LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16180-2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61 C, presso i sigg. AMOROSO e GELODI, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO AMOROSO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE ANGELICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA N. 26, presso lo studio dell’avvocato ST. LEG.
STICCHI DAMIANI ST. LEG. STICCHI DAMIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO DE GIORGI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1054/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo ed assorbimento dei restanti motivi;
udito l’Avvocato Fernando Amoroso per il ricorrente e l’Avvocato Francesco Mangazzo per delega dell’Avvocato De Giorgi per la controricorrente.
RAGIONI DI FATTO La Immobiliare Angelica proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 291/2012 con la quale era stata accolta la domanda di C.G., dichiarandosi che il lastrico solare dell’immobile sovrastante gli appartamenti delle parti in causa, era di proprietà comune, sebbene accessibile solo tramite una botola posta nell’appartamento della società, dichiarandosi che le opere di ristrutturazione poste in essere dalla società erano illegittime, con la conseguente condanna alla riduzione in pristino.
La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 1056 del 29/12/2015, in parziale accoglimento del gravame, rigettava la domanda attorea nonchè la domanda riconvenzionale della società appellante.
Osservava che andava disatteso il motivo di appello con il quale si reiterava la richiesta della società di accertare la proprietà esclusiva del lastrico solare, atteso che si trattava di bene rientrante nel novero di quelli di cui all’art. 1117 c.c., con la conseguenza, che, in mancanza di diverse disposizioni nei titoli di provenienza, doveva affermarsene la natura comune.
Nè poteva essere invocato l’acquisto per usucapione, mancando la prova che la società avesse provato l’unione del proprio possesso a quello del proprio dante causa, del quale del pari si ignorava un possesso idoneo ad escludere il compossesso del C..
Passando quindi alla disamina del motivo concernente l’erroneo accoglimento della domanda attorea, rilevava la sentenza che la società aveva apposto delle fioriere sul lastrico e che tali manufatti non potevano reputarsi in grado di pregiudicare il decoro architettonico del fabbricato.
Del pari doveva escludersi un pregiudizio alle concorrenti facoltà degli altri condomini quale conseguenza dell’allargamento della botola di accesso al lastrico, dovendosi altresì ritenere che l’apposizione di un gazebo rimovibile ovvero la collocazione di attrezzatura varia da esterni non comprimeva il diritto del C. di poter fare altrettanto, sebbene con la difficoltà di non avere un autonomo accesso, come la botola ubicata nell’unità immobiliare dell’appellante.
Del pari doveva escludersi che confliggesse con la previsione di cui all’art. 1120 la chiusura di una canna fumaria non attiva, costituendo un’attività nemmeno dimostrata.
Tuttavia poichè gli interventi erano stati eseguiti unilateralmente dalla società, la medesima non poteva pretenderne il rimborso pro quota da parte dell’appellato, analogamente alle spese sostenute per la ristrutturazione di un balcone di esclusiva proprietà dell’appellante.
In ragione del parziale accoglimento dell’appello, ha quindi ritenuto che dovessero essere compensate per la metà le spese di lite, ponendo la residua parte a carico del C., come liquidate in dispositivo.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.G. sulla base di tre motivi.
La Immobiliare Angelica ha resistito con controricorso illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102,1117 e 1120 c.c., nonchè della L. n. 47 del 1985 e dell’art. 32 Testo unico dell’edilizia.
Si sostiene che l’operato della società ha determinato un mutamento di destinazione d’uso del lastrico, tramutato illegittimamente in una terrazza praticabile con relativo parapetto, in violazione non solo della previsione di cui all’art. 1102 c.c., in tema di uso della cosa comune, ma anche delle prescrizioni urbanistiche.
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che la questione concernente la pretesa violazione della normativa urbanistica in conseguenza delle opere realizzate dalla società convenuta costituisce questione nuova, non essendovene menzione nella sentenza impugnata, e non avendo la parte ricorrente indicato se ed in quale fase la medesima fosse stata sollevata nei gradi di merito, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto implicante in maniera evidente accertamenti in fatto, preclusi in sede di legittimità (e ciò anche a tacere circa il fatto che l’eventuale illegittimità delle opere dal punto di vista urbanistico non spiega rilevanza nelle controversie tra privati, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte).
Quanto invece alla dedotta violazione degli artt. 1102,1117 e 1120 c.c., ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto affermato da Cass. n. 14107/2012, a mente della quale il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene (conf. Cass. n. 2500/2013).
Nel caso di specie deve ritenersi che la sentenza gravata abbia effettuato anche tale accertamento in fatto, come tale insindacabile in questa sede, verificando come le opere realizzate non compromettevano la funzione del lastrico di copertura del fabbricato, non pregiudicavano il decoro architettonico, e non apparivano tali da precludere, come richiesto da Cass. n. 2500/2013, la reale possibilità di farne uso, anche concorrente da parte degli altri potenziali condomini-utenti.
