LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14148-2014 proposto da:
L.S., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI n.82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA e dell’avvocato ALESSANDRA IANNOTTA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
viste le conclusioni scritte del P.G. Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento degli altri.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 24.4.2007 L.S. evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Palermo la società Toro Assicurazioni Spa esponendo di essere creditore di Euro 1.969,78 a fronte di progetto di parcella inviato alla convenuta e da questa non saldato. In data 2.5.2007 l’attore riceveva una lettera della Toro Assicurazioni Spa con allegato assegno emesso in data 11.4.2007 per importo corrispondente al progetto di fattura, detratta la ritenuta di acconto. La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio esponendo che l’attore aveva chiesto, con la citazione introduttiva, il pagamento di una somma già corrispostagli. L’attore insisteva per la condanna della Toro alla refusione delle spese di lite.
Il Giudice di Pace respingeva la domanda compensando le spese, ravvisando un profilo di soccombenza reciproca tra le parti.
Interponeva appello il L. e il Tribunale di Palermo, con la sentenza impugnata n. 2384/2014, rigettava l’impugnazione ritenendo che correttamente il Giudice di Pace avesse compensato le spese di lite in presenza di reciproca soccombenza delle parti.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza L.S., affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso Generali Assicurazioni Spa, successore di Toro Assicurazioni Spa.
Il P.G. nella persona del sostituto procuratore generale dott. FULVIO TRONCONE, ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo di appello. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Palermo avrebbe completamente omesso di considerare la doglianza relativa al fatto che la compagnia assicurativa avesse onorato il debito soltanto dopo la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, posto che il tempo dell’adempimento coincide con quello della consegna dell’assegno al creditore, e non con la sua semplice spedizione al domicilio del medesimo. Il motivo è infondato, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun profilo di omessa pronuncia: il Tribunale infatti ha ravvisato la sussistenza della soccombenza reciproca in prime cure, ed ha su tale presupposto confermato la compensazione delle spese del grado già disposta dal primo giudice. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto dedurre l’erroneo rigetto del primo motivo di appello, e non l’omessa pronuncia su di esso.
Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., rispettivamente da parte del giudice di primo e di secondo grado, perchè il Giudice di Pace avrebbe erroneamente compensato le spese del grado senza tener conto del principio della soccombenza virtuale, mentre il Tribunale avrebbe dovuto riformare la sentenza di prime cure condannando la Toro Assicurazioni Spa alla refusione delle spese di appello.
Il secondo motivo è fondato: il Tribunale ha omesso di rilevare la decisiva circostanza che il pagamento fosse intervenuto dopo la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di prima istanza. Il Giudice di Pace aveva quindi ravvisato un profilo di soccombenza reciproca, sulla base dell’erroneo presupposto che l’attore avesse azionato un credito già estinto, mentre avrebbe dovuto valorizzare il fatto che l’assegno era stato sì emesso in data 11.4.2007, ma era in concreto stato ricevuto dall’attore solo in data 2.5.2007, ovverosia dopo la notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 20.4.2007.
Nè il giudice di prime cure, nè quello di appello hanno quindi applicato correttamente, nel caso di specie, il criterio della soccombenza, omettendo in particolare di valutare la sussistenza della soccombenza virtuale della compagnia assicurativa, e comunque ravvisando un’ipotesi di soccombenza reciproca che nei fatti non sussiste affatto.
Il Tribunale dovrà quindi rivalutare il tema delle spese dei vari gradi del giudizio, alla luce dei principi esposti e tenendo conto del fatto che il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notificazione della citazione introduttiva del giudizio.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo.
In definitiva, va respinto il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, con conseguente rinvio della causa, nei limiti della censura accolta ed anche per le spese del presente grado, ad altra sezione del Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
la Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; rinvia la causa, in relazione alla censura accolta, ad altra sezione del Tribunale di Palermo, anche per le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018