LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8911/2011 R.G. proposto da:
ENGLISH CORNER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Nigro, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 79, presso l’Avv. Antonio Simonelli;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita ai fini dell’art. 370 c.p.c., comma 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.74/14/2010 depositata il 16 febbraio 2010;
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 giugno 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in seguito, CTR), veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la ENGLISH CORNER S.R.L. (in seguito, la contribuente), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (in seguito, CTP) n. 105/41/2008, a sua volta avente ad oggetto una cartella esattoriale relativa a IVA, IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 1999, per omesso Modello unico 2000;
– Veniva quindi riformata la sentenza di primo grado, con cui la CTP accoglieva il ricorso della società, ritenendo che l’avviso di accertamento, da cui era scaturita la cartella non fosse stato correttamente notificato ex art. 140 c.p.c., per mancata indicazione nella relata del messo notificatore, e dello svolgimento di indagini per individuare la sede sociale della contribuente; contro la decisione di primo grado l’Agenzia aveva proposto appello, lamentando l’ultra-petizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la questione della mancata indagine del messo notificatore non sarebbe stata dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, e la CTR accoglieva l’appello;
– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia si è costituita ai fini dell’art. 370 c.p.c. e deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
– Preliminarmente va dato atto del fatto che l’Agenzia ha sollevato in sede di memoria eccezioni di inammissibilità del ricorso, in primo luogo per difetto di autosufficienza, eccezione da valutarsi unitamente al merito;
– Anche le eccezioni di inammissibilità per promiscuità delle censure di violazione di legge e motivazionali cumulativamente dedotte, ed erronea identificazione del paradigma normativo in cui le censure sono riferite, denunziandosi errores in procedendo, per asserita violazione dell’art. 112 riferita all’operato della CTP in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, anzichè in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4, vanno esaminate unitamente al merito, fermo restando che questa Corte ha più volte affermato come, ove si possano enucleare all’interno del motivo cumulativo distinte le argomentazioni autonomamente svolte, il giudice di legittimità ha il potere di riqualificare la dedotta violazione di legge dall’art. 360 c.p.c., comma 1;
– Infine, non è condivisibile l’eccezione di inammissibilità in quanto i motivi non coglierebbero la ratio decidendi, consistente, a dire dell’Agenzia,nel fatto che la regolarità della notifica risulterebbe dalle attestazioni dell’ufficiale giudiziario, dal momento che la ricorrente censura l’esistenza dei presupposti per potersi ricorrere all’art. 140 c.p.c. in relazione alla notifica dell’avviso di accertamento su cui poggia la cartella, in quanto, a suo dire, l’art. 145 c.p.c. non sarebbe stato correttamente applicato;
– Tanto premesso, con il primo motivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della CTR ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’illogicità, omissione e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo dell’ultrapetizione ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto in tutti i suoi scritti difensivi la contribuente avrebbe eccepito la violazione degli artt. 138,139,140 e 145 c.p.c. da parte del messo notificatore incaricato della notifica dell’avviso di accertamento;
– Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’illogicità, omissione e contraddittorietà della motivazione della CTR sotto il profilo della regolarità della notificazione ex artt. 145 e 140 c.p.c. ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– Con il terzo motivo si deduce infine l’illogicità, omissione e contraddittorietà della motivazione dei giudici d’appello sotto il profilo della regolarità della notificazione al domicilio fiscale del legale rappresentante della contribuente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– I tre motivi sono connessi, in quanto diretti a censurare la medesima ratio decidendi e, per tale ragione, da trattarsi congiuntamente. Del primo motivo, inammissibile la doglianza avanzata quale vizio motivazionale in dipendenza di una chiara deduzione di violazione di legge, può essere autonomamente enucleata e, dunque, salvata, la parte del motivo in cui si denuncia una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che rispetta anche i requisiti di autosufficienza in quanto è dedotto un error in procedendo circa la corrispondenza tra chiesto e pronunciato che intesta alla Corte un potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti, come ritenuto ad es. da Cass. 25 ottobre 2017 n. 25259, da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie. A tal fine, la parte del motivo in cui si fa valere una violazione dell’art. 112 c.p.c., va riqualificata da art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non richiedendo l’esame di atti di merito (Cass. 2 marzo 2018 n. 4963) e, in parte qua, è fondata; infatti, la CTP non è incorsa in alcuna extrapetizione per essersi pronunciata sulla nullità della notifica dell’avviso di accertamento, sia pure per un profilo di nullità diverso da quello indicato in ricorso, nella sostanziale identità dei fatti dedotti, ossia l’assenza dei presupposti per la notifica ex art. 140 c.p.c. per mancata prova della previa regolare notifica ex art. 145 c.p.c. alla società, per la prima volta introdotta dall’Agenzia in sede di costituzione in primo grado; la domanda introduttiva era di pronuncia sulla nullità della notifica dell’atto impositivo e, a tale domanda, il giudice di primo grado ha dato piena risposta;
– Nondimeno, la parziale fondatezza del motivo, in parte qua, non conduce all’accoglimento del ricorso, ma, previa correzione della motivazione della sentenza gravata a riguardo, permette solo di accedere alla disamina dei due ulteriori mezzi di impugnazione, incentrati sulla nullità o meno della notifica dell’atto impositivo, i quali risultano tuttavia inammissibili. Infatti, non essendo stata trascritta la relata di notifica in contestazione, entrambi i motivi difettano di autosufficienza;
– Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’Agenzia.
P.Q.M.
la Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 138 - Notificazione in mani proprie | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 370 - Controricorso | Codice Procedura Civile