Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.27954 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7604/2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FASANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CHILOSI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3415/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2013, R.G.N. 7104/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato RAFFAELA FASANO;

udito l’Avvocato RICCARDO CHILOSI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3415/2013 aveva accolto il ricorso proposto dalla RAI Radiotelevisione Italiana Spa per la revocazione della sentenza n.7986/2010 con la quale la medesima corte, all’esito di due sentenze non definitive (di cui una sull’an e l’altra sul quantum), aveva definitivamente pronunciato la condanna della RAI al pagamento degli accessori relativi agli importi capitali già liquidati con la sentenza non definitiva.

In sede di revocazione la corte territoriale aveva ritenuto fondato il motivo di revocazione inerente l’utilizzo ai fini della decisione di due CTU contabili errate nella determinazione dell’importo di Euro 17.018,99 posto a carico della RAI, essendo stata conteggiata una somma non dovuta ed infatti esclusa dai titoli retributivi riconosciuti dalla sentenza non definitiva del 5.3.2009.

Il Giudice, resosi conto dell’errore contabile, anche a seguito del rilievo sollevato dalla società, aveva infatti predisposto il calcolo degli interessi sulla somma (capitale) rettificata di Euro 12.245,55.

La Corte territoriale, sulla base di tali valutazioni riteneva quindi inficiata da mero errore di fatto la sentenza n. 10328/2009 e provvedeva a condannare la società alla minor somma di Euro 12.245,55.

La medesima corte, sempre in sede di revocazione, riteneva altresì viziata da errore di fatto anche la successiva sentenza n. 7986/2010 che, pronunciando definitivamente rispetto alle precedenti sentenze parziali, aveva riconosciuto gli accessori sulla somma di Euro 12.245,55, recependo, però, i risultati della ctu contabile evidentemente afflitti da errori di calcolo. L’elaborato peritale aveva infatti calcolato gli accessori non già sulla corretta somma di Euro 12.245,55, ma su quella in origine erroneamente considerata (Euro 17.018,99).

Lo stesso elaborato contabile aveva erroneamente raffrontato gli importi già percepiti dal lavoratore, calcolati al netto, e quelli ancora dovuti calcolati al lordo, così realizzando un risultato contabile falsato e quindi non attendibile. Anche sul punto la Corte romana riconosceva la fondatezza del motivo revocatorio e, utilizzando i conteggi depositati dalla Rai, realizzati con modalità di calcolo non specificamente contestate, operate le necessarie compensazioni, condannava il P. a pagare in favore della RAI la somma di Euro 59.776,89 oltre interessi dal 31.12.2009 ed a restituire la somma pagata dalla società in esecuzione della sentenza revocata, corrispondente alla somma netta di Euro 48.651,00 incassata dal P.. Avverso detta decisione P.C. proponeva ricorso affidandolo ad un unico motivo, cui resisteva con controricorso la RAI Radiotelevisione spa anche depositando successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Non corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 395 c.p.c..

Parte ricorrente deduce sostanzialmente l’assenza dell’errore revocatorio rilevato dalla corte, trattandosi invece di contrasto tra differenti ctu espletate nel processo poste alla base di contrapposte ragioni oggetto di discussione tra le parti.

La corte territoriale aveva ritenuto che dagli atti del processo, ed in particolare dalle note depositate da ctu, emergesse incontrovertibilmente l’errore contabile nella determinazione dell’importo posto a carico della Rai, nel quale erano stati conteggiate somme non dovute in quanto escluse dai titoli riconosciuti dalla sentenza non definitiva.

La stessa Corte aveva poi valutato scorretto ed errato il calcolo degli interessi per il periodo fino al marzo 1990 avendo il ctu errato nel detrarre da somme considerate al lordo importi invece indicati al netto.

Rispetto a tali valutazioni, fondative del giudizio del giudice d’appello, l’odierno ricorrente, pur contestando la natura revocatoria del vizio riconosciuto ed allegando la differente valenza di contrasto tra le parti sui risultati peritali, non ha minimamente allegato ed inserito in ricorso i contenuti delle perizie svolte, così da consentirne l’esame, neppure inserendo gli esatti termini dei contrastanti argomenti e ragioni sostenute dalle parti nel merito dei conteggi in oggetto.

Già solo tali rilievi renderebbero il motivo privo del requisito di autosufficienza. Questa Corte, a riguardo ha chiarito che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione”. (Cass. n. 14784/2015).

Peraltro deve anche osservarsi che “Gli errori di conteggio aritmetico i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa non sono deducibili con il ricorso per Cassazione, essendo per gli stessi prevista l’impugnativa ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4” (Cass. n. 4868/2017); ed ancora che “Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica. (Cass. n. 6038/2016).

Rispetto a tali principi la sentenza risulta correttamente sviluppata in quanto ha rilevato la incidenza dell’errore di calcolo sulla decisione già assunta, ha qualificato la natura di tale errore quale quale modalità di percezione errata della realtà processuale ed ha infine proceduto in coerenza con il dettato dell’art. 395 c.p.c., comma 4. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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