LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15347/2015 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORE XIMENES, 3, presso lo studio dell’avvocato VESSELINA PANOVA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO BUONOCUNTO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., F.N., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
e contro
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA in persona del procuratore Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione;
– resistente con in calce all’atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 4823/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso del 29 maggio 2015 A.L. impugnati per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 4 dicembre 2014 emessa tra le parti, deducendo il vizio di pronuncia ultra petitum, ex art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sull’ammontare del risarcimento dovuto in quanto terza trasportata, e la falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La compagnia assicuratrice depositava memoria ex art. 370 c.p.c., per la partecipazione alla discussione orale. Il giudizio è stato fissato con rito camerale.
RITENUTO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione della compagnia assicuratrice, ha ritenuto che la sentenza del primo giudice avesse liquidato più di quanto l’attrice avesse richiesto nel giudizio di primo grado e per tale motivo ha ridotto l’importo dovuto a titolo di risarcimento riconducendolo a quello inizialmente preteso in linea capitale dall’attrice.
Rilevato che in atti non è reperibile il fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Napoli che risulta necessario acquisire ai fini della decisione.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria a chiedere alla Corte d’Appello di Napoli la trasmissione del fascicolo n. 3418/2011, completo del verbale di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018