LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8441-2018 proposto da:
H.S.M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 2263/7017 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, emessa il 7/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, Rilevato che:
Con decreto depositato il 15/2/2018, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato il ricorso proposto da H.S.M.W., cittadino del Pakistan, avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, reso dalla Commissione territoriale, ritenendo non attendibile la narrazione del migrante, generica e stereotipata, ed infondate le richieste di protezione.
Ricorre H.S.M.W. con tre motivi.
La memoria del ricorrente è stata depositata tardivamente per l’adunanza del 25/9/2018.
Considerato che:
Il ricorso non risulta notificato e va quindi dichiarato inammissibile.
A riguardo, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni con la L. n. 46 del 2017, specificamente ha previsto, in relazione al solo giudizio avanti al Tribunale, che il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale vada depositato e sia poi la Cancelleria ad effettuare la notifica al Ministero dell’Interno, mentre non ha disposto analogamente in relazione al giudizio di impugnazione avanti alla Corte di cassazione; ne consegue che per detto giudizio di impugnazione deve essere seguita la disciplina processuale propria del mezzo, rimanendo così il ricorrente onerato di eseguire la notifica del ricorso.
Nè, a fronte dell’omessa notifica del ricorso per cassazione, anche a tacersi della tardività della memoria, potrebbe ritenersi ammissibile la rimessione in termini del ricorrente, ritenuta concedibile nel caso, pianamente diverso da quello di cui è causa, in cui il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, abbia provveduto, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, a richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, da ciò conseguendo che, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso debba dichiararsi inammissibile per omessa notifica (così, tra le ultime, la pronuncia 5974/2017). Non si dà pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018