LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5615-2015 proposto da:
SOCIETA’IPPICA SANREMO CAMPO DEL SOLARO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MASALA giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. *****) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144 presso lo studio degli avvocati FRASCONA’ LORELLA e FABBI RAFFAELA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 223/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/08/2014 R.G.N. 705/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MASALA GIOVANNI;
udito l’Avvocato FABBI RAFFAELA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 6 agosto 2014, ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso la cartella di pagamento emessa, nell’interesse dell’INAIL, per il pagamento della somma di Euro 10.736,84 a titolo di premi assicurativi omessi e sanzioni relativi ad alcuni lavoratori extracomunitari dell’associazione sportiva dilettantistica Società Ippica Sanremo.
2. La Corte di merito, premessa l’infondatezza delle eccezioni di nullità della sentenza di prime cure e di efficacia riflessa del giudicato, riteneva accertati, in base al compendio probatorio acquisito in giudizio, i rapporti di lavoro subordinato tra la predetta associazione sportiva dilettantistica e i tre cittadini extracomunitari, a fondamento della pretesa dell’INAIL e, quanto alla quantificazione del credito e all’asserita ricomprensione di giornate lavorative in cui i tre lavoratori sarebbero stati assenti, rilevava la genericità dell’assunto e l’inosservanza dell’onere di dimostrare le giornate in cui i predetti lavoratori si sarebbero allontanati non potendo, in difetto, attendere neanche al vaglio di eventuali giorni in numero superiore a quelli loro spettanti a titolo di ferie.
3. Avverso tale sentenza ricorre la Società Ippica Sanremo Campo del Solaro, con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria.
4. Resiste, con controricorso, l’INAIL, ulteriormente illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e omesso esame di un punto prospettato dalle parti, la parte ricorrente ribadisce la nullità della sentenza di primo grado perchè frutto di esercizio di copiatura non dichiarato di altra precedente sentenza che, per l’imponente dimensione, fa emergere come la motivazione non sia attribuibile all’estensore ma all’estensore della sentenza copiata.
6. Il motivo è inammissibile.
7. In considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette a gravame si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello (v., fra le tante, Cass. 19 gennaio 2018, n.1323).
8. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per omessa valutazione della portata riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, n. 1865 del 2012, e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, la parte ricorrente si duole dell’omessa valutazione della portata riflessa del giudicato intervenuto, per il medesimo verbale ispettivo, nell’opposizione a cartella esattoriale notificata, nell’interesse dell’INPS, e che la decisione di rigetto della relativa opposizione era passata in giudicato con statuizione incentrata sul difetto di prova da parte dell’INPS dell’imputabilità, alla società, delle prestazioni rese dai lavoratori professionisti oggetto del verbale ispettivo.
9. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2094 c.c., la parte ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia considerato la predetta sentenza del Tribunale di Genova quanto meno come elemento di prova per non essere risultato acquisito al giudizio l’elemento indefettibile della etero direzione delle prestazioni che doveva essere provato dalla P.A. intimata e omesso esame di un fatto decisivo per non avere considerato l’efficacia riflessa del predetto giudicato.
10. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono infondati.
11. Innanzitutto nessuna violazione del giudicato è, nella specie, configurabile posto che l’efficacia riflessa del giudicato – intesa come affermazione oggettiva di verità – non può operare nei confronti di terzi estranei al processo, come nella specie l’INAIL, quando essi siano titolari di un diritto autonomo, che cioè attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico, quale deve ritenersi il rapporto contributivo che la società ricorrente intrattiene con ciascun ente previdenziale.
12. Deve rilevarsi, inoltre, che le censure si risolvono, inammissibilmente, nella denuncia di una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito, tentando di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, nel prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, aspetti del giudizio tutti interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attinenti al libero convincimento del giudice.
13. Risulta, inoltre, inammissibilmente dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata non collocabile nel paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (v. Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi) giacchè, nella specie, si tenta di far rientrare, con tale mezzo di censura, l’omesso esame del giudicato del quale si è già affermata, nei paragrafi che precedono, l’inefficacia nel giudizio in esame.
14. Con il quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento al numero delle giornate effettivamente lavorate, la parte ricorrente si duole del riparto dell’onere probatorio come statuito dalla Corte di merito e assume che l’Inail avrebbe dovuto dimostrare che anche nei giorni in cui si sono allontanati dal centro, i tre lavoravano per il centro ippico.
15. Il motivo è inammissibile perchè non investe il decisum della sentenza impugnata e non contrasta, specificamente, la ritenuta genericità dell’assunto della mancata detrazione dei giorni in cui i lavoratori si sarebbero recati altrove.
16. In conclusione, il ricorso va rigettato.
17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
18. Sussistono i presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018