LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23033-2017 proposto da:
BLUE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in *****, presso lo studio dell’avvocato ROCCO LUIGI GIROLAMO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PAGLIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1859/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, la società contribuente impugna la sentenza della CTR della Campania, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento per Ires Iva e Irap 2008, la cui motivazione è stata, ad avviso della ricorrente, meramente apparente. La società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, si erano limitati a una incondizionata adesione al decisum di primo grado senza illustrare e valutare nella parte motiva i plurimi motivi di gravame e senza prendere in considerazione, non fosse che per disattenderli, gli elementi di prova addotti dalla società appellante.
Il motivo è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la forma ione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. sez. un. 22232/16, sez.un. n. 8053/14).
Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono manifestamente “appiattiti” sulla sentenza di primo grado, senza autonomamente valutarne le ragioni fondanti e senza dimostrare di aver esaminato i motivi di gravame non fosse che per disattenderli, di talchè tale motivazione è da considerare “perplessa”, “obiettivamente incomprensibile” e senz’altro al di sotto del “minimo costituzionale”. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, m diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018