Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28062 del 02/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16494/2017 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA GLORIA DI L.G. E C. SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TURCHI, ALESSANDRO TURCHI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FABBRICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO CAMPOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2017 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune di Fabbrico (RE) ha resistito con controricorso, la società ricorrente impugna la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, relativa a un avviso d’accertamento ICI per il 2007, dove si è fatta questione del riconoscimento dell’agevolazione ICI riferita a un terreno avente natura edificabile, in favore di società agricola di persone che lo possedeva e coltivava avente i requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci erano anch’essi imprenditori agricoli professionali.

La società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 comma 2 e del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello avevano erroneamente limitato alle persone fisiche imprenditori agricoli professionali l’agevolazione consistente nel considerare comunque agricolo ai fini ICI il terreno posseduto e direttamente coltivato da questi ultimi, senza estendere il beneficio anche alle società agricole di persone in possesso dei requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci fossero anch’essi imprenditori agricoli professionali.

Il motivo di ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte “(…) le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001 e del D.Lgs.n. 99 del 2004, (che) hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione, il primo, oltre ad individuare la nuova nozione codicistica (art. 2135 c.c.) d’imprenditore agricolo, stabilendo, per quanto qui interessa, (L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, quale sostituito del citato D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, che “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola” e, nel caso di società di persone (lett. a) “qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale”; disposizione ora facente parte del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1,a seguito della disposta abrogazione della L. n. 153 del 1975, art. 12, nell’art. 1 del Decreto da ultimo citato, che reca la nuova definizione dell’imprenditore agricolo professionale come “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 125711999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”. La sentenza impugnata ha totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute abbiano inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, da parte di chi eserciti direttamente l’attività agricola sul fondo (…)” (Cass. ord. n. 375/17, mentre Cass. n. 13745/17, citata dal comune, non è in termini, perchè non affronta la problematica con riferimento alle società agricole di persone in possesso dei requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci siano anch’essi imprenditori agricoli professionali).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dal superiore principio di diritto, in quanto hanno totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute avessero inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, da parte di chi esercita direttamente l’attività agricola sul fondo.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e verifichi il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione tributaria, in capo alla società agricola di persone ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018

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