 marzo 2007, n. 7500, e 30 aprile 2010, n. 10554 e, con riferimento agli atti unilaterali, Cass. n. 7 maggio 2004 n. 8713).
28. Al riguardo, va rilevato che nell’interpretazione degli atti unilaterali, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, impone di accertare – mancando una comune intenzione delle parti – esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l’applicabilità, atteso il rinvio operato dall’art. 1324 c.c., del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto e senza che possa farsi ricorso alla valutazione del comportamento dei destinatari di esso (Cass., n. 25608 del 2013). Nell’interpretazione dei negozi unilaterali tra vivi, non essendo utilizzabile il criterio della comune volontà delle parti, nè quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole, e dell’interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre (Cass. n. 2399 del 2009).
29. Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto ai contratti, e che possono trovare applicazione anche con riguardo all’interpretazione degli atti unilaterali, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una interpretazione alternativa della dichiarazione unilaterale, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione dell’atto è riservata (cfr. Cass., n. 13667 del 2018; Cass. n. 15471 del 2017). In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., n. 27136 del 2017).
30. Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, ove il ricorrente senza prospettare la violazione dei canoni dell’ermeneutica negoziale, si è limitato ad offrire una lettura alternativa della lettera rispetto a quella svolta dalla Corte d’Appello, facendo leva sull’espressione “flagranza del furto”, dal medesimo intesa come riferita unicamente alla sottrazione di gasolio per il rifornimento della propria autovettura e senza replicare, ad esempio, all’argomento speso nella sentenza impugnata secondo cui il preciso riferimento, nella contestazione disciplinare, all’attività commessa unitamente al collega A., che non era presente al momento di intervento delle guardie giurate, era inequivocamente significativo della inclusione nell’addebito dell’intera condotta di prelievo di gasolio riferita dal teste Pa. e rilevata dalle videoriprese. Non solo, la tesi del ricorrente si basa sulla lettura data dal medesimo ad una singola espressione, estrapolata dalla lettera di contestazione di cui il medesimo ha omesso di trascrivere il contenuto integrale, ed è peraltro sganciata da qualsiasi riferimento alle giustificazioni rese e alla lettera di licenziamento.
31. Le considerazioni svolte portano ad escludere la dedotta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nè vi è spazio per ravvisare una violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che l’interpretazione data dalla Corte di merito alla lettera di contestazione non ha determinato una pronuncia al di fuori dei confini segnati dal reclamo della società. Anzi, tra i motivi di reclamo, come riassunti nella sentenza impugnata alle pagg. 4 e 5, vi era proprio la censura alla omessa valutazione dei “reiterati prelievi di carburante aziendale registrati dal sistema di videosorveglianza, che erano rimasti sprovvisti di alcuna plausibile giustificazione; in particolare era inattendibile la giustificazione… della necessità di rifornire la macchina idropulitrice dell’azienda, non essendo quest’ultima alimentata a gasolio”.
32. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non riporta le eccezioni e questioni sollevate in primo grado, che si assume reiterate in sede di reclamo, nè individua esattamente dove e quando tali questioni siano state poste.
33. Infondato è anche il settimo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in maniera tuttavia difforme dallo schema legale richiesto dal nuovo testo della disposizione citata, applicabile ratione temporis. La censura di omesso esame non ha ad oggetto fatti intesi in senso storico fenomenico bensì violazioni di norme di diritto.
34. Ove anche letta sub specie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura si rivela infondata.
35. Quanto alla mancata prova di preventiva affissione del codice disciplinare, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1926 del 2011; Cass. n. 17763 del 2004) che ha ritenuto non necessaria l’affissione in tutti i casi in cui la condotta contestata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecita, perchè contraria al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale.
36. Quanto alla mancata possibilità del dipendente di prendere visione del fascicolo disciplinare, questa Corte ha sostenuto come “La L. n. 300 del 1970, art. 7, non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine”, (Cass. n. 23304 del 2010), specificazione che nel caso di specie risulta del tutto mancante.
37. L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile in quanto contiene unicamente censure sulla concreta attitudine della condotta contestata a costituire giusta causa di licenziamento e sulla sussistenza di proporzionalità tra infrazione e sanzione che, in quanto attengono al giudizio di fatto demandato al giudice di merito, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità se non attraverso il vizio motivazionale e secondo lo schema, nel caso di specie non rispettato, del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
38. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, sebbene ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società controricorrente in quanto l’ammissione comporta che lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte non abbiente (cfr. Cass. 19.6.2012 n. 10053; Cass. 31.3.2017 n. 8388), ma non si estende anche al pagamento delle spese in favore dell’altra parte risultata vittoriosa.
39. Il ricorrente, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di cassazione, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater (Cass. n. 18523/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, allo stato.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018
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