Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28261 del 06/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28724-2017 proposto da:

Q.B., elettivamente domiciliato in NAPOLI, PIAZZA GARIBALDI 73, presso lo studio dell’Avvocato SERGIO TREDICINE che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7629/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Q.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7629/2017 depositata il 30.6.2017, la quale, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli, ha respinto la domanda avanzata dal medesimo Q. nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), per il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative all’incarico di perito assicurativo svolto per conto della società in riferimento ad un sinistro stradale.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.a., che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso e la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. propose appello, riproponendo, fra l’altro, le questioni della necessità di riunione dei molteplici analoghi giudizi proposti dal Q., ovvero dell’improponibilità della domanda in ragione dell’indebito frazionamento di un credito unitario, e comunque concludendo per l’infondatezza della pretesa.

Dopo aver escluso che la mancata riunione di cause potesse essere oggetto di motivo di gravame, il Tribunale di Napoli accolse l’appello, considerando che: il rapporto di collaborazione tra l’assicuratrice ed il Q. si era protratto per molti anni e per tale periodo erano sempre state emesse fatture di analogo importo (Euro 40,00 circa), dandosi luogo ad un rapporto continuativo, secondo condizioni convenute ed osservate da ciascuna delle parti; a prescindere, quindi, dalla questione dell’improponibilità della domanda per il frazionamento del credito, la domanda del Q. risultava perciò infondata, in quanto quest’ultimo mostrava un comportamento concludente di accettazione dell’offerta contrattuale di un compenso inferiore rispetto alle tariffe professionali.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo di ricorso di Q.B. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per non aver considerato il Tribunale l’orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità della riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, anche nel giudizio di legittimità (si richiama Cass. n. 22631/2011).

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso, Q.B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost. in quanto i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria; nè deporrebbe in senso contrario l’esistenza tra le parti di un mandato continuativo, che, ad ogni modo, non eviterebbe che il perito assuma in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività peritale svolta.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017.

1.4. – Con il quarto motivo di ricorso, il Q. lamenta “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un’offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo tale circostanza già oggetto di espressa contestazione in giudizio, ed ora comunque smentita attraverso la presentazione, in forza dell’art. 372 c.p.c., della documentazione IES dell’anno 2010, dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad Euro 40,00.

2. – In via preliminare, deve affermarsi che non sussistono le ragioni di cui all’art. 374 c.p.c. per la rimessione della causa alle sezioni unite, come invece auspicato dal ricorrente. Invero, la questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata, di recente, già decisa in senso uniforme in tutte le ordinanze rese da questa Corte tra le medesime parti all’esito dell’adunanza ex art. 380 bis.1 c.p.c. del 18 ottobre 2017, peraltro condividendo il principio enunciato da Cass. sez. un. n. 4090 del 2017.

Neppure si rende necessaria la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Sono infine inammissibili gli identificativi di pagamento e i moduli IES prodotti dal ricorrente (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell’inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata.

2.1. – Il ricorso, per il resto, va rigettato.

3. – Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. sez. un. n. 7155 del 2017). La Corte d’Appello di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. sez. un. n. 2245 del 2015; Cass. n. 8024 del 2018). L’omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell’art. 151 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termine di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. n. 5457 del 2014).

4. – E’ inammissibile anche il secondo motivo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la considerazione che l’attività del perito assicurativo rientra nell’ambito della nozione comunitaria di impresa non dimostra alcuna specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata.

5. – Terzo e quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi, e sono inammissibili.

5.1. – Sono inammissibili le censure inerenti alla non ravvisabilità di un frazionamento abusivo del credito, essendo tale questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha infatti dichiarato infondata la domanda del Q. a prescindere dalla problematica relativa all’eccepita improponibilità per abusivo frazionamento del credito, decidendo nel merito del rapporto tra le parti.

5.2. – Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fonda su documenti prodotti, come premesso, in violazione dei limiti di cui all’art. 372 c.p.c. ed invoca, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un nuovo e più favorevole esame del fatto dell’accettazione, da parte del Q., del compenso offerto in importo inferiore a quello delle tariffe, fatto preso in considerazione dal Tribunale di Napoli. Il ricorrente assume che l’avvenuta accettazione di tale compenso costituisse circostanza contestata, ma non osserva l’onere, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente il contenuto saliente dei propri atti difensivi, da cui dedurre l’erronea applicazione del principio di non contestazione. Il Tribunale di Napoli ha ravvisato l’esistenza di un patto in deroga ai minimi delle tariffe professionali, risultante per facta concludentia, sulla base di accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.

6. – Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il ricorrente Q.B. ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. 14 novembre 2017 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli), non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata (cfr. Cass. n. 13935 del 2017).

7. – Non deve qui provvedersi sull’istanza di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal Pubblico Ministero. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) indica quali siano i presupposti legittimanti la revoca del provvedimento di ammissione al patrocino, specificando, peraltro, che se l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, la revoca ha effetto retroattivo. L’art. 112, comma 3 T.U. Spese, nell’ambito delle disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, chiarisce, a proposito della revoca del decreto di ammissione, che “competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”. Un’identica esplicita previsione di competenza in ordine alla revoca non è stabilita per i processi civili davanti alla Corte di cassazione. Peraltro, l’art. 83, comma 2 T.U. Spese, per il giudizio di cassazione, affida anche la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore al giudice di rinvio, ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Deve quindi ritenersi che competente a provvedere sulla revoca dell’ammissione al patrocinio per il giudizio di cassazione, come nella specie provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sia comunque il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Avendo, peraltro, efficacia retroattiva, nelle ipotesi indicate dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, commi 2 e 3 il provvedimento di revoca ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (Cass. n. 5364 del 2010), e determina perciò le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto esulanti dai poteri cognitori della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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