Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28170 del 05/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 15312/2018 proposto da:

B.A., B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ACCARDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO TUCCINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8250/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.A. e C. hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 8250/18 laddove, alla pagina 4 risultano omesse parti della motivazione;

rilevata la fondatezza dell’istanza alla luce della minuta in atti; letto l’art. 391 bis c.p.c.;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in questione nel senso che, alla pagina 4, all’espressione: “principio di uniformità di altri giudicati”; vada anteposta l’espressione”.

La CTR, infatti, valorizzando, peraltro, un generico riferimento all’approccio metodologico tenuto dall’Ufficio e al rispetto del….”.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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