LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27988/2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIORGIO PIRODDI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIONE SARDA SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Z.S., C.M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO MENNE, CARLA VALENTINO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 392/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, in particolare dei motivi 1 e 3;
udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE per delega;
udito l’Avvocato CARLA VALENTINO.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. S.G. ricorre avverso la sentenza n. 392/2016 con la quale la Corte di appello di Cagliari, rigettando il suo appello, ha integralmente confermato la sentenza n. 3564/2014 del Tribunale di Cagliari, che aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti del quotidiano l’Unione Sarda s.p.a. e la giornalista C.M.F..
2.Il S. aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il quotidiano Unione Sarda s.p.a., il direttore responsabile di detto quotidiano e la giornalista autrice dell’articolo pubblicato su detto quotidiano il ***** con il titolo: “*****” e con il sottotitolo “*****”.
Precisamente, in punto di fatto, il S. aveva esposto che: a) in detto articolo era stato rievocato un episodio di cronaca nera accaduto nel già allora lontano *****, che lo aveva visto come protagonista, in quanto era stato responsabile dell’omicidio della propria moglie P.C., omicidio per il quale era stato condannato e per il quale aveva espiato 12 anni di reclusione; b) la pubblicazione dell’articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall’episodio, non soltanto aveva determinato un profondo senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo il triste episodio; c) la situazione e la palese violazione del proprio diritto all’oblio gli aveva arrecato gravi danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti alla cessazione dell’attività.
Sulla base delle suddette premesse fattuali il S. aveva chiesto la condanna del quotidiano in solido con il direttore responsabile e con la giornalista autrice dell’articolo, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa.
3. L’Unione Sarda s.p.a. e la C. si erano costituiti, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea.
In particolare avevano esposto che: a) l’articolo in esame faceva parte di una rubrica settimanale, intitolata “*****”, pubblicata ogni domenica dal ***** al *****; b) con detta rubrica il giornale aveva inteso rievocare alcuni fatti di cronaca nera (e in particolare alcuni omicidi) avvenuti nella città di Cagliari, che per diverse ragioni (quali l’efferatezza del delitto, la giovane o giovanissima età della vittima o degli assassini, il particolare contesto nel quale era maturato e si era svolto l’omicidio, la straordinarietà della decisione giudiziaria) avevano profondamento colpito e turbato la collettività della piccola città di Cagliari; c) la rievocazione dell’avvenimento a distanza di 27 anni non era stata affatto illecita, neppure sotto il profilo della violazione del diritto all’oblio, proprio perchè era avvenuta nell’ambito di una rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti della città accaduti negli ultimi 30/40 anni; d’altronde il S. aveva promosso un procedimento contro l’Unione Sarda s.p.a. davanti al Garante per il trattamento dei dati personali, ma detto procedimento si era concluso con la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della società.
4.Il Tribunale di Cagliari, espletata l’istruttoria, aveva rigettato la domanda del S., osservando che:
“l’art. 21 Cost. – dopo aver affermato incondizionatamente il diritto di tutti di manifestare liberamente il pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione – ha espressamente escluso che la stampa e in genere i mezzi di comunicazione possano essere soggetti ad autorizzazioni o censure, non ammettendo, per quanto in questa sede interessa, qualsiasi pubblica ingerenza, preventiva o successiva, sui contenuti dell’informazione, limitando altresì in termini ristrettissimi la possibilità di sequestro della stampa…
In questo quadro d’insieme traspare in termini sufficientemente univoci l’esclusione di qualsiasi ingerenza da parte dei poteri pubblici sull’informazione e in particolare sull’informazione giornalistica, che possa direttamente o indirettamente sostanziarsi in un controllo di meritevolezza, non soltanto preventivo ma anche successivo, anche attraverso meccanismi indiretti, potenzialmente in grado di incidere sulla libertà di comunicazione delle informazioni e ancor più delle idee… ne potrebbe sostenersi attribuito all’autorità giudiziaria…un potere di apprezzamento discrezionale in merito all’interesse all’informazione e alla sua opportunità.
