LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25223/2013 proposto da:
B.R.C., *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO RENI n. 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA ALOISIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE STRONGOLI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 598/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/05/2013 R.G.N. 1674/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da B.R.C., collaboratore professionale – assistente sociale inquadrata nella categoria D, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva accolto l’opposizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e revocato il decreto monitorio con il quale era stato ingiunto all’Azienda il pagamento in favore della B. della somma di Euro 24.660,47, da quest’ultima rivendicata quale compenso per la partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione invalidi civili nel periodo marzo 2005/dicembre 2007.
2. La Corte territoriale ha evidenziato, in sintesi, che ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi sicchè con il primo rinnovo contrattuale per il comparto della sanità, avvenuto il 7 aprile 1999, è cessata l’efficacia della L.R. Calabria n. 8 del 1994, art. 1, nella parte in cui attribuiva anche ai dipendenti dell’azienda il gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni istituite per l’accertamento della invalidità civile.
3. Il giudice d’appello ha aggiunto che la B. non poteva fare leva sulla natura innovativa della L.R. n. 1 del 2009 che, richiamando il principio dell’onnicomprensività, aveva escluso il diritto al compenso per il personale dipendente delle aziende sanitarie e ospedaliere, posto che il legislatore regionale aveva solo formalizzato l’effetto abrogativo rispetto ad una norma già divenuta inefficace a seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. di comparto che nulla prevedeva al riguardo.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.R.C. sulla base di due motivi, ai quali l’Azienda Sanitaria non ha opposto difese, rimanendo intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio” e rileva, in sintesi, che la sentenza impugnata è fondata sul presupposto della riconducibilità ai compiti istituzionali del collaboratore professionale dell’attività resa quale componente delle Commissioni Mediche di Prima Istanza. In realtà l’Azienda, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che l’attività svolta presso le richiamate commissioni fosse riconducibile al profilo professionale dell’assistente sociale. Aggiunge che mentre quest’ultima attività è compensata dalla retribuzione, che trova fondamento nella contrattazione collettiva, il compenso aggiuntivo è riconosciuto dalla legge regionale.
2. La seconda critica addebita alla pronuncia gravata, oltre al vizio motivazionale, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 53. La ricorrente sostiene che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, si riferisce ai rinnovi contrattuali successivi alla sua entrata in vigore e, quindi, il CCNL 7/4/1999 non poteva spiegare effetti abrogativi rispetto alla L.R. n. 8 del 1994. Aggiunge che il D.Lgs. n. 165 del 2001, pur introducendo il principio di onnicomprensività della retribuzione, prevede che i dipendenti pubblici contrattualizzati possano svolgere ulteriori incarichi retribuiti, disciplinati dall’art. 53 dello stesso decreto. Conseguentemente il diritto al compenso doveva essere riconosciuto, perchè il legislatore regionale lo aveva escluso solo a partire dall’anno 2009.
3. I motivi di ricorso, che per la loro connessione logico giuridica possono essere trattati unitariamente, sono infondati.
La L. n. 295 del 1990, art. 1, ha attribuito alle unità sanitarie locali la competenza a svolgere gli accertamenti sanitari relativi alle domande volte ad ottenere le prestazioni previste in favore degli invalidi civili ed ha previsto, al comma 2, che le commissioni operanti nell’ambito di ciascuna ASL “sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici….scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell’unità sanitaria locale territorialmente competente”.
La L. n. 104 del 1992, art. 4, ha esteso all’accertamento dell’handicap la competenza delle commissioni mediche di cui alla L. n. 295 del 1990, prevedendo che le stesse dovessero essere integrate “da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”.
Entrambe le disposizioni normative citate, quindi, pongono in stretta correlazione l’incarico conferito al dirigente medico, all’operatore sociale ed all’esperto con il rapporto di impiego (o di convenzione per i dirigenti medici) intercorrente con l’azienda sanitaria e, come già evidenziato da questa Corte, tale stretta connessione trova la sua ratio “nella particolare rilevanza pubblicistica dei compiti di accertamento in ordine alla ricorrenza in capo ai soggetti richiedenti le diverse prestazioni previdenziali e/o assistenziali dei requisiti sanitari richiesti dalle diverse leggi per l’attribuzione dei benefici stessi” (Cass. n. 8261/2017).
L’attività che il componente della commissione è chiamato a svolgere non esula, pertanto, dal rapporto di impiego, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione dell’ufficio ricoperto, sicchè se per il dirigente medico il diritto ad un compenso ulteriore va escluso per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 (in tal senso Cass. n. 8261/2017 cit.), per il personale non dirigenziale opera la regola generale desumibile dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva ed è inibito al datore di lavoro pubblico riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale.
Una volta ritenuto l’incarico riconducibile al rapporto di impiego opera, altresì, il principio alla stregua del quale la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione (Cass. n. 4447/2018; Cass. n. 23274/2017; Cass. n. 16094/2016).
3.1. La ricorrente insiste nell’invocare la L.R. Calabria n. 8 del 1994, che all’art. 1, ha previsto in favore dei componenti delle commissioni mediche un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, ed evidenzia che solo a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Calabria n. 1 del 2009, è stato escluso per il personale dipendente delle aziende sanitarie locali il diritto “a compensi aggiuntivi diversi da quelli previsti negli accordi contrattuali di riferimento”.
Al riguardo rileva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la norma regionale non più applicabile a seguito della stipulazione del CCNL 7.4.1999 comparto sanità per il quadriennio normativo 1998/2001, posto che la disapplicazione delle norme generali e speciali del pubblico impiego è stata espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, che, ricalcando l’analoga previsione già contenuta nel D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, ha previsto che dette disposizioni “sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti ed alle materie dagli stessi contemplati ” e “cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998/2001”.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha evidenziato che con la L. n. 1 del 2009, il legislatore regionale non ha innovato rispetto al quadro normativo previgente bensì ha solo reso esplicita la perdita di efficacia della L.R. n. 8 del 1994, già verificatasi per effetto delle disposizioni statali sopra richiamate.
3.2. Infine il diritto al compenso non può essere fondato sulla disciplina dettata dal richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, che trova applicazione solo qualora l’incarico venga conferito dall’amministrazione di appartenenza in relazione ad attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio (art. 53, comma 6), ipotesi, questa, che non ricorre nella fattispecie, per la stretta correlazione esistente fra l’incarico ed il rapporto di servizio.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è rimasta intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018