LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7403-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 593/2018 depositata il 7/3/2018 (r.g. n. 167/18) nella causa tra:
C.M.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, CI.GU.;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in accoglimento del ricorso, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
La questione concerne il riparto di giurisdizione sulle impugnative aventi ad oggetto provvedimenti assunti da un’azienda sanitaria per la copertura di posti vacanti di dirigente di struttura sanitaria complessa;
nel caso in esame, il direttore generale della Azienda ospedaliera di Cosenza con deliberazione n. 148 del 2017 ha affidato a CI.GU. l’incarico di dirigente della struttura complessa di ortopedia e traumatologia presso la medesima azienda;
la deliberazione, unitamente agli atti conseguenti, ivi compreso il contratto di lavoro, è stata impugnata da C.M. dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha declinato la sua giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il tribunale ha motivato la declinatoria sul presupposto che nella specie ricorressero “i connotati tipici di una procedura concorsuale”;
il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tar della Calabria il quale, con l’ordinanza qui in esame, pubblicata in data 7/3/2018, ha sollevato ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod.proc.amm., conflitto di giurisdizione e ha sospeso il giudizio;
il Tribunale amministrativo dubita che la procedura in esame abbia carattere concorsuale, a tal fine essendo irrilevante sia il fatto che ad essa siano ammessi anche soggetti estranei al servizio sanitario e medici dipendenti di enti diversi da quello reclutante, sia il fatto che la commissione esaminatrice, in applicazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 4,convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, in seguito al colloquio e alla valutazione dei curricula, attribuisca punteggi o formi una graduatoria; al contrario si verte in un’ipotesi di affidamento dell’incarico dirigenziale a tempo in cui la nomina del vincitore è ancorata alla valutazione fiduciaria del direttore generale, sia pur nell’ambito di una terna di nominativi formata dalla commissione;
nessuna delle parti si è costituita nel presente procedimento; il Pubblico Ministero, nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
considerato che:
l’ordinanza impugnata risulta conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, secondo cui le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l’assunzione di soggetti esterni all’amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1;
si è affermato che, in tema d’impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d’incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione od alla progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali – i quali non concretano procedure concorsuali e hanno come destinatari persone già in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica – conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (v. Cass. S.U. 5/4/2017, n. 8799; Cass. S.U., 9/5/2016, n. 9281; Cass. Sez. Un., 30/9/2014, n. 20571; Cass. S.U. 4/7/2014, n. 15304; e, proprio in tema di conferimento di incarico di dirigente di struttura complessa da parte di una Asl, Cass. S.U. 17/2/2017, n. 4227, con ampi richiami);
si è altresì precisato (Cass. S.U. 23/9/2013, n. 21671) che, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
nel caso in esame, la procedura selettiva, che ha avuto ad oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale, non può essere considerata di carattere concorsuale, in mancanza della previsione della nomina di una commissione esaminatrice, dello svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore e connotandosi la scelta del dirigente per il suo carattere essenzialmente fiduciario ad opera del direttore generale nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice sulla base di requisiti di professionalità;
va pertanto data continuità all’indirizzo costante di queste Sezioni Unite con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e la conseguente cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza, dinanzi al quale le partì devono essere rimesse;
trattandosi di conflitto sollevato d’ufficio non va adottato alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia del Tribunale di Cosenza, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018