LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28791/2012 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio dell’avvocato Luise Michelino, rappresentato e difeso dall’avvocato Bellaroba Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.A., C.A., P.F., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dallo stesso avvocato L.A., giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
Comune di Montecalvo Irpino, A.A., A.M., A.V., Ca.An., Ca.Fe., ca.fe., Ca.Ga., ca.gi., Ca.Lu., Ca.Ma., Ca.Po., D.F.C., M.F., M.G., M.T., ca.al.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3361/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2018 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1.1. E’ impugnata per cassazione da S.A. l’epigrafata sentenza con la quale l’adita Corte d’Appello di Napoli, confermando il giudizio di prima istanza, ha giudicato nuova la domanda proposta dal medesimo nei confronti di alcuni funzionari ed amministratori del Comune di Montecalvo Irpino, chiamati in causa dal S. quali firmatari dei relativi ordinativi, dopo che il Comune, nell’opporre il decreto ingiuntivo fattogli notificare dallo stesso al fine di ottenere il pagamento delle forniture eseguite in favore dell’amministrazione comunale, aveva eccepito l’insussistenza di un contratto vincolante in quanto non stipulato per iscritto.
1.2. Il giudice d’appello nel motivare la propria decisione ha escluso che il convenuto in opposizione, quale era da intendersi nell’occasione il S., possa proporre domande nuove rispetto a quella proposta con il decreto ingiuntivo, non riscontrandosi nel caso di specie l’ipotesi della reconventio reconventionis.
1.3. Il proposto ricorso si vale di tre motivi ai quali replicano gli intimati con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il collegio, in esito alla discussione, reputa opportuno rimettere la trattazione della controversia all’udienza pubblica.
P.Q.M.
Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018