LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 12325 del ruolo generale dell’anno 2011, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale e controricorrente incidentale –
contro
Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Gennaro Di Maggio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to Emiddio Perreca, in Roma, al Viale di Vigna Pia n. 32;
– ricorrente incidentale –
e contro
R.N.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 69/23/2010, depositata in data 17 marzo 2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 69/23/2010, depositata in data 17 marzo 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di R.N. e di Equitalia Polis s.p.a. (già Gest-Line s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 410/08/2008 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, annullando, in conferma di quest’ultima, la intimazione di pagamento emessa nei confronti del contribuente a titolo di Iva, per gli anni di imposta 1990-1991;
– il giudice a quo, in punto di fatto, premetteva che: 1) avverso la intimazione di pagamento emessa nei confronti di R.N., a titolo di Iva, per gli anni di imposta 1990-1991, quest’ultimo aveva proposto ricorso alla CTP di Napoli che l’aveva accolto, in difetto della prova della regolare notifica della cartella esattoriale, quale atto prodromico; 2) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello l’Ufficio deducendo la regolarità della notifica della cartella; 3) il contribuente era rimasto contumace, mentre la concessionaria Gest-Line, alla quale era subentrata l’Equitalia Polis s.p.a., era rimasta “assente” sin dal primo grado;
– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che l’intimazione di pagamento in questione era nulla, non avendo l’Ufficio provato la regolarità della notifica della cartella esattoriale, quale atto prodromico, stante la mancata produzione in giudizio della relata di notifica e la valenza di mero atto interno della esibita certificazione dell’anagrafe tributaria;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale per cassazione, articolato in due motivi; Equitalia Polis s.p.a. ha proposto ricorso incidentale, svolgendo due motivi; ha resistito al ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate con controricorso; è rimasto intimato R.N.;
– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– va, preliminarmente, osservato che la notifica del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.N. deve ritenersi validamente effettuata presso lo studio del domiciliatario, stante il rifiuto di ricevere l’atto da parte del “dott. Commercialista P.S. e non Avvocato” reperito nel luogo di esecuzione della notifica, motivato con il rilievo di “non essere più domiciliatario del sig. R.N.”. Ora, come è stato già affermato da questa Corte (Cass. n. 19165 del 2007; Cass. n. 2293 del 1969, n. 2425 del 1965), nel caso di rifiuto di ricevere la copia dell’atto, per il verificarsi dell’effetto previsto dall’art. 138 c.p.c., comma 2, a tenore del quale “la notificazione si considera fatta in mani proprie”, deve distinguersi l’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto delle dichiarazioni del destinatario, astenendosi dal consegnare la copia dell’atto, da quella in cui l’ufficiale stesso attesti il rifiuto di ricevere la copia. Solo in questa seconda ipotesi la notifica può ritenersi perfezionata. E poichè nella specie dalla relazione di notifica risulta l’attestazione del rifiuto di ricevere la copia, la notificazione deve ritenersi ritualmente eseguita;
– con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, per non essere stato comunicato al concessionario, sebbene regolarmente costituito in giudizio, l’avviso di fissazione d’udienza, con preclusione della dimostrazione da parte di quest’ultimo della regolarità della notifica della cartella esattoriale, quale atto prodromico dell’intimazione di pagamento impugnata;
– con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR affermato che “la Concessionaria Gest-line, alla quale è subentrata l’Equitalia Polis s.p.a., è rimasta assente sin dal primo grado” in contrasto con l’interrogazione dei dati del fascicolo processuale rilasciata dalla CTR Campania, attestante la avvenuta costituzione del concessionario, con atto di controdeduzioni, in data 22 gennaio 2010, e senza considerare il possibile smarrimento del fascicolo di parte;
– i motivi – da trattare congiuntamente per connessione – sono inammissibili per difetto di legittimazione della Agenzia delle entrate a impugnare una statuizione che involge esclusivamente il concessionario;
– in ogni caso, i suddetti motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la CTR affermato che Equitalia Polis era rimasta “assente” sin dal primo grado, il che presupponeva l’accertamento della regolare costituzione in giudizio di quest’ultima nonchè della regolare comunicazione alla medesima dell’avviso di fissazione d’udienza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31;
– con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Equitalia Polis s.p.a. viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 58, comma 2, in combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, commi 1 e 2, nonchè degli artt. 101,115 e 116 c.p.c., per avere la CTR omesso di rilevare l’avvenuta tempestiva costituzione in giudizio del concessionario come risultava dall’allegata interrogazione dei dati del fascicolo rilasciata dalla CTR della Campania, e, pertanto, per avere omesso di prendere in considerazione la documentazione da quest’ultimo regolarmente depositata in appello nei termini di legge, inerente la regolare notifica della cartella di pagamento;
– il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum della sentenza impugnata, avendo il giudice di appello affermato che Equitalia Polis era rimasta “assente” sin dal primo grado, il che presupponeva l’accertamento della regolare costituzione in giudizio di quest’ultima;
– con il secondo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Polis s.p.a. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 nonchè dell’art. 140 c.p.c., per non avere la CTR argomentato alcunchè in ordine alla documentazione regolarmente depositata in sede di appello dal concessionario circa la regolarità della notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (stante l’assenza del destinatario e di ogni altro soggetto abilitato a ricevere la predetta presso il domicilio indicato);
– il motivo è inammissibile;
– in tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicchè solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso è posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 2009 n. 15628);
– nella specie, la ricorrente, in difetto del principio di autosufficienza, non ha riprodotto in ricorso le relate di notifica della cartella esattoriale, quale atto prodromico dell’impugnata intimazione di pagamento, impedendo a questa Corte di valutare il fondamento della prospettata censura;
– in conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili; in considerazione della reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra l’Agenzia delle entrate e Equitalia Polis s.p.a.; nulla sulle spese con riguardo a R.N., essendo quest’ultimo rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; nulla sulle spese del giudizio di legittimità con riguardo a R.N.; compensa le spese processuali del giudizio di legittimità tra l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Equitalia Polis s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018
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