LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12208/2018 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 13, presso lo studio dell’avvocato Calamani Maria Cristina, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzon Angelo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, del 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Pres. SCHIRO’ STEFANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato il 13 aprile 2018 B.M., cittadino del *****, ha impugnato per cassazione, sulla base di tre motivi, il decreto del Tribunale di Venezia in data 15 febbraio 2018, notificato il 14 marzo 2018, con il quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale, notificato il 24 luglio 2017, che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale. Il giudice del merito ha motivato la propria decisione, affermando che al ricorso in questione, depositato il 22 settembre 2017 e quindi successivamente al 17 agosto 2017, si applica la disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, art. 6, comma 1, lett. g, convertito con modificazioni con L. 13 aprile 2017, n. 46, (articolo efficace appunto dal 17 agosto 2017), che ha stabilito che la sospensione del termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo, con la conseguenza che, essendo stato il provvedimento della Commissione territoriale stato notificato il 24 luglio 2017 il termine per proporre opposizione era scaduto il 23 agosto 2017.
Con i tre motivi di censura, il ricorrente denuncia abnormità del provvedimento impugnato e violazione di legge, violazione dell’art. 11 delle preleggi per applicazione retroattiva dello ius superveniens e violazione del principio dell’affidamento in relazione al mutamento legislativo e ancora abnormità del provvedimento impugnato, perchè viziato da eccesso di potere ed emanato in violazione degli artt. 2,3 e 36 della Costituzione, sostenendo che nel procedimento in esame, scaturito da un provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, notificato il 24 luglio 2017, si sarebbe dovuta applicare la normativa previgente che contemplava nel computo del termine per proporre opposizione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non essendo ancora entrata in vigore la nuova normativa al momento della decorrenza del termine iniziale per proporre ricorso.
Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e attinenti alla medesima questione di diritto, sono fondati nei termini che seguono.
Questa Corte, con condivisibile orientamento a cui il collegio in questa sede intende dare continuità, ha enunciato il principio, secondo cui “l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data”, atteso che “il computo del termine perentorio per l’impugnazione deve essere temporalmente ancorato al regime giuridico vigente alla data di inizio della decorrenza del termine stesso” (Cass. n. 16420/2018).
Poichè nel caso di specie è pacifico in atti che il provvedimento della Commissione territoriale impugnato davanti al Tribunale di Venezia è stato notificato il 24 luglio 2017, e quindi depositato in data ancora antecedente, prima del 17 agosto 2017, il giudice di merito nell’affermare che al ricorso in questione, depositato il 22 settembre 2017 e quindi successivamente al 17 agosto 2017, si applica la disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, art. 6, comma 1, lett. g, convertito con modificazioni con L. 13 aprile 2017, n. 46, (articolo efficace appunto dal 17 agosto 2017), che ha stabilito che la sospensione del termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo – non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e il giudizio va rinviato davanti al Tribunale ordinario di Venezia, in diversa composizione, che applicherà il suddetto principio di diritto e pronuncerà sul merito del ricorso, oltre che sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio al Tribunale ordinario di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018