LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19329/2016 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato FERDINANDO PICARIELLO;
– ricorrente –
contro
TORCHIATO MARIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 769/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
RILEVATO
che:
P.G., con atto trasmesso a mezzo PEC e pervenuto al Segretariato Generale di questa Corte ha dichiarato di volere proporre “formale ed ampio appello avverso la sentenza n. 769/2016 Cassazione Civile, del 12 novembre 2015, depositata il 19.1.2016”, chiedendo che questa Corte fissasse udienza e all’esito “riformasse l’impugnata sentenza”.
CONSIDERATO
che:
il suddetto documento non contiene alcuno degli elementi richiesti dalla legge ai fini dell’ammissibilità d’un ricorso per cassazione: non è stato notificato alle controparti, non contiene l’esposizione dei fatti di causa, non ha ad oggetto un provvedimento ricorribile per cassazione; non contiene alcuna censura chiara e comprensibile: il ricorso va dichiarato dunque inammissibile;
non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi controparti costituite;
l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 17 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018