LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.M., elettivamente domiciliato in Roma, via San Domenico 20, presso lo studio dell’avv. Daniela Di Rocco (p.e.c.
daniela.diroccopecavvocatitivoli.it) rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Garofalo (fax 080/5244687;
garofalo.lucianoavvocatibari.legalmail.it) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Questura Bari e Ministero dell’Interno;
– controricorrente –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Bari, emesso in data 9 dicembre 2016 e depositato in data 27 febbraio 2017 R.G. n. 11420/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni.
RILEVATO
CHE:
1. Il sig. E.M., cittadino nigeriano, entrato in Italia in seguito a operazione di soccorso in mare del 6 dicembre 2015, ha avuto immediatamente comunicazione del provvedimento del Questore di respingimento alla frontiera ed è stato trasferito nel C.I.E. di Bari. All’udienza di convalida del trattenimento tenutasi il 11 dicembre 2015 non ha presenziato perchè sottoposto unitamente ad altri cittadini nigeriani a trattamento antiscabbia a scopo profilattico. Il suo difensore di fiducia che non aveva potuto avere alcun contatto con il sig. E. ha eccepito la violazione del diritto di difesa per non essere stata consentita la partecipazione all’udienza al suo assistito.
2. Il Giudice dì pace di Bari ha convalidato il trattenimento e il sig. E.M. ha impugnato per cassazione il provvedimento di convalida affidandosi a quattro motivi di ricorso.
3. Non svolge difese l’amministrazione intimata.
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4. Il ricorrente impugna il provvedimento di convalida del trattenimento nel C.I.E. perchè emesso nonostante la mancata tempestiva convocazione e la sua mancata partecipazione forzata alla udienza di convalida.
5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la motivazione omessa e/o contraddittoria e la lesione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 7. Il ricorrente rileva che il trattamento sanitario a cui è stato sottoposto, a scopo preventivo, avrebbe ben potuto consentire la sua partecipazione all’udienza come avvenuto per altri cittadini stranieri nelle sue stesse condizioni. In ogni caso, secondo il ricorrente, il Giudice di pace non avrebbe dovuto consentire lo svolgimento dell’udienza in sua assenza e decidere sulla convalida senza peraltro rendere alcuna motivazione sul punto della sua mancata partecipazione.
6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 1, comma 2, art. 2, comma 1, lett. a) e c) e art. 6, comma 4 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 bis e dell’art. 8 della direttiva 26 maggio 2013 n. 2013/32/UE. Lamenta il ricorrente di non aver potuto presentare istanza di protezione internazionale prima del 16 dicembre 2015, nonostante avesse manifestato verbalmente tale intenzione dopo il suo ingresso in Italia e nel corso del suo trattenimento presso il C.I.E. e nonostante il suo difensore avesse inviato in data 14 dicembre 2015 una diffida alla Questura di Bari inviata anche all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. In seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale gli veniva comunicato nuovo provvedimento di trattenimento presso il C.I.E. non convalidato all’udienza del 19 dicembre 2015 dal Giudice di pace che accertava la violazione del suo diritto di difesa. Il ricorrente, che, citando la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. civ. 17407 del 30 luglio 2014), ritiene comunque ancora permanente il suo interesse all’impugnazione del provvedimento di convalida reso dal giudice di pace all’udienza dell’11 dicembre 2015, rileva che sono stati violati gli obblighi informativi relativi alle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale, che non vi era alcuna ragione di trattenimento nel C.I.E. a fronte della sua dichiarata volontà di richiedere la protezione internazionale, che il giudice di pace avrebbe dovuto declinare la sua competenza in favore di quella del tribunale.
7. Con il quarto motivo di ricorso il sig. E. rileva che il giudice di pace non ha riscontrato le evidenti violazioni dell’art. 24 Cost., dell’art. 2, comma 6 T.U.I., dell’art. 6, comma 3, allegato A C.E.D.U., dell’art. 14, comma 3, lett. a) del patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici. Il ricorrente rileva la mancata traduzione del decreto di respingimento in una lingua comprensibile dal destinatario e denota la mancata corrispondenza tra quanto riportato nella traduzione del verbale di notifica del decreto di respingimento (sottrazione ai controlli di frontiera) e le motivazioni del respingimento contenute nell’atto amministrativo notificato (assenza dei requisiti di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 4 e art. 19, comma 1 e 2). Rileva inoltre l’assenza nel decreto di respingimento delle indicazioni necessarie circa l’autorità presso la quale impugnare il provvedimento.
RITENUTO
CHE:
8. Il primo motivo è fondato, e assorbe l’esame dei successivi, in quanto il provvedimento giurisdizionale di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore alla udienza di convalida (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 4544 del 24 febbraio 2010 e Cass. civ., sez. 6-1 nn. 13117 del 15 giugno 2011, 15279 del 21 luglio 2015 e 12709 del 20 giugno 2016).
9. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i successivi motivi, e cassato il provvedimento impugnato con decisione nel merito di annullamento del provvedimento di convalida del trattenimento presso il C.I.E. di Bari disposto dal Questore di Taranto in data 7 dicembre 2015. L’Amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di convalida del trattenimento nel C.I.E. Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi 1.300 Euro di cui 200 per spese, e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 2.100 Euro di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018