LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10196-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARIMONDI 5/E, presso lo studio dell’avvocato FABIO MARIANTONI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8278/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2013 R.G.N. 8444/2011.
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda proposta da A.P. intesa alla declaratoria di illegittimità del trasferimento del predetto dalla sede di ***** presso l’ufficio postale di *****, nonchè dell’assegnazione a mansioni inferiori di operatore di sportello (rispetto alle precedenti mansioni di catalogazione di opere d’arte appartenenti al patrimonio della s.p.a. Poste Italiane e di consulenza e tutoraggio di studenti e ricercatori), oltre che alla condanna della società alla reintegra nell’originaria sede lavorativa e nelle corrette mansioni, ed alla condanna al risarcimento del danno derivante dall’asserito demansionamento;
2. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 17.10.2013, in parziale accoglimento dell’appello dell’ A. ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiarava l’illegittimità, ex art. 2103 c.c., del provvedimento di assegnazione dell’ A. a mansioni di operatore di sportello e condannava la società ad adibire il predetto alle mansioni precedentemente svolte o ad altre equivalenti, respingendo ogni altra domanda;
3. rilevava la Corte che mancavano dati ed elementi atti a provare l’illegittimità del trasferimento anche con riguardo alla disciplina contrattualcollettiva applicabile e che la dedotta violazione della L. n. 104 del 1992, art. 33 era insussistente, in quanto il provvedimento della società aveva consentito all’appellante un avvicinamento al domicilio proprio e del disabile da assistere, distante circa 23 Km dalla precedente sede di servizio e ridottasi a soli 1,5 km rispetto all’ufficio di nuova assegnazione;
4. rilevato che non poteva trovare accoglimento anche la domanda di riconoscimento di superiore inquadramento per non avere il ricorrente dedotto alcunchè sul grado di autonomia e di responsabilità prescritti dalla qualifica rivendicata, riteneva fondato il motivo con il quale era censurata la sentenza impugnata per avere escluso il dedotto demansionamento per il solo fatto che le nuove mansioni assegnate fossero riconducibili al medesimo livello contrattuale di inquadramento e senza operare alcuna comparazione con le attività in precedenza svolte. Anche in presenza di clausola di fungibilità orizzontale prevista dalla contrattazione collettiva, doveva, secondo la Corte, considerarsi che le nuove mansioni non valorizzassero le capacità acquisite dall’ A., nè ne affinassero le competenze;
5. era poi respinta la domanda di risarcimento del danno da demansionamento, in assenza di adeguata allegazione e prova dei danni subiti;
6. di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ A.;
7. entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo, si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c., degli artt. 95 e 96disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 21 del c.c.n.l. per i dipendenti del gruppo Poste Italiane s.p.a. dell’11 luglio 2007, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sul rilievo che la decisione è contraria allo ius variandi ed alle disposizioni del c.c.n.l., per essere il mutamento di mansioni da parte del datore di lavoro condizionato al solo rispetto del limite dell’equivalenza delle nuove con le vecchie mansioni e per escludere l’art. 21 c.c.n.l. ogni dequalificazione in ipotesi di adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni in diversi ambiti e settori organizzativi sempre in posizioni di pari livello di inquadramento (cd. clausola di fungibilità orizzontale), da attuare nei seguenti termini: Recapito verso CRP/CUAS; CRP/CUAS verso servizi e staff di supporto al business e Staff di supporto al business verso servizi e viceversa;
2. la società ricorrente rileva come, in base all’art. 21, emerga chiaramente che nel profilo C posseduto dall’ A. rientrino sia i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico, sia lavoratori che svolgono attività di carattere amministrativo commerciale. Peraltro, lo stesso A. aveva riferito di avere svolto in passato attività di operatore, sicchè non poteva ritenersi che tale esperienza fosse stata completamente superata dalla successiva adibizione al Progetto Archivio Storico;
3. non era stato consentito a Poste neanche di provare la storia professionale del lavoratore al fine di dimostrare l’equivalenza delle mansioni svolte rispetto a quelle di destinazione;
4. con il secondo motivo, ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c.c.n.l. 11 luglio 2007, dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’interpretazione dell’accordo sottoscritto il 7 agosto 2009, avendo erroneamente il giudice del gravame subordinato l’applicabilità della clausola di fungibilità alla considerazione del grado di specializzazione ed alle limitazioni correlate ad attività propriamente tecniche, laddove le condizioni della mobilità erano rappresentate dalla necessità di far fronte a esigenze tecnico produttive dei diversi settori, al rispetto del livello di inquadramento tra le mansioni di provenienza e di destinazione, all’essere la mobilità prevista all’interno degli ambiti organizzativi espressamente individuati dalle parti collettive, condizioni che nella specie erano state rispettate;
5. il ricorso è infondato;
6. i due motivi vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;
