Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28229 del 06/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8440-2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.g. 2258/2017 DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, emesso il 7/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, Rilevato che:

Con decreto depositato il 15/2/2018, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato il ricorso proposto da N.M., cittadino del Pakistan, avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, reso dalla Commissione territoriale, ritenendo non sussistenti i requisiti di legge per il riconoscimento delle chieste forme di protezione.

Ricorre N.M. con tre motivi.

Il ricorrente ha depositato memoria tardiva, in vista dell’adunanza del 25/9/2018.

Considerato che:

Il ricorso non risulta notificato e va quindi dichiarato inammissibile.

A riguardo, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni con la L. n. 46 del 2017, specificamente ha previsto, in relazione al solo giudizio avanti al Tribunale, che il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale vada depositato e sia poi la Cancelleria ad effettuare la notifica al Ministero dell’Interno, mentre non ha disposto analogamente in relazione al giudizio di impugnazione avanti alla Corte di cassazione; ne consegue che per detto giudizio di impugnazione deve essere seguita la disciplina processuale propria del mezzo, rimanendo così il ricorrente onerato di eseguire la notifica del ricorso.

Nè, a fronte dell’omessa notifica del ricorso per cassazione, anche a tacersi della tardività della memoria, potrebbe ritenersi ammissibile la rimessione in termini del ricorrente, ritenuta concedibile nel caso, pianamente diverso da quello di cui è causa, in cui il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, abbia provveduto, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, a richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, da ciò conseguendo che, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso debba dichiararsi inammissibile per omessa notifica (così, tra le ultime, la pronuncia 5974/2017). Non si dà pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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