Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28373 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30711/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che io rappresenta e offende;

– ricorrente –

contro

CD CONSULTING SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. l/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 26/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06;06/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– la G.D. Consulting S.r.l. in liquidazione proponeva ricorso alla C.T.P. di Belluno avverso due avvisi di accertamento per I.V.A., I.R.PE.G. e I.R.A.P. relativi agli anni 2001 e 2002 emessi dall’Agenzia delle Entrate; i predetti accertamenti erano basati su rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Belluno, notificato a A.M.G., già legale rappresentante della società, in data 10 agosto 2006; la società eccepiva il difetto di notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente nullità degli avvisi, in quanto il destinatario non era più, al momento della notificazione, il legale rappresentante pro tempore della G.D. Consulting, posta in liquidazione dal 20 giugno 2006, con atto iscritto nel registro delle imprese il successivo 10 luglio 2006;

– l’Agenzia delle Entrate deduceva che la notificazione era regolare, in quanto eseguita a mani del legale rappresentante della società risultante dall’anagrafe tributaria e che solo il 10 gennaio 2007 la G.D. Consulting aveva comunicato, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 35, comma 3, la predetta variazione;

– la C.T.P. accoglieva il ricorso e dichiarava la invalidità della notifica e degli atti successivi, pur regolarmente notificati alla società;

– la C.T.R. di Venezia – Mestre respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate con la sentenza n. 61/22/2010 del 26 ottobre 2010;

– per quanto qui rileva, la C.T.R. motiva la propria decisione affermando (tra l’altro) che “devesi condividere la valutazione della Commissione Tributaria Provinciale secondo cui l’invalidità della notifica alla società del processo verbale di constatazione “travolge gli atti successivi, pure regolarmente notificati, mancando dell’atto presupposto e della relativa documentazione”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

– l’intimata G.D. Consulting non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la decisione della C.T.R. di Venezia – Mestre per “violazione di diritto” (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto – a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 (come novellato dal D.Lgs. n. 32 del 2001) in tema di motivazione mediante “riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente” – l’avviso di accertamento può anche prescindere dall’atto presupposto (e, cioè, dal processo verbale di constatazione) purchè ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

2. Col secondo motivo, si deduce l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. completamente omesso di esaminare la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati.

Sebbene la questione della riproduzione del contenuto essenziale del processo verbale di constatazione fosse stata prospettata con l’appello, la C.T.R. si è limitata a rilevare che “correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non riferibile alla società, che si trovava in liquidazione, la notifica del processo verbale di constatazione… (e che) il processo verbale di constatazione non risulta essere stato allegato agli accertamenti, ma prodotto per la prima volta in sede di costituzione in giudizio dell’Ufficio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale… e nel testo degli avvisi continui sono i riferimenti al processo verbale di constatazione, non allegato”.

Proprio secondo il precedente giurisprudenziale richiamato nella decisione impugnata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008, Rv. 601872-01) “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”.

Conseguentemente, la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciarsi non soltanto sulla mancata allegazione del documento non validamente notificato in precedenza, ma motivare circa la idoneità dei richiami del suo contenuto a sorreggere la motivazione degli avvisi di accertamento mediante l’indicazione al contribuente (e al giudice) degli elementi rilevanti del processo verbale di constatazione.

4. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.T.R. di Venezia – Mestre, in diversa composizione, la quale esaminerà la fattispecie alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte di legittimità.

La liquidazione delle spese è rimessa al giudice del rinvio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. di Venezia Mestre, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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