La Suprema Corte ha tenuto a sottolineare come l’interesse pubblico sotteso al riconoscimento della libertà di informazione possa essere senz’altro idoneo a fondare l’eventuale sacrificio dell’interesse del singolo (Cass. n. 5525/2012)”.
5. Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello il S., richiamando il suo diritto all’oblio, quale “salvaguardia dell’interessato dalla pubblicazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità… a causa del lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto”; ma l’appello, come sopra rilevato, è stato rigettato dalla Corte di Appello di Cagliari con la menzionata sentenza.
6. La Corte di merito – dopo aver ricostruito il contesto fattuale nel quale la pubblicazione dell’articolo rievocativo dell’omicidio si era collocata – ha ritenuto che, “leggendo il testo dell’articolo”, nella specie non si era realizzata “nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto P., nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione, come anche nessuna violazione,…al principio della continenza delle espressioni come nessuna offesa triviale o irridente del sentimento umano”. Invero: a) l’articolo, “senza accostamenti suggestionanti e/ o fuorvianti sottintesi”, riferiva la vicenda “in modo scarno e puntuale”, ponendo il nome del Sig. S.G. solo nel corpo dell’articolo (e non nel titolo che in grassetto riferiva soltanto: “*****”, ed in testa di articolo e con caratteri più piccoli e non in grassetto: “*****”; b) l’articolo riferiva poi “della difficile situazione familiare cui era costretto (il S., ndr), della confessione del delitto subito resa alle Autorità e della benevolenza mostrata dalla Corte d’Assise nei suoi confronti; c) il contesto fattuale evidenziava “una scelta editoriale complessa volta da un lato a rievocare i fatti di sangue avvenuti nel tempo, ma al tempo stesso a sensibilizzare l’opinione pubblica su comportamenti e situazioni sempre attuali, generatrici di profonde tragedie” (ricordando il quotidiano “delitti con alle spalle drammatiche storie di droga, di prostituzione, di abusi alle donne e, come nella specie, di disagio psicologico”).
In particolare, secondo la Corte territoriale, non poteva nella specie trovare accoglimento il richiamo al diritto all’oblio, in quanto:
– lo spirito della pubblicazione dell’articolo (non era quello di riportare alla memoria un fatto, un delitto, una tragica vicenda per il solo fine di “riempire” strumentalmente una pagina nella edizione della domenica del quotidiano l’Unione Sarda, ma) era quello di “offrire, all’interno di una rubrica ben definita e strutturata nel tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l’emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana”;
– alla base della pubblicazione vi era “una puntuale con testualizzazione… idonea ad escludere una immotivata volontà editoriale di generare una rinnovata condanna mediatica e sociale in danno del S., lesiva in ipotesi della sua privacy e del diritto all’oblio e al silenzio”; e, dunque, un progetto editoriale “la cui valenza non è nè può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte”, in quanto “indiscutibilmente” rientrava nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione;
– in via generale, la cronaca (e nella specie fatti di cronaca nera risalenti nel tempo), se inserita in un preciso disegno editoriale, “non può mai dirsi superata”, se correttamente intesa e gestita, in quanto “il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo (Cass. 16111/2013)”; e nella specie il giornalista aveva disegnato il Sig. S. con una penna obiettiva, puntuale, senza alcun accostamento suggestionante e/o fuorviante, in una continenza espositiva corretta, mai dileggiante, dove il S. veniva rappresentato quasi come “vittima” di una situazione, di un contesto, cui la Corte di Assise aveva appunto riservato una attenta considerazione;
– non vi era stato nella specie alcuno sbilanciamento tra diritti costituzionali (e precisamente tra l’art. 2 Cost., e l’art. 21 Cost.), con una compressione del limite del rispetto della personalità morale dell’individuo, come pure avevano già ritenuto il giudice di primo grado (per il quale “la pubblicazione di una notizia risalente nel tempo, anche relativa a vicende di cronaca, persino locale, potrebbe fondarsi sulla necessità di un’informazione volta a concorrere utilmente all’evoluzione sociale, per quanto riguarda, ad esempio, la formazione delle coscienze e delle idee su temi ancora rilevanti”) ed il Garante per la privacy (per il quale: “…ai sensi dell’art. 11 lett. B del regolamento n. 1/07 del garante”, allo stato non erano ravvisabili “elementi sufficienti a configurare violazioni di sua competenza”).
