LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22041-2017 proposto da:
COMUNE DI BORDIGHERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO PICIOCCHI;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 204/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Bordighera, impugna la sentenza della CTR della Liguria, relativa ad un avviso di accertamento ICI per il 2006, nel quale si è fatta questione del rispetto dei termini d’accertamento, e quindi, della decadenza o meno dell’ente impositore dalla potestà impositiva.
L’ente locale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, in quanto erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto decaduto il comune dal potere impositivo, alla data di notifica dell’avviso d’accertamento, benchè si trattasse pacificamente di un’ipotesi di omessa dichiarazione ICI e non solo di omesso versamento e quindi il termine scadeva entro il 31 dicembre del quinto anno successiva all’anno nel quale la dichiarazione andava presentata.
Il motivo è fondato.
Infatti è pacifico l’orientamento di questa corte, secondo cui “(…) trattandosi di accertamenti tutti relativi a fattispecie di omessa dichiarazione, per quanto riguarda l’anno 2006, il dies a quo per il relativo esercizio e quello del 31.12.2007, venendo quindi in applicazione la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, secondo cui, per quanto qui rileva, l’avviso di accertamento d’ufficio doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata (…)” (Cass. ord. n. 19145/16).
Nel caso di specie, poichè l’annualità era il 2006, l’obbligo di presentazione della dichiarazione scadeva il 31 luglio 2007, quindi, la notifica dell’accertamento impugnato, avvenuta il 27 novembre 2012 era senz’altro tempestiva, secondo il dettato normativo.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018