LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15220/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.A., M.M.M., M.M.M.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3025/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Lecce, relativa a un avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inclusa nella cosiddetta “microzona ***** del Comune di Lecce”. Per gli immobili ubicati nelle indicate microzone, essendo sensibilmente mutato il rapporto tra il valore medio di mercato (ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138) e il corrispondente valore medio catastale, era stata effettuata una revisione parziale del classamento ai fini dell’applicazione dell’ICI. In particolare la CTR ha ritenuto che l’attività di classamento, “quand’anche fondata sull’accertato presupposto dello scostamento significativo tra i valori di mercato effettivi e quelli catastalmente assegnati, rimane pur sempre una procedura individuale/soggettiva che va effettuata in considerazione combinata dei fattori posizionali ed edilizio pertinenti a ciascuna unità immobiliare”, per cui l’accertata evoluzione del contesto urbano e socio economico della microzona “non è sufficiente e non può costituire motivazione idonea”, mancando l’analitica esplicitazione degli elementi concreti su cui detto giudizio si fonda”.
Con un primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la C.T.R. sospeso il processo, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali.
Con un secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, trattandosi di norma a carattere speciale, volta a un aumento delle rendite in microzone autonome (revisione generalizzata), che, con procedura massiva di revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari urbane, tende a sopperire al mancato aggiornamento delle predette rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso comune. Poichè, pertanto, non si tratterebbe di una revisione puntuale del singolo classamento, ma di un aumento delle rendite catastali in microzone anomale, la revisione catastale e la perequazione avviene indistintamente nei confronti di tutti gli immobili presenti nella microzona, laddove si verifichi lo scostamento nella percentuale significativa fissata dal legislatore.
Il secondo motivo, che può essere trattato prioritariamente, per necessità logico-espositiva, pone la questione relativa al contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali cd. anomale, ed è infondato.
Infatti, come hanno chiarito le sezioni unite (Cass., sez. un., 18/04/2016, n. 7665, p. 11), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento e dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si e provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (…), trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (…). In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non e la mera evoluzione del mercato immobiliare, ne la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la Det. Direttoriale 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18/02/2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l’intervento e possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (…) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (comma 335).
Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona e una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneita nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti. Questo insieme di disposizioni ribadisce e presuppone che il singolo classamento debba avvenire mediante l’utilizzo e la modifica del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale. Si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria per la P.A., essendo volti a risolvere specifici problemi dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell’insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell’insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto; cfr., per una parziale disamina, Cass., sez. trib., 19/10/2016, n. 21176).
Il tenore dell’atto impugnato, per come sommariamente riassunto nella sentenza d’appello e negli scritti difensivi (ovvero risultante nell’incarto processuale acquisito con ordinanza interlocutoria), non risponde affatto proprio a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati, laddove nella specie mancano, finanche graficamente, proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dal comma 335 e dalle fonti normative integrative, apprestandosi da parte del fisco un compendio motivazionale affidato a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi. Il che da luogo a una motivazione sostanzialmente figurativa e praticamente apparente, che, nel caso specifico, non può nemmeno essere etero-integrata con riferimento ad elementi resi comunque disponibili ovvero conoscibili (legge 07/08/1990, n. 241, art. 3, comma 3), attesa la laconicità della presupposta Det. Direttoriale 28 novembre 2010 (G.U., n. 286 del 07/12/2010; v. art. 1, comma 361, della Legge Finanziaria 2008). Il vizio motivazionale dell’atto impugnato e, dunque, genetico e di per se stesso di gravità tale da invalidarlo nella sua interezza.
Peraltro, pur sotto altra prospettiva ermeneutica, non sono mancati recenti caveat sulla necessita di riscontri estimativi individualizzanti quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare: riscontri, questi ultimi, ovviamente e pacificamente mancanti nell’atto impugnato, essendo esso addirittura carente dei requisiti primari (v. Cass., sez. 6-5, 03/07/2018, n. 17413; conf. Cass., sez. trib., 29/09/2017, n. 22900).
La seconda questione – riguardante l’asserita pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del giudice amministrativo, che ha annullato i presupposti atti amministrativi generali (T.a.r. Puglia, sez. Lecce, 11/07/2013, n. 1621) – e logicamente e giuridicamente irrilevante, attesa l’invalidità del nuovo classamento per irrimediabile vizio genetico di motivazione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del contribuente esonera il Collegio da provvedere sulle spese.
Poichè l’ufficio ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018