7. Il S. ha proposto ricorso avverso la sentenza articolando 3 motivi, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In sintesi, il S.:
– con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost. nella parte in cui la Corte di merito (alle pp. 7-9) ha ritenuto l’art. 21 Cost incompatibile e sempre prevalente sui diritti individuali, garantiti dall’art. 2 Cost., tra i quali il diritto all’oblio. Sostiene che profondamente lesivo dei diritti garantiti dal suddetto articolo della nostra carta costituzionale sia il fatto storico materiale della ripubblicazione (accompagnata da una sua foto e dall’indicazione completa delle sue generalità) di un articolo che era già stato pubblicato nel lontano mese di luglio 1982. Lamenta la lesione del proprio diritto all’oblio, cioè ad essere dimenticato anche dopo aver commesso fatti penalmente rilevanti;
– con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 3 e 27 Cost., rispettivamente nella parte in cui la Corte ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado (e cioè che la pubblicazione di una notizia, risalente nel tempo, anche relativa a vicende di cronaca, persino locale, potrebbe fondarsi sulla necessità di una informazione volta a concorrere utilmente alla evoluzione sociale), senza considerare che lui si era riabilitato e reinserito nel tessuto sociale, anche trovando un modesto impiego come ciabattino; nonchè nella parte in cui non ha tenuto conto che ripubblicare nel 2009 un articolo risalente al 1982 costituisce di per sè un trattamento disumano per qualsiasi persona (per quanto colpevole di un grave delitto);
– con il terzo motivo, infine, denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 – 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella parte in cui, considerando lecito il ricordo di fatti verificatisi tanti anni prima, ha violato la vita privata e familiare, protetta dalla norma denunciata.
8. Hanno resistito con un unico controricorso l’Unione Sarda e la giornalista C.M.F., che hanno depositato anche memoria a sostegno delle proprie ragioni.
9. All’odierna pubblica udienza il Procuratore Generale ed i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
RITENUTO CHE:
1.L’esame dei motivi sottende la ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale, nell’ordinamento interno e in quello sovranazionale, in materia di bilanciamento del diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, e del diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza della persona. Tematica questa che ha formato oggetto, diretto o indiretto, di alcune decisioni della Prima e della Terza Sezione di questa Corte, di seguito menzionate, che costituiscono il primo passo per una compiuta riconsiderazione sistematica che tenga conto delle diverse interrelazioni in materia.
Nel caso sotteso al ricorso, dunque, non viene in rilievo la problematica del diritto all’oblio in relazione: alla realizzazione di archivi di notizie, digitalizzati e resi fruibili on line; alla ristampa di un giornale del passato (come talvolta avviene in occasione degli anniversari delle fondazioni); alla memorizzazione di dati nei motori di ricerca e nelle c.d. reti sociali. Ipotesi queste, di crescente interesse nella vita sociale, ma sulle quali non si è ancora formata una compiuta elaborazione nella giurisprudenza di legittimità.
2.Il diritto di cronaca, secondo l’unanime insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è un diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall’art. 21 Cost., e consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita sociale. E sono decorsi ormai oltre 40 anni da quando la Corte costituzionale (cfr. sent. 30 maggio 1977, n. 94) ha statuito che: “i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di interesse pubblico”.
3.Il diritto di cronaca, tuttavia, non può essere considerato senza limiti. Tali limiti sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi imprescindibile punto di riferimento nella materia in esame: la sentenza n. 8959 del 30/06/1984 delle Sezioni Unite Penali e la sentenza n. 5259 del 18/10/1984 della Prima Sezione Civile di questa Corte.
In particolare, in quest’ultima è stato affermato che il diritto di cronaca “è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato” (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 – 01).
