LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16499-2017 proposto da:
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO DI VILIO e PIERLUIGI MILITE;
– ricorrente –
contro
R.G., KATALYST S.R.L., GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
in relazione al giudizio pendente n. 494/2014 del TRIBUNALE di MARSALA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo, anche ai sensi dell’art.
133, comma 1, lett. o), codice del processo amministrativo, nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., nella causa civile promossa da R.G. e rubricata al n. r.g. 494/2014 del Tribunale di Marsala in composizione monocratica, attualmente pendente.
FATTI DI CAUSA
R.G. ha chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la s.r.l. Katalyst a risarcirle i danni scaturiti dalla propria mancata ammissione ai benefici della tariffa incentivante l’attivazione di un impianto fotovoltaico realizzato dalla convenuta, giacchè l’istanza di ammissione era stata trasmessa dalla Katalyst alla s.p.a. Gestore dei servizi energetici in ritardo, oltre i sessanta giorni dall’attivazione dell’impianto.
La s.r.l. Katalyst si è costituita in giudizio, contestando l’esistenza della propria obbligazione contrattuale volta a propiziare al privato l’ammissione alla tariffa incentivante e invocando la forza maggiore a essa non imputabile consistita nel malfunzionamento del portale telematico del Gestore, al quale comunque aveva per pura cortesia inoltrato la pratica. Ha poi chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
A fronte delle difese della s.r.l. Katalyst l’attrice ha chiamato in causa il Gestore dei servizi energetici al fine di ottenerne, sia pure in via gradata, la condanna al risarcimento dei danni.
Il Gestore dei servizi energetici si è costituito in giudizio e, al cospetto della decisione del Tribunale di valutare l’eccezione di difetto di giurisdizione da esso proposta unitamente al merito, ha promosso regolamento preventivo per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta nei propri confronti, che ha illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del Gestore dei servizi energetici pari all’importo complessivo delle tariffe incentivanti non erogate all’attrice a causa della tardività di trasmissione della relativa domanda di concessione.
La causa vede contrapposto all’attrice un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione, tale essendo il Gestore dei servizi energetici, società per azioni che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, e in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze e che attende alla gestione di detto sistema pubblico d’incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (tra varie, Cass., sez. un., 13 giugno 2017, n. 14653 e 24 febbraio 2014, n. 4326).
2.- Il giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.
Infatti, nel caso di specie, il Gestore dei servizi energetici, nell’ambito della gestione del sistema pubblico d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e nell’esercizio dei poteri di competenza, ha accertato la tardività della richiesta e quindi l’inidoneità di essa a consentire l’accesso ai benefici richiesti.
E la controversia -concernendo l’esclusione dei benefici-comunque riguarda un provvedimento relativo all’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare: attiene, quindi, alla “produzione di energia”, considerato che la previsione di contributi tariffari è un efficace strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (conf., tra varie, Cass., sez. un., 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411 e 4 maggio 2017, n. 10795).
3. -E’ per conseguenza dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.
PQM
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta nei confronti di s.p.a. Gestore dei servizi energetici e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018