Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27990 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4115/2017 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVINA MARASCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1267/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.8.2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per decorso del termine di sei mesi il gravame proposto da G.V. avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato la sua domanda volta a conseguire l’indennità di accompagnamento; che avverso tale pronuncia G.V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorresse dalla data di deposito della sentenza e non da quella successiva di comunicazione dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere;

che, nel caso di specie, la sentenza di prime cure – come evidenziato dall’INPS nel controricorso – è stata pubblicata il 6.7.2015, mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione;

che, al riguardo, è stato chiarito che, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, atteso che l’art. 429 c.p.c., prevede che il giudice, all’udienza di discussione, decida la causa e provveda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, il termine lungo per l’impugnazione dev’esser fatto decorrere dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza, salvo il caso che ricorra la residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, nel qual caso il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito della sentenza da parte del cancelliere (Cass. n. 13617 del 2017);

che, essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio di diritto, il motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato; che il ricorso, conseguentemente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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