Peraltro, giurisprudenza successiva (cfr., tra le tante, Sez. 3^, sent. n. 8963 del 29/8/1990, sent. n. 23366 del 15/12/2004 e sent. n. 2271 del 4/2/2005) ha avuto modo di precisare che i requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonchè la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono requisiti, tra loro strettamente connessi, in composizione variabile a seconda che si eserciti un diritto di cronaca o un diritto di critica giornalistica. Invero, nella cronaca, assume carattere determinante la verità dei fatti narrati, mentre, nella critica, è centrale la rilevanza sociale dell’argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate. Ciò in quanto il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca per il fatto di consistere nell’espressione di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere congetturale e soggettivo.
E la giurisprudenza di legittimità penale ha di recente chiarito anche la differenza tra cronaca e storia (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015 – dep. 02/04/2015, P.C. in proc. Ciconte, Rv. 26306401): la prima presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell’informazione e, se si riconosce l’interesse pubblico ad una notizia tempestiva, non può non ammettersi che l’esigenza di velocità possa comportare un qualche sacrificio dell’accuratezza della verifica sulla verità della notizia e sulla bontà della fonte dalla quale si è appresa. La storia, invece, ha ad oggetto fatti o comportamenti distanti nel tempo e, quanto più sono lontani nel tempo i fatti narrati, tanto meno si giustifica il menzionato sacrificio dell’accuratezza della verifica (per quanto nessuna storia raccontata può essere del tutto imparziale, essendo operazione soggettiva anche la semplice operazione di connessione ei dati) (v. pure Cass. 6784/16).
4.Orbene, i requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonchè la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono requisiti che – nel consentire la legittima intrusione nella vita privata altrui in nome del superiore interesse pubblico all’informazione – assumono rilevanza: non soltanto come fattori legittimanti l’iniziale diffusione della notizia, ma anche come elemento persistente nel tempo volto ad escludere l’antigiuridicità delle successive rievocazioni.
Dunque, l’esercizio del diritto all’oblio è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca. L’interesse del singolo all’anonimato assurge a “diritto” esclusivamente allorquando: non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata “falsa” in quanto non aggiornata o, infine, quando l’esposizione dei fatti non sia stata commisurata all’esigenza informativa ed abbia recato un vulnus alla dignità dell’interessato.
5. In coerenza con le suddette premesse concettuali, proprio questa Sezione, nell’ormai lontano 1998, ha esplicitamente riconosciuto il diritto all’oblio, qualificandolo come “…giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata” (Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 09/04/1998, Rv. 514405 – 01). In detta pronuncia è stato precisato che, per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, non è sufficiente la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico circa il fatto narrato, ma è necessaria anche l’attualità della notizia.
E sempre questa Sezione, più di recente:
-in riferimento alla trasposizione on line degli archivi storici delle maggiori testate giornalistiche ed alla digitalizzazione di banche dati istituite per finalità di ricerca (Sentenza n. 5525 del 05/04/2012, Rv. 622169 – 01), ha riconosciuto in capo al soggetto, titolare dei dati personali, il diritto alla contestualizzazione e all’aggiornamento della notizia, in relazione alla finalità di trattamento dei dati, in quanto “la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera” e, dunque, astrattamente idonea a ledere l’identità personale del soggetto interessato; alla luce del principio di verità e di correttezza, è stato così ampliato il concetto di oblio: quest’ultimo può essere considerato non soltanto in senso negativo e passivo, come diritto (per così dire statico) alla cancellazione dei propri dati, ma anche in senso positivo ed attivo, come diritto (per così dire dinamico) volto alla contestualizzazione, all’aggiornamento ovvero all’integrazione dei dati contenuti nell’articolo, per mezzo di un collegamento “ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda”;
-in tema di diffamazione a mezzo stampa (Sentenza n. 16111 del 26/06/2013, Rv. 626952 – 01), ha affermato il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza.
