Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28009 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26601/2016 proposto da:

D.F.A., DI.FA.AG., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE PETINO GIUSTA PROCURA IN CALCE AL RICORSO;

– ricorrenti –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona de suo legale rappresentante sig.

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO CORONATI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei motivi da 1 a 6, accoglimento del 7 motivo solo per D.F.A.;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PETINO;

udito l’Avvocato RODOLFO CORONATI.

RILEVATO

che:

1. La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 696/2010, in parziale riforma della sentenza n. 276/2010 del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia, ha condannato Di.Fa.Ag. al pagamento, in favore della HDI Assicurazioni spa, della somma di Euro 265 mila, oltre interessi legali dalla data di liquidazione della somma; ed ha condannato Di.Fa.Ag. e D.F.A. al pagamento della metà delle spese processuali, relative ad entrambi i gradi del giudizio.

2. Era accaduto che, in data *****, in un tratto viario urbano del Comune di *****, si era verificato un incidente stradale che aveva coinvolto (senza urto diretto tra i mezzi): a) il motociclo Piaggio Liberty 125 tg ***** (di proprietà di Di.Fa.Ag. ed assicurato per la r.c.a. con la HDI Ass spa), nell’occorso condotto dall’allora minore D.F.A. (che, privo del titolo abilitativo alla conduzione di esso, stava trasportando, quale passeggero non munito di casco, l’allora minore M.A.); b) il ciclomotore Gilera tg. *****, assicurato per la r.c.a. con la Lloyd Adriatico spa e condotto da L.M..

Sulla base delle dichiarazioni raccolte (sia dei conducenti sia di terzi presenti all’accaduto) nonchè dei rilevamenti eseguiti, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro avevano accertato che, a causa di una brusca frenata connessa all’immissione nel flusso di circolazione del motociclo da parte del ciclomotore dei L. (che era uscito da un luogo di sosta), il D.F., a causa dell’elevata velocità, aveva perso il controllo del suo mezzo, così determinando la rovinosa caduta sul selciato del trasportato M.. In dipendenza di ciò, il M. aveva riportato gravi postumi invalidanti, inizialmente quantificati dal suo medico di parte nella misura del 90% e di seguito rideterminati dall’HDI Ass., all’esito del proprio accertamento medico-legale, nella misura del 70%, oltre al riconoscimento di un lungo periodo di inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, nonchè di grave compromissione della capacità reddituale del danneggiato.

Al fine di pervenire a definizione amichevole del danno, l’HDI Ass. aveva quindi avviato con il M. delle trattive, alle quali, contestandole, non avevano partecipato i D.F.. Tali trattative avevano infine condotto al perfezionamento della transazione e alla liquidazione da parte della HDI Ass. in favore del M. della complessiva somma di Euro 265.000,00. Alla determinazione di tale importo risarcitorio la compagnia assicurativa HDI era pervenuta decurtando dalla massima posta risarcitoria in astratto dovuta (pari ad Euro 978.861,44 per le varie categorie di danno ed in applicazione delle tabelle milanesi di riferimento) la quota del 30% di corresponsabilità riconosciuta dallo stesso M. (per omesso uso del caso protettivo e connesse gravi patologie craniche riportate), così pervenendo al minor importo di Euro 652.000,00, che, ulteriormente abbattuto in sede di trattative nella minor somma di Euro 530.000,00, previo accollo da parte della Lloyd Adriatico di una corresponsabilità paritaria del 50% del proprio assicurato L., aveva condotto infine – in data 3.2.2004 – al liquidato risarcimento di Euro 265.000,00.

3. Orbene, nell’aprile 2004, l’HDI Ass. spa, dopo aver premesso quanto sopra indicato, aveva convenuto in primo grado di.Fa.Ag. e D.F.A. e – esperendo, nei confronti del primo, azione di rivalsa ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 e, nei confronti del secondo, azione di surrogazione ex art. 1203 c.c., n. 3 – aveva chiesto la condanna di entrambi al rimborso, in via solidale, della somma liquidata al M. di Euro 265.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell’esborso al saldo.

Costituitisi in giudizio i D.F. avevano eccepito la non opponibilità nei loro confronti della transazione, alla quale non avevano partecipato, contestando l’operato dell’HDI Ass. sia in riferimento al concordato riparto paritario di responsabilità tra i conducenti dei mezzi sia in ordine alla quantificazione finale del danno cui la compagnia era addivenuta in sede transattiva quantificazione cui la HDI era pervenuta – a loro dire – senza tener conto del sopravvenuto miglioramento delle condizioni fisiche del M..

Il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia, con sentenza n. 276/2010 aveva rigettato la domanda proposta dalla compagnia HDI Ass. spa nei confronti di Di.Fa.Ag. e D.F.A. condannando la compagnia al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza la compagnia aveva proposto appello, all’accoglimento del quale si erano opposti Di.Fa.Ag. e D.F.A..

Il giudizio – dopo essere stato interrotto per intervenuta morte del procuratore di parte appellata ed essere quindi stato riassunto – è stato definito dalla Corte di appello con la menzionata sentenza.

4.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso Di.Fa.Ag. e D.F.A., articolando 7 motivi, tutti rubricati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

In sintesi, i ricorrenti hanno denunciato:

– con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., rispetto all’art. 24 Cost., in relazione alla mancata partecipazione dei coobligati, litisconsorzi necessari in giudizio, in sede di transazione stragiudiziale;

– con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1723 e 1917 c.c., in relazione alla mala gestio della compagnia assicurativa per insussistenza dell’obbligo di autonoma gestione del sinistro, stante l’espressa opposizione da parte dell’assicurato mandante;

– con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., rispetto alla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22 (oltre che omesso esame di fatti decisivi e rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in relazione all’assenza di richiesta/diffida e messa in mora per risarcimento danni da parte del trasportato M. nei confronti della HDI Assicurazioni e del D.F.;

– con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1227 c.c., rispetto all’art. 115 C.d.S., in relazione alla non risarcibilità del terzo trasportato contra legem;

– con il quinto motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 C.d.S., rispetto all’art. 1227 c.c., in relazione alla riduzione del quantum debeatur per concorrente responsabilità nella determinazione dell’evento lesivo da parte del terzo trasportato;

– con il sesto motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c.p.c. (oltre che omesso esame di fatti decisivi e rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in relazione alla mancata valutazione delle consulenze medico legali poste a fondamento della intervenuta transazione e dei documenti scolastici del M.;

– con il settimo ed ultimo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c., in relazione alla condanna alla refusione delle spese e compensi, con parziale compensazione, anche a carico della parte vittoriosa.

5. All’accoglimento del ricorso ha resistito con controricorso la HDI Assicurazioni s.p.a, che, in vista dell’odierna udienza, ha anche depositato memoria.

6. All’odierna udienza il Procuratore generale ed i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.

RITENUTO

che:

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso, che è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata, risulta sì corredato dal messaggio di posta certificata, dalla ricevuta di accettazione e da quella di avvenuta consegna, come pure dalla relata di notifica, ma non risulta corredato dall’attestazione (con sottoscrizione autografa del difensore) di conformità delle copie digitali alla documentazione telematica.

Orbene, la Sesta Sezione di questa Corte ha di recente affermato il principio per cui: “Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso” (Sez. 6-Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031-01).

Trattasi di principio sul quale le Sezioni Unite ritorneranno nell’ormai prossima udienza del 17 luglio 2018, nella quale saranno chiamate a scrutinare il ricorso n. 7833 del 2017, in tema di eccesso di potere giurisdizionale, che pone analogo problema.

Si ravvisa pertanto l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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