LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29650/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
L’ALTRO TEVERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Lauro Paolo Perrelli giusta delega in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Ludovisi n. 35;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 179/21/10 depositata il 13/10/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20/6/2018 dal consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina ha accolto l’appello della contribuente;
– in dettaglio, la CTR ha annullato l’atto impugnato ritenendo non raggiunta la prova della esistenza del maggior reddito accertato con procedimento analitico introduttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d e art. 40);
– La contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e degli artt. 2697 e 2727 c.c. tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il secondo giudice illegittimamente ritenuto illegittimo l’accertamento dell’Ufficio in quanto basato su presunzioni e non su elementi certi; in particolare la CTR avrebbe fondato la prova della maggior pretesa che avrebbe quindi ritenuto non fornita – sulla mera individuazione delle materie prime utilizzate per la preparazione dei pasti, e sulla scorta dei prezzi medi praticati nel settore; con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR – nel dar conto della decisione adottata – fondato il suo convincimento unicamente sulla mera regolazione della presunzione formulata sulle materie prime per la preparazione dei pasti;
– i motivi, strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente e sono complessivamente ambedue fondati;
– infatti, in primo luogo va rilevato come dalla semplice lettura dell’avviso di accertamento impugnato (trascritto nel ricorso per cassazione del Fisco ai fini dell’autosufficienza dell’impugnazione) si evince come gli elementi presuntivi addotti dall’Amministrazione consistessero anche nella riscontrata presenza di maestranze non regolari (constatata da PVC della GdF del 14 settembre 2004), dal listino prezzi praticati, dal conteggio dei coperti (peraltro escludendo prudenzialmente il Fisco circa 100 posti a sedere collocati all’aperto e non tenendo neppure conto delle aperture infrasettimanali del locale); inoltre tali dati – ovviamente escludendosi i dipendenti irregolari – erano stati direttamente comunicati all’Ufficio dal contribuente; tutti questi profili di fatto, costituenti elementi certi dai quali in via presuntiva doveva partire l’elaborazione della CTR per addivenire alla decisione, non risultano minimamente esser stati valutati in sentenza;
– secondariamente, in diritto, la CTR era tenuta a esaminare i sopradetti fatti secondo le indicazioni di questa Corte, che ritiene con giurisprudenza costante che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18232 del 16/09/2016) in tema d’IVA, l’Amministrazione, anche nel caso di regolarità formale della contabilità, può disconoscere la detrazione in ragione di presunzioni semplici basate su dati e notizie apprese da terzi o su accertamenti effettuati presso terzi, atteso l’ampio potere conoscitivo della posizione fiscale, riconosciuto dalla legge e limitato solo dal rispetto dei diritti costituzionali, con conseguente inversione dell’onere della prova, essendo il contribuente tenuto a dare prova dell’infondatezza della pretesa erariale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018