LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1574/2013 proposto da:
G.G., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CARAPELLE;
– ricorrente –
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 848/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 1305/2011.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 848 del 2012, ha accolto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di G.G. tesa al riconoscimento del diritto ad ottenere la totalizzazione a quelli già riconosciuti dall’AGO dei periodi assicurativi *****, ***** e ***** accreditati solo presso ENASARCO;
la Corte territoriale, condividendo la tesi sostenuta dall’appellante, ha ritenuto infondata la domanda di G.G. in quanto la contribuzione versata presso ENASARCO ha natura integrativa rispetto all’obbligo contributivo dell’agente di commercio verso la gestione commercianti presso l’Inps e, dunque, osta all’accoglimento della domanda il disposto del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, che vieta la possibilità di totalizzare contributi per periodi coincidenti, essendo irrilevante che in concreto il ricorrente non abbia versato la contribuzione dovuta presso la gestione commercianti;
avverso tale sentenza G.G. propone ricorso per cassazione con un motivo relativo alla violazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 509 del 1994 e con l’art. 12 disp. gen., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
resiste l’Inps con controricorso.
CONSIDERATO
che:
la tesi del ricorrente si fonda sull’interpretazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 1, nell’inciso “per periodi assicurativi non coincidenti” secondo la quale la coincidenza deve essere reale ed effettivamente verificatasi, restando fuori dall’eccezione alla regola della totalizzazione le ipotesi in cui la coincidenza riguardi periodi contributivi che avrebbero dovuto essere coperti da più forme di assicurazione obbligatoria, ma che in concreto non lo siano stati;
le ragioni della correttezza di tale interpretazione deriverebbero: a) dal dato testuale, che indica l’esistenza di una “facoltà” di cumulare i periodi contributivi non coincidenti, prescindendo dalle ragioni per le quali essi non siano coincidenti; b) dalla circostanza che la legge consente la totalizzazione anche dei periodi contributivi presso le gestioni obbligatorie degli enti di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, come ENASARCO, senza alcuno possibilità di escludere le ipotesi di contribuzione integrativa;
il motivo è infondato;
la questione proposta è stata esaminata da questa Corte di cassazione (Cass. 4 maggio 2016 n. 8887) ed in tale occasione si è affermato condivisibilmente che in attuazione della L. n. 243 del 2004, è stato emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui testo originario (da applicare ratione temporis), consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono;
la totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962, con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, art. 29 e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione Enasarco), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell’essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonchè da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995);
la Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l’Inps;
ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso I’Inps, e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006;
il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018