LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14661-2014 proposto da:
ANAS S.P.A., (*****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO STABILE AEDARS S.C. A R.L., G.S.A., S. S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2013 r.g.n. 1070/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/10/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza n. 503/2013 la Corte di appello di Torino, decidendo sulle impugnazioni principale e incidentale proposte dal Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l. e da G.S.A., nella contumacia della S. s.r.l. e dell’ANAS S.p.A., in accoglimento dell’appello principale del Consorzio, respingeva le domande proposte dal G.S.A. nei suoi confronti e condannava il G. a restituire all’appellante la somma di Euro 16.158,42; in accoglimento, poi, dell’appello incidentale del G., condannava l’ANAS al pagamento in suo favore della somma di Euro 10.018,60 oltre accessori di legge.
1.2. G.S.A. aveva adito il Tribunale di Aosta deducendo di essere stato assunto dalla Liporace Costruzioni s.r.l. in data 22/7/2010 in qualità di geometra, di aver svolto le mansioni di capocantiere nell’esecuzione di un appalto affidato dall’ANAS S.p.A. al Consorzio Stabile Aedars e da quest’ultimo alla consorziata S. s.r.l., di aver operato alle dipendenze di tale ultima società e non di quella che lo aveva assunto fino alla data di cessazione del rapporto del 26/3/2011, a seguito di dimissioni, di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di febbraio e marzo 2011, oltre agli assegni familiari, t.f.r. e corrispettivo per ore di straordinario.
Aveva perciò chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la S. s.r.l., della responsabilità solidale di tale società con il Consorzio e l’ANAS per il pagamento di quanto rivendicato.
1.3. Il Tribunale, nella contumacia della S. s.r.l. e dell’ANAS, condannava in solido la S. s.r.l. e il Consorzio al pagamento in favore del G. della somma di Euro 10.018,60.
1.4. La decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Torino che, dopo aver dato atto che l’ANAS e la S. s.r.l. non si erano costituite, escludeva che tra Consorzio e società consorziate fosse sussistente un rapporto di subappalto (il che non rendeva applicabile nè la fattispecie di cui all’art. 1676 c.c. nè quella di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29) e, ritenuta l’ANAS assoggettabile alla responsabilità solidale ai sensi del citato D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 in quanto società privatizzata, condannava quest’ultima in solido con la S. s.r.l. al pagare al G. le differenze retributive rivendicate (con conseguente obbligo per il G. di restituire al Consorzio quanto da quest’ultimo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado).
2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ANAS S.p.A. con due motivi.
3. Tutte le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
4. Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo l’ANAS denuncia nullità della sentenza e del procedimento nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 154 c.p.c., art. 46 c.c., art. 291 c.p.c. per essere state le notifiche del ricorso di primo grado e del ricorso in appello effettuate all’ANAS S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in ***** laddove tali notificazioni dovevano essere effettuate presso la sede legale di *****, stante l’inapplicabilità del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e dell’art. 25 c.p.c..
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Occorre preliminarmente rilevare che il termine lungo per l’impugnazione (sei mesi) è decorso ma, a mente dell’art. 327 c.p.c., tale termine non si applica nei casi di nullità della notificazione (v. infra).
2.3. Questa Corte ha già precisato che le particolari disposizioni in materia di foro erariale (art. 25 c.p.c. e R.D. n. 1611 del 1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell’Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. cit.) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte l’amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato come l’ANAS (che, trasformata con D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, e con D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178 in S.p.A., ha perso la connotazione come amministrazione statale). Pertanto, in tal caso, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati presso la sede legale dell’ente, pena la nullità della notifica (v. Cass. 3 agosto 2001, n. 10690; Cass. 27 marzo 2007 n. 7405, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3353).
Nella specie, come dedotto dalla ricorrente, tanto la notifica del ricorso di primo grado quanto quella del ricorso in appello sono state effettuate all’ANAS S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in ***** laddove tali notificazioni dovevano essere effettuate presso la sede legale di *****.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto risultando la nullità della notifica non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ne ha disposto la rinnovazione, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice al sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, con ciò viziando l’intero processo.
Si impone, pertanto, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Aosta, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato (Cass. 13 aprile 2007, n. 8825; Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 del 2009; Cass. 26 luglio 2013, n. 18127, Cass. 16 marzo 2018, n. 6644).
4. il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta (quale giudice di primo grado), in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018