Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28098 del 05/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16100/2017 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

B.L., nella qualità di curatore del fallimento della s.a.s.

***** e nella qualità di curatore del fallimento di S.M.;

– intimati –

avverso il decreto n. 119/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- B.M.A. ha chiesto di insinuarsi in via di privilegio al passivo del fallimento personale di S.A. per omesso pagamento di canoni locatizi di un immobile sito in *****, assumendo che questi vi era tenuto come coobbligato, perchè aveva sottoscritto il contratto insieme alla s.r.l. S. Farmaceutici. Per il pagamento dei detti canoni, ha altresì chiesto l’ammissione al passivo della s.a.s. *****, basando la domanda su una fideiussione rilasciata da questa società.

Il giudice delegato alle relative procedure ha respinto entrambe le istanze.

2.- Riproposte le domande in sede di opposizione, il Tribunale di Siracusa, con decreto del 18 maggio 2017, ha ammesso il credito al passivo del fallimento personale di S.M., in via di chirografo. Ha invece respinto la domanda di insinuazione nei confronti del fallimento della società in accomandita.

3.- Avverso tale decreto è insorto B.M., spiegando due motivi per la cassazione del provvedimento.

I fallimenti intimati non hanno svolto attività difensive.

Il ricorrente ha depositato memoria.

4.- Con il primo motivo il ricorrente contesta – per violazione della norma dell’art. 2764 c.c. – la decisione del Tribunale in relazione al fatto di avere ammesso il credito verso la persona di S.M. al chirografo e non già in via di privilegio, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 2764 c.c..

5.- In proposito il Tribunale ha riscontrato che il contratto di locazione dell’immobile “è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società conduttrice, Dott. S.M.”, che “tuttavia nel medesimo contratto si obbliga anche personalmente nei confronti del locatore, come si evince senza ombra di dubbio dalla premessa del contratto nella quale si afferma “il Dott. S.M…. garantisce e si obbliga in proprio e quale legale rappresentante…””.

Sulla base della riportata constatazione, il Tribunale ha poi ritenuto che, peraltro, l'”ammissione va disposta al chirografo, non potendosi invocare il privilegio speciale di cui all’art. 2764 c.c., nei confronti del garante e su beni privi del vincolo di destinazione all’immobile locato”.

6.- Secondo la tesi presentata dal ricorrente, “la reiezione dell’istanza di ammissione al privilegio è errata”, perchè “il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale costituisce l’elemento essenziale che lo caratterizza”.

Nella specie, “con il contratto di locazione avente data certa il Dr. S.M. si è obbligato a pagare i canoni di locazione e lo ha sottoscritto quale conduttore in proprio e non solo come semplice garante con la consapevolezza che egli stesso ne avrebbe ricavato i frutti destinati a sè medesimo e alle farmacie di cui era proprietario e socio accomandatario”.

7.- Il motivo non merita di essere accolto.

Facendo applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (su cui si veda, di recente, Cass. SS.UU., 18 novembre 2015, n. 23542), è da rilevare, qui, che l’esposto motivo di ricorso viene in realtà a sollevare una questione di interpretazione dell’impegno negoziale assunto da S.M. nel sottoscrivere – “in proprio”, oltre che nella qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata – il contratto di locazione dell’immobile di cui ai canoni rimasti impagati.

Si tratta, dunque, di una questione di fatto, che rientra nell’ambito di attività del giudice di merito senza che questa Corte ne possa sindacare l’esito in concreto raggiunto, ove supportato da una motivazione dotata di ragionevolezza e plausibilità.

Come senz’altro accade nel caso in esame, posto che il decreto si basa su un riscontro letterale in sè stesso non equivoco. Del resto, non si vede – nè il ricorrente la indica – la ragione, per cui la circostanza che S.M. fosse “proprietario” della s.r.l. conduttrice, dovrebbe venire ad alterare il riscontrato stato delle cose.

8.- Il secondo motivo di ricorso contesta – sotto il profilo del vizio di omesso esame – la decisione del Tribunale di Siracusa di non ammettere il credito di cui ai canoni (pure) nel passivo fallimentare della s.a.s., vista la presenza di una fideiussione da questa prestata al riguardo.

9.- Ha rilevato il decreto che risulta “fondata l’eccezione di inefficacia sollevata dalla curatela ai sensi della L. Fall., art. 64”: “essendo stata rilasciata dopo oltre due anni dall’insorgenza del credito”, la fideiussione “deve presumersi prestata a titolo gratuito, in mancanza di prova dell’esistenza di un correlato corrispettivo proveniente dal creditore o dal debitore principale”.

10.- Secondo il ricorrente, Il Tribunale non ha considerato che la garanzia prestata dall’accomandita “venne rilasciata per la commistione che si era creata tra la S. Farmaceutici e le farmacie S.”, come “acclarato” da una sentenza del medesimo Tribunale di Siracusa, che ha dichiarato il fallimento della società di fatto S.G. e S.M. “costituita per l’esercizio di tutte le attività compresa la S. Farmaceutici s.r.l. utilizzata per tutti gli acquisti necessari a rifornire le tre farmacie”.

11.- Il motivo non merita di essere accolto.

La soluzione adottata dal decreto del Tribunale di Siracusa, qui impugnato, è infatti conforme all’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo quanto richiamato di recente da Cass., 19 aprile 2016, n. 7745, la garanzia “prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza dl debito garantito, ove non risulti correlata a un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenuto fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi della L. Fall., art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti”.

D’altronde, il ricorrente si è limitato ad assumere una “commistione” di attività tra i vari soggetti implicati nelle vicende delle farmacie S., senza neppure indicare (o anche solo accennare) quale specifico vantaggio avrebbe avuto la s.a.s. in cambio della prestata fideiussione.

12.- In conclusione, il ricorso va respinto.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di misura pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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