LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1141/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2013 R.G.N. 1173/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale Avvocato PAOLO BOER;
udito l’Avvocato ELISABETTA LANZETTA.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’Avvocato D.A., volta alla condanna dell’INPS al rimborso della tassa che aveva dovuto versare dal 1999 al 2007 per l’iscrizione all’Albo speciale dell’Ordine degli avvocati di Bologna.
2. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso D.A., sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha resistito l’INPS con tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1326 c.c., (“recte” art. 1362 c.c.) e dell’art. 13 del CCNL 21.7.2010.
4. Sostiene che: il contributo annuale per l’iscrizione all’Albo costituisce una spesa sostenuta nell’esclusivo interesse dell’Ente pubblico in quanto le prestazioni professionali avvengono esclusivamente a favore del datore di lavoro; l’iscrizione all’Albo Speciale conferisce un “ius postulandi” per le sole controversie in cui l’ente pubblico riveste la qualità di parte nel giudizio; l’attività professionale dell’Avvocato svolta in favore dell’istituto può assimilarsi al mandato, con conseguente obbligo del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’espletamento del mandato. Assume, inoltre, che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’art. 13 del CCNL richiamato in rubrica ha portata innovativa e dispone solo per il periodo successivo alla sua vigenza.
5. Il motivo è fondato.
6. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è senz’altro rimborsabile dal datore di lavoro (Cass. nn. 2285/2018, 2507/2017, 2285/2018, 7775/2015, 6878/2015, 6877/2015).
7. Nelle sentenze innanzi richiamate, relative a fattispecie nelle quali non veniva in rilievo la disciplina contenuta nel CCNL del 21.7.2010, è stato affermato che la quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati non è compresa nella disciplina dell’indennità di toga (D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17), avente funzione retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, e non attiene a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense.
8. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., i quali trovano applicazione alla vicenda dedotta in giudizio concernente, incontestatamente, le spese di iscrizione all’Albo Speciale sostenute dall’odierno ricorrente negli anni compresi dal 1999 al 2007.
9. Va precisato che il giudice di legittimità, diversamente da quanto opina il controricorrente, può procedere alla diretta interpretazione dei contratti collettivi del lavoro pubblico, secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg., (Cass. SSUU 10374/2007).
10. Tanto premesso, va rilevato che l’art. 13 del CCNL Area Dirigenza Dell’area VI (Enti Pubblici Non Economici E Agenzie Fiscali) del 21.7.2010 Biennio Economico 2008- 2009 dispone che “1. Nei casi in cui l’iscrizione negli elenchi speciali di determinati albi professionali sia richiesta come requisito per l’esercizio delle attività del professionista, questi cura tutti gli adempimenti necessari per il periodico rinnovo dell’iscrizione stessa, assumendosi anche il pagamento della quota annuale a tal fine prevista. 2. La contrattazione integrativa può prevedere la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione agli albi professionali con oneri a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti”.
11. Diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, nell’art. 13, non v’è alcun dato letterale che consenta di attribuire alle disposizioni in esso contenute una decorrenza diversa da quella prevista in via generale dall’art. 1, commi 3 e 4 del richiamato CCNL.
12. L’art. 1, comma 3 del richiamato CCNL, con formulazione letterale inequivoca, statuisce che “Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli”. La clausola è coerente, sul piano sistematico, con la disposizione contenuta nel comma 4, che prevede, con formulazione letterale chiara, che “gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48”.
13. D’altra parte, la possibilità attribuita dall’art. 13, comma 2, alla contrattazione collettiva integrativa di derogare alla regola della non rimborsabilità da parte dell’Ente datore di lavoro delle spese sostenute dal suo dipendente per la iscrizione nell’Albo professionale attesta il carattere innovativo della non rimborsabilità di tali spese.
14. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati perchè ha ritenuto che l’assolvimento degli oneri, anche di natura economica, che condizionano l’iscrizione all’Albo Speciale dell’Ordine degli Avvocati e costituiscono un presupposto per la costituzione del rapporto di impiego pubblico, non integrano la fattispecie di “somme spese dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro” e perchè ha ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, nella quale è stato domandato il rimborso delle spese di iscrizione all’Albo speciale sostenute negli anni dal 1999 al 2007, l’art. 13 del CCNL del 21.7.2010 e tanto sul rilievo, erroneo, per quanto innanzi osservato, della natura meramente ricognitiva e non innovativa delle disposizioni in esso contenute.
15. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, che dovrà fare applicazione dei seguenti principi di diritto:
16. “La quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è da questi rimborsabile, non essendo compresa nè nella disciplina dell’indennità di toga (D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17) avente funzione retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, nè attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense”.
17. “L’art. 13 del CCNL Area Dirigenza Dell’area VI (Enti Pubblici Non Economici E Agenzie Fiscali) del 21.7.2010 Biennio Economico 2008 – 2009, il quale dispone che “1. Nei casi in cui l’iscrizione negli elenchi speciali di determinati albi professionali sia richiesta come requisito per l’esercizio delle attività del professionista, questi cura tutti gli adempimenti necessari per il periodico rinnovo dell’iscrizione stessa, assumendosi anche il pagamento della quota annuale a tal fine prevista. 2. La contrattazione integrativa può prevedere la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione agli albi professionali con oneri a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti”, non si applica alla quota di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati dovuta per gli anni precedenti la vigenza del richiamato CCNL.
18. Il giudice del rinvio dovrà, inoltre, provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018