In tal senso deve essere rilevato che i principi dettati da Cass. n. 14107/2012 sono stati ribaditi dalla successiva e più recente giurisprudenza di questa Corte che, con la pronuncia n. 4256/2018, ha ribadito che l’accertamento circa l’inidoneità delle modifiche ad incidere sulla consistenza del bene, e quindi senza influire sulla funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, costituisce apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e, come tale, non censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 1102 c.c., ma soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.c., comma 1, n. 5.
In termini analoghi si veda anche Cass. n. 16260/2017, che in relazione ad un’ipotesi di trasformazione di una finestra in porta finestra, esistente nell’appartamento di proprietà esclusiva di una condomina, in maniera da poter accedere al lastrico solare, con l’installazione su quest’ultimo di una ringhiera ed il posizionamento di attrezzatura da giardino, ha affermato che la corretta esegesi dell’art. 1102 c.c. depone nel senso che la stessa è intesa ad assicurare al singolo partecipante, quanto all’esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, sicchè legittima quest’ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi intendere la nozione di “uso paritetico” in termini di assoluta identità di utilizzazione della “res”, poichè una lettura in tal senso della norma “de qua”, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.
Pertanto, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non possano fare un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
In termini si veda anche Cass. n. 6253/2017 che ha affermato che il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell’edificio e che sia proprietario dell’appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l’uno e l’altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un’apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l’esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sè violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio.
Nel caso di specie, la sentenza appellata nel riferire che le opere eseguite dalla società non precludevano l’uso congiunto del bene comune, sebbene con le evidenti difficoltà correlate all’assenza di un comodo accesso per l’atro comproprietario, aggiungendo che non risultava menomato il decoro architettonico dello stabile, ha compiuto quella valutazione di merito circa la compatibilità dell’attività svolta dalla controricorrente con i limiti dettati dall’art. 1102 c.c., valutazione che non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente.
2. Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendosi che è stata esclusa la ricorrenza di un’innovazione illegittima per la chiusura di una canna fumaria a servizio del camino esistente nell’appartamento del ricorrente, trascurandosi in tal senso quanto emergeva dalla CTU, che aveva attestato l’avvenuta sigillatura della canna fumaria.
Anche tale motivo è infondato.
Ed, invero, va ribadito che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).
Quanto all’omessa disamina del fatto decisivo rappresentato dalle risultanze della CTU (peraltro solo parzialmente riportate in ricorso), si rileva che la decisione impugnata in parte qua si fonda su una duplice considerazione, e cioè sull’impossibilità di ravvisare un’innovazione vietata nella mera chiusura di una canna fumaria non attiva (ed il carattere attualmente non attivo non è contestato dal ricorrente) nonchè sul fatto che mancasse la prova che la chiusura fosse riconducibile effettivamente all’operato della società, dovendosi in tal senso escludere che il solo riscontro compiuto dal CTU in merito alla sigillatura del manufatto de quo, consenta di ricondurre con certezza tale attività alla società sì da poterla reputare responsabile dell’accaduto.
Manca una puntuale critica a tale seconda argomentazione dei giudici di appello, che si palesa idonea di per sè sola a sorreggere il rigetto della domanda attorea (non potendo in alcun modo sanare tale omessa censura l’eventuale affermazione della controparte di cui al controricorso circa l’avvenuta chiusura della canna fumaria, e ciò anche a voler tacere del fatto che in realtà quanto addotto della controparte a pag. 9 del controricorso non costituisce affatto ammissione della chiusura a cura della stessa parte, ma mira piuttosto a ribadire che era stato lo stesso ricorrente a richiedere in passato tale attività), con la conseguenza che, in assenza di specifica contestazione a tale seconda ratio decidendi, il motivo risulta inammissibile.
3. Infine con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 15 c.p.c., nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c. e delle previsioni del D.M. n. 55 del 2014.
Si sostiene che la Corte d’Appello nel compensare per metà le spese di lite, aveva posto la residua parte a carico del ricorrente, liquidandole per l’intero in Euro 4.500,00 per il primo grado ed in Euro 5.000,00 per il secondo grado.
Si deduce che, avuto riguardo al valore della lite determinato ai sensi dell’art. 15 c.p.c. sulla base della rendita catastale (deve presumersi del lastrico solare, in assenza di una specifica indicazione del ricorrente sul punto) e tenuto conto dell’effettiva attività difensiva svolta la somma liquidata doveva essere di gran lunga inferiore.
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.
A tal fine, si ritiene di dover dare continuità a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 18167/2015, la quale, a sua volta ponendosi nella medesima linea della giurisprudenza di questa Corte, in epoca anteriore all’adozione del sistema dei parametri, introdotto dal D.M. n. 140 del 2012, e confermato dal D.M. n. 55 del 2014, ha affermato che nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, ma rileva unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime (conf. Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017).
Il motivo in esame non denunzia a ben vedere la violazione dei massimi tariffari, suscettibili di poter essere applicati alla controversia sulla base dello scaglione di valore individuato, ma si risolve nella sostanza in una generica, e come tale inammissibile, doglianza in punto di eccessività della liquidazione operata dal giudice di appello.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018
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