LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27954/2011 R.G. proposto da:
M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio M. Calamia e dall’Avv. Italo Castaldi, con domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo, n. 12/D, presso lo studio dell’Avv. Italo Castaldi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n.20/30/2011 depositata il 28 marzo 2011;
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 giugno 2018 dal consigliere Dott. Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (in seguito, CTR), veniva rigettato l’appello proposto da M.S. (in seguito, la contribuente), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (in seguito, CTP) n. 108/01/2009, a sua volta avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP e contributi previdenziali per l’anno di imposta 2004; venivano così rideterminati nei confronti della contribuente, agente immobiliare in regime di contabilità semplificata, maggiori ricavi non dichiarati, rilevanti anche ai fini IVA e IRAP, oltre sanzioni ed interessi;
– La contribuente impugnava l’avviso avanti alla CTP, a seguito di istanza di adesione all’accertamento non accolta, contestando la carenza dei dati tecnici identificativi l’autorizzazione ad eseguire l’indagine bancaria alla base delle riprese, e l’insufficiente motivazione a sostegno della pretesa nel merito; resisteva l’Agenzia e il ricorso veniva respinto dalla CTP; la contribuente proponeva appello sostanzialmente riproponendo le medesime ragioni, cui replicava l’Agenzia appellata, e anche la CTR rigettava l’impugnazione;
– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affidato a tre motivi, cui l’Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
3 – In data 1 giugno 2018, cinque giorni prima della celebrazione della fissata adunanza camerale, il difensore costituito per la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ritualmente e distintamente sottoscritto dalla medesima ricorrente nonchè dal suo difensore;
– Risultando costituita l’Agenzia controricorrente, e verificato quindi l’adempimento della formalità prevista dal citato art. 390 c.p.c., comma 3 non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio e compensazione delle spese di lite, in presenza di spontanea definizione della controversia in sede stragiudiziale.
P.Q.M.
la Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018