LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2998/2018 proposto da:
S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FATTORI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 854/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trieste respingeva il ricorso proposto da S.K., cittadino *****, volto al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria. La Corte di Appello di Trieste, adita dal richiedente, rigettava il gravame, ritenendo che le dichiarazioni da lui rese non erano credibili, e che in ipotesi di rientro in patria egli non sarebbe esposto ad un concreto pericolo, nè ravvisando, infine, situazioni di particolare vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della forma di protezione internazionale più gradata. S.K. propone ricorso sulla scorta di due motivi chiedendo, in via preliminare, la sospensione del provvedimento. Il Ministero non ha depositato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è inammissibile. In base all’art. 373 c.p.c., “il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”. Tale disposizione, la cui interpretazione è assolutamente pacifica nel rimettere il potere di sospensione al giudice a quo, è espressione consapevole della funzione della Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità e non del fatto.
2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14.
2.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.2. Per il riconoscimento della protezione sussidiaria occorre, com’è nozione ricevuta, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. c). Nella specie, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza di tali presupposti, anzitutto, in virtù di una valutazione positiva della situazione generale della regione del ***** – zona di provenienza del richiedente – considerata esente, al lume delle acquisite informazioni, da particolari profili di problematicità e non interessata da un grado di violenza ed insicurezza generalizzata, tale da esporre il richiedente, in caso di rimpatrio, ad un concreto pericolo per la sua incolumità, restando così esclusa la pertinenza di ogni ulteriore questione al riguardo. Inoltre i giudici territoriali hanno dato una valutazione negativa sulla credibilità di S.K., anche per la differenza delle fornite versioni dei fatti il che costituisce una tipica valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità – non mancando di precisare che, seppur veritieri, i fatti narrati costituivano espressione di mere faide familiari, non integranti quel fumus persecutionis richiesto dalla normativa vigente per la concessione dell’invocata misura.
3. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di protezione umanitaria, nello specifico: la errata opzione della Corte triestina di valutare separatamente il contesto socio-politico del paese di provenienza e la vicenda personale narrata dal richiedente.
3.1. Il motivo è infondato. In disparte l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, va rilevato che circostanza che la valutazione circa la condizione del Paese di provenienza sia stata compiuta nella parte della motivazione relativa alla richiesta della protezione sussidiaria non toglie che le considerazioni svolte, desunte dalle informazioni officiosamente reperite dalla Corte distrettuale, valgano, anche, in riferimento alla misura residuale, tenuto conto che la situazione di vulnerabilità tale da necessitare il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve esser sempre riconnessa al rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Il principio del non-refoulement nei casi, stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in cui non possa disporsi l’allontanamento verso un altro Stato a cagione del rischio di persecuzioni o torture, non è richiamato a proposito alla stregua di quanto si è esposto al precedente p. 2.2., e non avendo il ricorrente, mai, riferito alcun timore di poter esser sottoposto a torture o di poter subire trattamenti inumani o degradanti.
4. Non va disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018