LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1821/2017 proposto da:
V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ADELINA GIGLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA PALSTINA;
– ricorrente –
contro
TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 801/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12.7.2016, la Corte d’appello di Milano ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mobbing proposta da V.P. nei confronti di Trenitalia s.p.a.;
che avverso tale pronuncia V.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Trenitalia s.p.a. ha resistito con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2087 e 2049 c.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse sul lavoratore la prova delle condotte aziendali integranti il c.d. mobbing laddove a sito avviso l’onere dovrebbe concernere la prova della sussistenza del rapporto di lavoro e l’allegazione dell'”atteggiamento mobbizzante di cui è stato vittima”, incombendo per contro sul datore di lavoro “l’onere di provare l’esatto adempimento della sua prestazione” (così il ricorso per cassazione, pag. 14);
che, con il secondo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè di omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale ammesso le prove orali volte a dimostrare le circostanze di fatto poste a sostegno della propria domanda;
che, con riguardo al primo motivo, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, stante la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’art. 2087 c.c., spetta al lavoratore lo specifico obbligo di provare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonchè il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno subito (cfr., fra le tante, Cass. un. 12445 del 2006, 2038 del 2013, 15082 del 2014);
che, con specifico riferimento al c.d. mobbing, tale orientamento è stato precisato nel senso che costituisce onere del lavoratore allegare e provare gli specifici fatti assenti come lesivi (Cass. n. 19053 del 2005 e successive conformi);
che, avendo nella specie la Corte territoriale dato corretta applicazione di tale principio, ponendo a carico del ricorrente la prova dei fatti costituenti inadempimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 6), e non offrendosi nel ricorso argomenti idonei a determinarne il superamento, il motivo di censura deve considerarsi inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;
che, nel resto, le doglianze di omesso esame di cui al primo motivo e quelle di cui al secondo motivo possono essere trattate congiuntamente, in ragione della natura delle censure rivolte all’impugnata sentenza, tutte concernenti l’accertamento di fatto in essa compiuto ancorchè talora proposte sub specie di violazione di legge sostanziale e/o processuale (arg. ex Cass. nn. 13395 del 2018, 27000 del 2016, 24155 del 2017);
che, al riguardo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, che lamenti vizi nell’accertamento di fatto compiuto dal secondo giudice, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello e di dimostrare che esse sono tra loro diverse, derivandone altrimenti l’inammissibilità del motivo (Cass. nn. 5528 del 2014, 19001 e 26774 del 2016);
che, difettando il ricorso di tale espressa allegazione e dimostrazione, le doglianze vanno dichiarate inammissibili;
che ulteriore profilo d’inammissibilità del secondo motivo va ravvisato nella mancata censura della statuizione per genericità dei capitoli di prova testimoniale della cui mancata ammissione pure ci si duole in questa sede (cfr. sentenza impugnata, pag. 7 che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018
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