Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28171 del 05/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15413/2018 proposto da:

ATLANTA SRL, RICORSO NON NOTIFICATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI INVERIGO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4834/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione proposto da Atlanta s.r.l. ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999).

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Atlanta s.r.l..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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