LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giova – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28743-2011 proposto da-
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 917/.010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 07/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
CHE:
– I.M. proponeva ricorso alla C.T.P. di Vicenza avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per sanzioni derivanti dall’indebita richiesta e riscossione di un rimborso di un inesistente credito IVA per l’anno 1997;
– sosteneva il ricorrente che la notifica dell’atto era viziata in quanto diretta alla Eurobody S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, carica dalla quale l’ I. era cessato dal 6 luglio 1998; l’Agenzia delle Entrate affermava che, invece, l’avviso era stato correttamente notificato a I.M. quale autore della violazione (in quanto amministratore della società all’epoca della richiesta di rimborso, presentata il 4 febbraio 1998) e, come tale, responsabile delle sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 11;
– il giudice di primo grado accoglieva il ricorso di I. e la C.T.R. di Venezia – Mestre, con la sentenza n. 91 del 7 ottobre 2010, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, col quale quest’ultima aveva dedotto che l’avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni di legge, era stato diretto all’appellato quale responsabile in solido e non già alla società Eurobody (con conseguente irrilevanza, nella fattispecie, dell’art. 145 c.p.c.) e che, in ogni caso, eventuali nullità della notificazione sarebbero state sanate ex art. 156 c.p.c., comma 3, per raggiungimento dello scopo (dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso);
– per quanto rileva in questa sede, il giudice d’appello osservava che ” I.M. risulta nominato amministratore della società in data 15.12.1997 ed è rimasto in carica sino al 31.7.1998… l’Ufficio avrebbe dovuto notificare l’atto in persona del legale rappresentante della S.r.l. Eurobody al 4.9.2002… Anche la notifica effettuata al sig. I. è stata eseguita nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della società mentre alla data del 4.9.2002 lo stesso non rivestiva più nessuna qualifica per cessazione della carica di amministratore… Il ricorso proposto dal contribuente è stato finalizzato esclusivamente per l’accertamento dell’irritualità dell’eseguita notifica”;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
– l’intimato I. non ha svolto difese.
CONSIDERATO
CHE:
1. Col primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello riguardante la sanatoria della nullità della notifica ex art. 156 c.p.c..
2. Col secondo motivo, la ricorrente Agenzia censura la decisione della C.T.R. di Venezia – Mestre per violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 6 e art. 156 c.p.c., comma 3, essendo impedita la dichiarazione di nullità della notificazione in caso di raggiungimento dello scopo.
3. Col terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 140 e 145 c.p.c., avendo la C.T.R. ritenuto applicabile la disposizione codicistica relativa alla notificazione alle persone giuridiche, sebbene l’atto non fosse stato inviato alla Eurobody S.r.l., bensì a I.M. in proprio, individuato quale legale rappresentante all’epoca della richiesta di rimborso.
4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Dal testo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate (che, in ossequio al principio di autosufficienza, riporta la relata di notificazione) risulta che l’avviso di accertamento è stato notificato a ” I.M.” e sebbene la relata indichi pure la sua qualità di “rappresentante legale pro tempore” della Eurobody S.r.l. (anche se, al momento della notifica, I. non era più l’amministratore della società) – la notificazione ha evidentemente raggiunto lo scopo di portare l’avviso a conoscenza del destinatario (il responsabile delle sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 11), con conseguente sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3.
Il raggiungimento dello scopo – idoneo a sanare eventuali vizi della notificazione – è infatti dimostrato dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del destinatario della pretesa dell’Agenzia.
5. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. di Venezia – Mestre, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. di Venezia – Mestre, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018