LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8782/2013 proposto da:
S.O., C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MANCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO MIGLIACCIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI *****, REGIONE CAMPANIA GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/*****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7508/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2012, R.G.N. 10199/2007.
RILEVATO
che:
la Corte d’Appello di Napoli, riformando con sentenza n. 7508/2011 la pronuncia del locale Tribunale, ha respinto la domanda con cui S.O., medico convenzionato per la medicina dei servizi dapprima con la U.S.L. Napoli ***** e poi con la A.S.L. Napoli *****, aveva chiesto riconoscersi in suo favore l’anzianità giuridica ed economica a far data dal gennaio 1992, momento in cui aveva avuto inizio il rapporto a tempo determinato, poi divenuto a tempo indeterminato ai sensi della c.d. norma finale dell’accordo collettivo nazionale 31.1.1991-9.1992 per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, recepito con D.P.R. n. 218 del 1992;
la Corte riteneva che il caso dello S. fosse regolato dal comma 2 della predetta norma finale e costituisse quindi ipotesi di conferma a tempo indeterminato una tantum, basata su decisione regionale discrezionale, effettivamente intervenuta l'***** e poi seguita da nomina U.S.L. del *****;
poichè l’originaria domanda che lo S. aveva presentato nell’aprile 1992 era da riferire alla richiesta di conferma di chi aveva anzianità di 10 mesi (comma 1 della “norma finale” cit.) e quindi ad un caso diverso da quello poi fatto oggetto del successivo provvedimento, secondo la Corte territoriale la decorrenza dell’anzianità poteva essere riferita soltanto alla delibera con cui la U.S.L. aveva confermato a tempo indeterminato il ricorrente, nel febbraio 1994;
lo S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre la A.S.L. e la Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. ***** sono rimaste intimate.
CONSIDERATO
che:
il ricorso per cassazione è da aversi per regolarmente notificato alle parti intimate, in quanto esse, con il rispettivo difensore avv. Ornella Giaculli, erano entrambe domiciliate in Napoli al Centro Direzionale *****, “presso il Servizio Affari Legali della ASL *****”, come risulta dall’epigrafe dell’atto di appello;
la notifica in Napoli al Centro Direzionale ***** non ha potuto avere corso in quanto il predetto Servizio era stato nel frattempo trasferito in *****, come emerge dalla relata di mancata notifica del 18.3.2013;
tale notifica è stata quindi reiterata, in data 28.3.2013, presso il Servizio Affari Legali della ASL ***** in ***** ed è stata ivi ricevuta da tale “avv. Rosa Maiello, dip. incaricata al ritiro”;
nell’elezione di domicilio attuata presso un certo ufficio (nel caso di specie, il Servizio Affari Legali della ASL *****) deve attribuirsi prevalenza all’ufficio stesso e non alla collocazione temporanea di esso nell’uno (Centro Direzionale *****) o nell’altro luogo (*****), essendo evidente che il collegamento funzionale con il destinatario è espresso dall’ufficio di riferimento e non dalla sua temporanea dislocazione;
pertanto le notifiche del ricorso per cassazione alla Asl ed alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. ***** sono da aversi per ritualmente eseguite;
ciò posto, i tre motivi di ricorso sostengono da vari punti di vista (violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3/ difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) la stessa tesi, ovverosia che la fissazione della decorrenza dell’anzianità dal provvedimento U.S.L. è priva di aggancio nella normativa e che, una volta valutata l’originaria domanda come idonea a sorreggere la conferma ai sensi del comma 2 della “norma finale” dell’accordo nazionale recepito con D.P.R. n. 218 del 1992, doveva considerarsi la stessa anche al fine della decorrenza dell’anzianità di servizio;
tali motivi, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati; la “norma finale” dell’accordo nazionale recepito con D.P.R. n. 218 del 1992, prevede che la conversione delle convenzioni a tempo indeterminato possa avvenire o per la ricorrenza di un’anzianità decennale (comma 1) o, una tantum, sulla base di delibere regionali che, ricorrendone l’esigenza, dispongano in tal senso (comma 2);
i medici interessati dovevano proporre domanda di conferma (comma 3, prima parte) soggetta, nel caso di conversione per anzianità (comma 1), al termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione del (comma 3, seconda parte), mentre, nel caso di conversione una tantum (comma 2), identico termine sarebbe decorso dalla data della Delib. regionale (comma 4);
gli effetti normativi ed economici della conferma decorrono dalla data della domanda, per quanto, nel caso di cui al comma 2, “una volta adottato il relativo provvedimento da parte delle UU.SS.LL. competenti” (comma 5);
come detto, nel caso di specie è accaduto che il ricorrente abbia presentato la domanda per la conferma ai sensi del comma 1, pur non avendone i requisiti, ma tale domanda è stata poi accolta, in esito alla Delib. regionale, ai sensi del comma 2, pur disponendosi la decorrenza dell’anzianità solo dal momento del provvedimento U.S.L. che, in esito alla delibera di cui si è detto, ha stabilito appunto la conferma a tempo indeterminato a favore dello S.;
tale procedere si manifesta contraddittorio ed in contrasto con quanto disposto dal comma 5 della “norma finale”, in quanto pur avendo la U.S.L. ritenuto l’unica domanda proposta come idonea a sorreggere anche il procedimento di cui al comma 2, essa poi non è stata considerata nel determinare il momento in cui aveva inizio la decorrenza dell’anzianità;
la fattispecie propria della conferma a tempo indeterminato nell’ipotesi di cui al comma 2, prevede, per essere integrata, il ricorrere di una delibera regionale di determinazione dei posti, di una domanda dell’interessato e di una delibera U.S.L. favorevole al medesimo e purtuttavia, secondo il comma 5, allorquando ricorrano tutti gli elementi costitutivi sopra detti, la decorrenza dell’anzianità si fissa sulla base del solo concorrere della domanda e della delibera regionale;
nel caso di specie non era possibile far decorrere l’anzianità, come nell’ipotesi fisiologica regolata dal comma 5, fin dal momento della presentazione della domanda, perchè essa era stata presentata prima della delibera regionale e quindi in un momento temporale che risulta eccentrico rispetto alla fattispecie propria di cui ai commi 2, 4 e 5 cit.;
certamente risulta però illogico che, una volta manifestatisi tutti gli elementi necessari (delibera regionale e domanda, oltre alla Delib. Usl condizionante), non si valorizzi la domanda, pur accolta, fissando la decorrenza dell’anzianità solo al momento della decisione della U.S.L.;
in definitiva, una volta accolta la domanda, secondo il disposto del comma 5, a far decorrere l’anzianità era sufficiente individuare il momento storico in cui vi è stata coesistenza della domanda stessa e della Delib. regionale;
la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’Appello, in altra composizione, affinchè si adegui al principio di cui sopra, pur tenendo altresì presente che lo S. non propose appello avverso la pronuncia del Tribunale con cui, accogliendosi solo parzialmente la sua pretesa, la decorrenza dell’anzianità fu fissata allo spirare del 60 giorno successivo alla delibera regionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018