7. secondo quanto affermato da Cass. s.u. 24.11.2006 n. 25033, la contrattazione collettiva, muovendosi nell’ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 cod. civ., vigente ratione temporis – che fa divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale ed essendo riconducibili alla matrice comune che connota la declaratoria contrattuale – è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma del citato art. 2103 cod. civ.;
8. tale principio, tuttavia, non può in ogni caso compromettere la garanzia prevista dall’art. 2103 cod. civ., che opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale;
9. conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni – che il datore di lavoro è tenuto a comunicargli ex art. 96 disp. att. cod. civ. nell’esercizio del suo potere conformativo delle iniziali mansioni alla qualifica -, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella medesima qualifica contrattuale dovendo, per contro, procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e di fornire un’effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente (V., tra le altre, Cass. 3.2.2015 n. 1916, Cass. 25.9.2015 n. 19037, Cass. 11.11.2009 n. 23877, Cass. 4.3.2014 n. 4989, Cass. 23.7.2007 n. 16190);
10. in particolare, – sia pure con riferimento all’introduzione da parte del c.c.n.l. per i dipendenti postali del 26 novembre 1994 di nuove classificazioni per il personale ed accorpamento in un’unica area operativa mansioni in precedenza diversificate, con previsione di fungibilità tra i diversi settori operativi – è stato affermato che “ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito – con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato – la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, senza che assuma rilievo che, sul piano formale, entrambe le tipologie di mansioni rientrino nella medesima area operativa”;
11. in tutti i precedenti richiamati è sempre postulata la necessità di accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, e tutto ciò è coerente con la statuizione di Cass. S.U. n. 25033/06 cit., secondo cui, in sintesi, il baricentro dell’art. 2103 c.c. è dato dalla protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro;
12. l’impugnata sentenza si è attenuta a tali consolidati principi giurisprudenziali, evidenziando che nelle mansioni affidate all’appellante presso il D.C.R.E. – archivio Storico, lo stesso si occupava dell’aggiornamento di censimenti e inventari dei beni archivistici in possesso dell’azienda prestando collaborazione per allestimenti con documentazione e materiali storici di Poste, ricercando fotografie storiche e compilando schede informative, mansioni che richiedevano la capacità di utilizzo di software specialistico di catalogazione, conoscenza del patrimonio fotografico storico di Poste e studio ed elaborazione di testi su patrimonio artistico e architettonico della società, capacità e competenze esulanti della professionalità richiesta all’operatore di sportello, che non valorizzavano le capacità acquisite, nè ne affinavano le competenze;
13. in conclusione, al di là di ogni questione afferente la legittimità della clausola collettiva (validamente riprodotta in ricorso in conformità ai principi di specificità ed autosufficienza ripetutamente affermati), sul piano della verifica fattuale della, sussistenza delle condizioni previste dalle previsioni della detta contrattazione in tema di fungibilità tra diversi ambiti organizzativi, la Corte del merito, che pure ha avuto riguardo alle previsioni dell’accordo del 7 agosto 2009, in coerenza con i principi su richiamati, ha idoneamente valorizzato la previsione della norma pattizia laddove era fatta salva la necessità di tenere conto del grado di specializzazione e delle limitazioni correlate ad attività propriamente tecniche ed evidenziato come le mansioni di nuova assegnazione, di contenuto gestionale ed operativo, mortificassero la professionalità acquisita nel campo della archiviazione, catalogazione e studio del patrimonio storico artistico dell’ente;
14. la valutazione effettuata dal giudice del merito si fonda su giudizio di fatto incensurabile nella presente sede in quanto adeguatamente motivato sotto ogni profilo, esteso anche alla considerazione delle finalità enunciate nel citato accordo, consistenti nella valorizzazione dello sviluppo orizzontale delle competenze, con salvezza comunque della esigenza di salvaguardia della professionalità acquisita, che non potrebbe essere vanificata in maniera così significativa pure in presenza di clausole delle contrattazione collettiva disciplinanti in maniera più incisiva la fungibilità in ipotesi particolari in cui venga valorizzato non solo quello che il lavoratore fa, ma anche quello che sa fare (ossia la professionalità potenziale);
15. su tale ultimo versante neanche risulta articolata una critica connotata da specificità volta a richiamare istanze specificamente disattese o dati documentali non idoneamente valutati in sede di merito, così come non è adeguatamente censurata la ritenuta carenza delle ulteriori condizioni richieste dalla normativa contrattuale invocata, al di là del generico richiamo alle previsioni del passaggio tra i diversi ambiti organizzativi;
16. la previsione di meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale in forza di clausola che legittimi la fungibílità funzionale per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in una data qualifica non può, invero, in ogni caso, legittimare uno spostamento in diverso ambito organizzativo che avvenga, come accertato nella specie, a detrimento della professionalità acquisita nei termini sopra chiariti;
17. alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere complessivamente respinto;
18. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo;
19. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018
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