LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11627-2017 proposto da:
FIDEURAM FIDUCIARIA SPA, in persona del legale rapp.te pt, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
– ricorrente –
contro
F.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’Avvocato GABRIELE SALVAGO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4927/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2016 R.G.N. 3422/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per: estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia n. 753/2014 emessa dal Tribunale di Roma in data 28.1.2014, ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra F.A.M. e la Fideuram Fiduciaria spa dall’1.1.2007 all’1.3.2009, condannando la società al pagamento della somma di Euro 18.862,00 a titolo di differenze retributive, oltre accessori; ha affermato, altresì, la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo l’1.3.2009 con diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio e con condanna di parte datoriale al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 13.7.2009 alla data della sentenza, detratto l’aliunde perceptum di Euro 16.410,61, sempre oltre accessori e spese di lite.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Fideuram Fiduciaria spa affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso F.A.M..
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato depositato atto di rinunzia, da parte della società, al ricorso principale in cui si dava atto che le parti avevano trovato un accordo bonario per la definizione della controversia specificandone anche le condizioni.
Tale atto risulta accettato nell’interesse della lavoratrice.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018