LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFARI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30132/017 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO SCARL IN LCA, in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE IANNELLI;
– ricorrente –
contro
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 175, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RANUCCI, rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4140/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
La Corte:
OSSERVA 1. – F.F. proponeva istanza di ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, rilevando che il commissario liquidatore di questo lo aveva officiato dell’incarico avente ad oggetto la predisposizione di una relazione da allegare alla proposta di concordato del Consorzio stesso: domandava che, previo accertamento del perfezionamento del contratto avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale, nonchè dell’inadempimento del Consorzio alle obbligazioni assunte, venisse ammesso, in prededuzione, al passivo della procedura concorsuale per la somma di Euro 2.431.375,65, domandata quale remunerazione dell’attività di assistenza professionale continuativa prestata in favore dell’ente, oltre che per l’importo di Euro 1.525,00 quale compenso per un parere espresso in ordine alla cedibilità delle azioni revocatorie; gli stessi importi erano poi richiesti, in via subordinata, a titolo di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, a norma dell’art. 2041 c.c..
Il Tribunale di Benevento rigettava la domanda principale e accoglieva, solo parzialmente, quella subordinata, disponendo l’ammissione al passivo del nominato professionista per gli importi di Euro 25.180,20 per la redazione della relazione tecnico-contabile e di Euro 217.957,00 e Euro 1.525,00 “rispettivamente per la prestazione di assistenza a procedure concorsuali in favore del commissario liquidatore e del commissario ad acta e per il parare reso in ordine alla cedibilità delle azioni revocatorie”.
2. – Proponevano gravame sia il Consorzio che F.; la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 ottobre 2017, respingeva entrambe le impugnazioni.
3. Contro tale pronuncia ricorre per cassazione il solo Consorzio, con sei motivi. Resiste con controricorso il professionista, il quale ha proposto domanda ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
4. – Il Consorzio deduce: nullità della sentenza per omessa motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, dato dall’insussistenza di alcuna diminuzione patrimoniale in capo al controricorrente; omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’insussistenza delle circostanze che avrebbero reso impossibile allo stesso F. la prova dell’entità della diminuzione patrimoniale subita; violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004; omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, circa il mancato svolgimento, da parte del controricorrente, della prestazione di assistenza e consulenza per la determinazione delle attività e delle passività della procedura.
P.Q.M.
La Corte:
rimette il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, Sezione Sesta Civile, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018