Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28157 del 05/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20460-2016 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA e ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO FERRIGNI N.30/A, presso lo studio dell’avvocato GIULIA POZZESSERE, rappresentata e difeso dall’avvocato LUIGI ANDOLFO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/03/2016 r.g.n. 561/2014.

RILEVATO

che con sentenza in data 10 marzo 2016, la Corte d’appello di Milano dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 1 novembre 2012 tra R.P. e Aviapartner Handling s.p.a., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,comma 1 bis e accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti da tale data: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado (confermata nel resto), che, rigettate le eccezioni di decadenza ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 e di novazione, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti il 25 maggio 2011, accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le stesse dal 1 giugno 2011 e condannato la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità risarcitoria pari a tre mensilità di retribuzione;

che avverso tale sentenza la società datrice ricorreva per cassazione con unica motivo, cui resisteva la lavoratrice con controricorso;

che la società, in esito al verbale di conciliazione sindacale 13 luglio 2018, rinunciava al ricorso a spese compensate tra le parti (come da verbale) e che notificava la rinuncia alla lavoratrice controricorrente;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, regolate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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