LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7252/2016 R.G. proposto da:
V.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Vincenza Matacera e Attilio Matacera, domiciliata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Va.Ge., rappresentato e difeso dagli Avvocati Saverio Destito e Gennaro Maria Amoruso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Fontana, n. 12;
– controricorrente –
F.G., B.M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 15 settembre 2015.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letti il ricorso e il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..
RITENUTO E CONSIDERATO V.A., titolare della ditta individuale “Ippogrifo Sport One”, agiva in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni verificatisi nei propri locali commerciali a seguito dell’allagamento del soprastante appartamento, di proprietà del convenuto F.G..
Il F. si costituiva, eccependo che la domanda attorea doveva essere indirizzata nei confronti della ditta edile di Va.Ge., che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione nell’immobile allagatosi.
La V. veniva dunque autorizzata?convenire in giudizio anche il Va., del quale chiedeva la condanna al risarcimento dei danni in solido con il F..
Va.Ge., titolare dell’omonima impresa edile, si difendeva affermando che l’allagamento fosse invece da imputare a B.M., idraulico cui il F. aveva commissionato l’esecuzione di alcuni lavori.
Anche il B. si costituiva in giudizio, contestando tutte le spiegate domande nei suoi confronti.
Il Tribunale di Catanzaro – sezione distaccata di Chiaravalle Centrale – accoglieva la domanda della V. nei confronti del Va. e respingeva la domanda di garanzia spiegata dal F. nei confronti del B..
La sentenza veniva appellata in via principale dal F.; si costituivano in giudizio il Va., che proponeva appello incidentale, e il B..
Parallelamente, Va.Ge. impugnava in via principale la medesima sentenza di primo grado, svolgendo sostanzialmente le medesime censure già interposte in via incidentale nel giudizio d’appello promosso dal F.. Si costituivano in tale giudizio il F. e il B. e anche la V., che chiedeva il rigetto dall’appello del Va. e, in subordine, la condanna al risarcimento del soggetto che sarebbe stato riconosciuto come responsabile all’esito del giudizio.
Riuniti i giudizi, la Corte d’appello di Catanzaro qualificava la comparsa di risposta in appello della V. come fosse un appello incidentale e lo dichiarava inammissibile perchè tardivo. Dichiarava parimenti inammissibile, perchè nuova, la domanda proposta dalla V. nei confronti del B.. Accoglieva l’appello proposto dal Va., ritenendo che l’attrice non avesse fornito la prova certa della responsabilità dell’appellante nella causazione dell’allagamento. Rigettava l’impugnazione formulata dal F., relativa alle sole spese processuali, questione che qui più non rileva.
La sentenza d’appello è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione dalla V. per cinque motivi. Il Va. ha resistito con controricorso. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati.
CONSIDERATO
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 101, 183 e 359 c.p.c., ravvisabile allorchè la corte d’appello ha deciso di porre a fondamento della decisione d’inammissibilità una questione rilevata d’ufficio (la tardività dell’appello incidentale) senza assegnare alle parti di termini per prendere posizione sul punto.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 166,167,168-bis e 343 c.p.c.. In particolare, la V. lamenta che la mancata concessione del termine per contraddire di cui al precedente motivo si sarebbe concretamente sostanziata nell’impossibilità di dedurre che:
– nel giudizio di appello promosso dal F. (n. 1297/2007 R.G.), che lamentava la mancata condanna alle spese con riferimento al rapporto tra il Va. e il B., ella non era stata citata e non aveva alcun onere di costituirsi;
– nel giudizio di appello promosso dal Va. (n. 1325/2007 R.G.), riguardante specificatamente la sua posizione, l’udienza di comparizione era stata fissata al 4 marzo 2008, così come da rinvio disposto ex art. 168-bis c.p.c., comma 5, come attestato da biglietto di cancelleria del 31 ottobre 2007;
– pertanto, la costituzione in questo secondo giudizio, depositata in data 13 febbraio 2008 (anno bisestile) sarebbe stata tempestivo.
In particolare, la ricorrente deduce che l’errore in cui sarebbe caduta la corte d’appello, che essa non potè evidenziare a causa dell’omessa assegnazione di un termine per dedurre sul punto, consiste nell’aver ritenuto che il rinvio dell’udienza di prima comparizione sarebbe stato disposto ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4, anzichè del comma 5, come effettivamente è avvenuto.
3. Con la terza censura, la V. eccepisce che, anche nell’ipotesi in cui la stessa si fosse costituita tardivamente, non avrebbe avuto l’onere di proporre (tempestivamente) appello incidentale, potendosi limitare a riproporre le domande del primo grado con la semplice comparsa di risposta.
Pertanto, avrebbe errato la corte d’appello nel ritenere che la comparsa in appello della V. fosse da qualificare quale appello incidentale. Piuttosto, una volta accolto l’appello principale del Va., la corte di merito avrebbe dovuto procedere con l’esame dell’accertamento della responsabilità del F. e del B.. Peraltro, sarebbe altresì errato il rilievo d’inammissibilità della domanda proposta nei confronti di quest’ultimo, qualificata come nuova, giacchè in realtà doveva intendersi ricompresa nell’unicità dell’azione risarcitoria e dunque non presentava alcun elemento di novità.
Le censure prospettate dalla ricorrente, in particolare quella di cui al secondo motivo, impongono alla Corte di prendere visione del fascicolo del merito, attività consentita in quanto è stato dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Cassazione è giudice del fatto (fra le molte: Sez. 5, Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017, Rv. 646124).
Occorre quindi procedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di verificare se il differimento dell’udienza di prima comparizione dal 20 febbraio 2008 al 4 marzo 2008 sia stato disposto ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., commi 4 o 5, nonchè se la sentenza di primo grado contiene una specifica statuizione sulle domande proposte dalla V. nei confronti del F. e del B. o le abbia considerate assorbite.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di richiedere alla Corte d’appello di Catanzaro di trasmettere il fascicolo d’ufficio relativo al procedimento n. 1297/2007 definito con sentenza n. 1134/2015.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018