LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15413/2018 proposto da:
ATLANTA SRL, RICORSO NON NOTIFICATO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI INVERIGO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4834/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione proposto da Atlanta s.r.l. ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Atlanta s.r.l..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018