Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.28054 del 02/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2940/2018 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, con ordinanza 132/2017 (r.g. n. 33453) depositata il 14/12/2017 nella causa tra:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Preden, Luigi Caliulo, Antonella Patteri e Lidia Carcavallo come da procura speciale in calce alla memoria difensiva e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma in Via Cesare Beccaria 29 negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiari il ricorso inammissibile, con i conseguenti provvedimenti di legge.

CONSIDERATO IN FATTO

1.Con ricorso depositato il 16/3/2016 l’Inps ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, quale giudice del lavoro – con cui era ingiunto all’Istituto di pagare Euro 1675,35 a favore di M.V. a titolo di arretrati per perequazione della pensione 2012-2013 – eccependo il difetto di giurisdizione trattandosi di pensione di impiegato pubblico e, dunque, di questione soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Il Tribunale di Lecce,con sentenza n 531/2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e l’Istituto previdenziale ha riassunto il giudizio davanti a detto giudice.

3. Con ordinanza del 14/12/2017 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della Puglia – ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione rilevando che “in ragione della lacuna normativa, ai fini della decisione è, quindi, essenziale conoscere se la Corte dei Conti, nell’ambito delle funzioni giurisdizionali, in materia pensionistica ha giurisdizione in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e, prima ancora, in ordine all’emissione di ingiunzioni di pagamento dei ratei pensionistici in ipotesi dovuti”.

4. Si è costituito l’Inps che ha concluso perchè sia dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. La Procura Generale di questa Corte ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN DIRITTO

5. Il regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla Corte dei Conti va dichiarato inammissibile.

L’ordinanza omette di esporre le ragione in base alle quali ravvisa un conflitto con la decisione assunta dal Tribunale del lavoro di Lecce, costituendo una sorta di regolamento “esplorativo” alla ricerca del giudice fornito di giurisdizione e risolvendosi, in definitiva, in un “non liquet” con devoluzione a favore della Corte di Cassazione; la Corte dei Conti si spoglia della questione di giurisdizione senza assumere alcuna esplicita posizione sul punto limitandosi a lamentare una “lacuna normativa”.

Questa Corte ha affermato (cfr da ultimo SU n 9336/2018) che “… il senso dell’istituto del regolamento d’ufficio non è quello di un riesame, dopo la regolare traslatio judicii, della decisione sulla giurisdizione resa dal primo giudice e oramai definitiva inter partes, nè quella di evocare l’aiuto di un giudice superiore. Il regolamento d’ufficio è funzionalmente diretto a sottrarre la regolazione della giurisdizione alla discrezionalità delle parti nell’impugnare o meno la decisione declinatoria di giurisdizione e di consentire al giudice, successivamente adito a seguito di riassunzione, di far valere le regole sul riparto, laddove esse tracciano i confini tra organi e comparti giudiziari diversi.

Il che comporta che il secondo giudice possa sì contestare la propria giurisdizione, ma solo ponendosi in esplicita posizione di contrasto col primo giudice e chiedendo, quindi, l’intervento regolatore delle sezioni unite.

Incombe, dunque, al giudice rimettente individuare le ragioni di fatto e di diritto per ridiscutere la individuazione dell’organo fornito di giurisdizione effettuata dal primo giudice, ponendosi in posizione di chiara alterità e contrasto con questo”.

Nella specie,la Corte dei Conti ha emesso un’ordinanza priva di motivazione con riferimento alle ragioni del dissenso con il Tribunale di Lecce, che aveva declinato la sua giurisdizione, limitandosi a chiedere che la Corte di Cassazione indichi quale sia il giudice provvisto di giurisdizione.

Il regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio dalla Corte dei Conti deve essere, pertanto,dichiarato inammissibile.

5. Il Collegio dà atto che della fissazione della camera di consiglio non è stato dato avviso all’Istituto previdenziale (come si è appreso dalla cancelleria dopo la camera di consiglio poichè la memoria di costituzione, depositata il 2/3/2018, era stata rinvenuta dalla cancelleria successivamente allo svolgimento dell’adunanza camerale). Si ritiene, tuttavia, non necessario fissare una nuova udienza per la trattazione in camera di consiglio, potendo trovare applicazione il principio,più volte applicato da questa Corte (cfr Cass. ord. n. 12515/2018, sent. n. 15106/2013), in base al quale la fissazione di una nuova trattazione determinerebbe, stante la palese inammissibilità del ricorso, un inutile allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio proposto dalla Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018

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