6. Del delicato rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’oblio ha avuto modo di occuparsi di recente anche la Prima Sezione Civile di questa Corte)che:
– in relazione all’archiviazione on-line delle notizie effettuata dalle testate giornalistiche, con sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016 (Rv. 640218 – 01), alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014, ha riconosciuto in presenza di determinate condizioni, la prevalenza del diritto all’oblio rispetto al diritto all’informazione. In particolare – è stato precisato – la persistenza, in un giornale on-line, di una risalente notizia di cronaca “appare, per l’oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d’archiviazione o memorizzazione on-line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali” configurandosi come violazione del diritto all’oblio, quando, in ragione del tempo trascorso “doveva reputarsi recessiva l’esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva”;
– e, in tema di trattamento dei dati personali, con ordinanza n. 19761 del 09/08/2017 (Rv. 645195 – 03), ha affermato che: ai sensi dell’art. 8 della CEDU nonchè degli artt. 7 e 8 della c.d. Carta di Nizza, l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
7.Le linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio sono state di recente ripercorse in un ulteriore importante arresto sempre dalla Sezione Prima di questa Corte (cfr. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018, Rv. 647763 – 01), la quale – dopo aver richiamato i principali precedenti in materia della giurisprudenza di legittimità, della Corte di Giustizia UE (in particolare, nella sentenza 13/5/2014, C-131/12, Google Spain; nonchè nella sentenza 9/3/2017, C-398, Manni) e della Corte EDU (in particolare, nella sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania); nonchè il “reticolo di norme nazionali (art. 2 Cost., art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, art. 97) ed Europee (art. 8, e art. 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza)” dal richiamato quadro normativo e giurisprudenziale ha desunto che:
“il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:
1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);
3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico”.
8. Osserva il Collegio che dalla lettura della menzionata ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 (e dalla giurisprudenza delle Corti Europee) non è dato evincere se i presupposti indicati – peraltro di diversa natura, essendo i primi tre una specificazione del requisito della pertinenza, il quarto di carattere riepilogativo ed il quinto di ordine procedurale – siano richiesti in via concorrente ovvero, come sembra a questo Collegio, in via alternativa. Invero, ove mai si ritenesse che tutti gli indicati presupposti debbano essere compresenti, in considerazione dell’improbabilità della circostanza il diritto all’oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca soltanto in casi davvero residuali.
D’altra parte, successivamente alla menzionata ordinanza (e precisamente lo scorso 25 maggio 2018), è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei dati “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (c.d. RGPD), che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso 4 maggio 2018 e che regola anche il diritto all’oblio.
In particolare, l’art. 17 di detto regolamento euro-unitario:
– al comma 1, prevede che l’interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, in particolare in relazione a dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore, se sussiste uno dei seguenti motivi: “a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’art. 6, paragrafo 1, lett. a), o all’art. 9, paragrafo 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1”;
– e, al successivo comma 3, precisa i casi in cui il trattamento dei dati è necessario: “a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’art. 9, paragrafo 2, lett. h) e i), e dell’art. 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.
9. Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall’altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni.
Sembra al Collegio che, soltanto partendo dal caso concreto, sia possibile definire: quando possa effettivamente configurarsi un interesse pubblico alla conoscenza di fatti (tali non essendo le insinuazioni di dubbi e le voci incontrollate); quando, nonostante il tempo trascorso dai fatti, detto interesse possa essere considerato attuale; in che termini, sulla sussistenza di detto interesse, possa incidere la gravità e la rilevanza penale del fatto, la completezza (o la incompletezza) della notizia del fatto, la finalità di trattamento del dato (se, ad es., per fini di ricerca scientifica o storica, per fini statistici, per fini di informazione o per altri motivi, ad es. di marketing), la notorietà (o la mancanza di notorietà) della persona interessata, la chiarezza della forma espositiva utilizzata (anche evitando l’accorpamento e l’accostamento di notizie false a notizie vere).
Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero assume così – alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed Europeo, il primo dei quali come di recente innovato, a garanzia del generale principio della certezza del diritto – i contorni della questione di massima di particolare importanza, parendo ormai indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sè relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l’interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all’oblio dell’interessato in favore del diritto di cronaca.
Si rimettono pertanto gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – e del c.d. diritto all’oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.
P.Q.M.
La Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018