Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27995 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8084-2014 proposto da:

AGRICOLA SAN MARCO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CORTINA D’AMPEZZO,190 SC.A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CODINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO SCARLATELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 13.5.1996 la Vivai Piante Comm. G.G. Srl, oggi divenuta SPM Srl, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Montepulciano la Agricola San Marco Srl invocando la sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 8.1.1996, relativo ad un terreno agricolo.

La convenuta si costituiva resistendo alla domanda e svolgendo domanda riconvenzionale per ottenere la rescissione per lesione del predetto contratto preliminare.

Interveniva nel giudizio la Poggio Alla Sala Srl in liquidazione, società affittuaria del terreno oggetto del preliminare, proponendo domanda di retratto agrario.

Con la sentenza n. 390 del 2000 il Tribunale accoglieva la domanda attrice, disponendo il trasferimento della proprietà del terreno; respingeva al contempo sia la domanda riconvenzionale di rescissione, ritenendola tardiva, sia la domanda di retratto agrario, considerandola carente dei relativi presupposti.

Nelle more del primo giudizio, Agricola San Marco Srl proponeva autonoma causa, sempre dinanzi lo stesso Ufficio, invocando nuovamente la rescissione per lesione del contratto preliminare de quo per asserito approfittamento, da parte della convenuta promissaria acquirente, dello stato di bisogno dell’attrice, promittente venditrice. Con sentenza n.140 del 2001 il Tribunale di Montepulciano rigettava la domanda dichiarando la nullità della citazione introduttiva per incertezza assoluta sull’identità dell’attrice e per impossibilità di verificare la legittimazione ad agire.

Agricola San Marco Srl interponeva appello avverso ambedue le predette sentenze, con distinti gravami che venivano successivamente riuniti e decisi con la sentenza n.1325/2003, con la quale la Corte di Appello di Firenze respingeva l’appello avverso la sentenza n. 390/2000, confermando la tardività della domanda riconvenzionale di rescissione per lesione e dichiarava inammissibile la successiva proposizione invia autonoma della medesima domanda nel successivo giudizio conclusosi con la sentenza n.140/2001.

Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione Agricola San Marco Srl affidandosi a due motivi, mentre la resistente (oggi SPM) proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Con sentenza n.24955/2008 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso incidentale condizionato, dichiarava inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed accoglieva il secondo, concernente il mancato esame della domanda di rescissione per lesione, cassando con rinvio la sentenza della Corte di Appello.

Veniva riassunto il giudizio a cura di Agricola San Marco Srl innanzi la Corte di Appello di Firenze; si costituiva in quella fase SPM Srl contestando l’inesistenza e nullità assoluta della citazione in riassunzione, per asserita inesistenza del soggetto riassumente; l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 1449 c.c.; l’infondatezza della domanda per insussistenza dello stato di bisogno di Agricola San Marco Srl e comunque in funzione della congruità del prezzo pattuito per il trasferimento immobiliare di cui è causa.

Con la sentenza oggi impugnata, n.1492/2013, la Corte di Appello di Firenze respingeva la domanda di rescissione ritenendola infondata nel merito. La Corte territoriale argomentava in particolare che lo stato di bisogno della società riassumente non sarebbe stato adeguatamente dimostrato; che l’ipoteca di circa sei miliardi di lire dedotta da Agricola San Marco Srl a presunta dimostrazione del predetto stato aveva avuto origine volontaria ed era comunque stata in seguito oggetto di restrizione; che non sussisterebbe nel caso di specie l’ulteriore requisito della sproporzione tra le reciproche prestazioni, posto che il valore dell’immobile allegato dalla Agricola San Marco Srl non sarebbe stato adeguatamente suffragato da elementi di prova, mentre (per converso) vi sarebbero in atti elementi – in particolare, una perizia redatta da un professionista incaricato proprio dalla società riassumente – a conferma della congruità del corrispettivo pattuito dalle parti.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza Agricola San Marco Srl affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso SPM Srl eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del termine di cui all’art. 325 c.p.c. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione del rigetto dei mezzi istruttori, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Prima di scrutinare detto motivo, va osservato che dalla copia della relata di notificazione depositata dalla parte controricorrente si ricava che la sentenza impugnata è stata notificata al domicilio eletto da Agricola San Marco Srl nel giudizio a quo, in Firenze, piazza della Signoria n.4, presso l’avv. Assia Izzo Del Buono, in data 17.1.2014. La notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stata avviata solo in data 24.3.2014, data in cui risulta spedita la relativa raccomandata postale, ovverosia dopo il decorso del termine di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c..

Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 che ha aggiunto al Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cap ed iva come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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