Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28431 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15813/2015 proposto da:

Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore Dott. M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bressanone n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Federico Igor Ludwig, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Osnato giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ing. Ma.Am.Vi.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Manferoce, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Umberto Stradella giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6383/2015 del TRIBUNALE di MILANO depositato il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al fallimento della società ***** s.r.l. in liquidazione rigettava l’istanza di insinuazione al passivo presentata dall’ing. Ma.Am.Vi.Gi., in relazione al contratto di consulenza concluso con la compagine fallita in data 23 dicembre 2010, per l’importo di Euro 18.000 oltre oneri previdenziali e I.V.A., ritenendo che difettasse la prova delle prestazioni da cui sarebbe derivato il credito vantato.

2. Il Tribunale di Milano, con decreto depositato in data 21 maggio 2015, accoglieva l’opposizione proposta dall’ing. Ma., ammettendo il credito al passivo, poichè la congerie istruttoria disponibile dimostrava come nel periodo a cui si riferivano le due fatture azionate l’opponente avesse effettivamente svolto le mansioni di consulente tecnico, nelle forme dell’attività di direzione tecnica.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa statuizione il fallimento ***** s.r.l. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso l’ing. Ma..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

A seguito dell’omologa della proposta di concordato fallimentare presentata dal Villa Cantoni s.r.l. da parte del Tribunale di Milano e della conseguente chiusura del fallimento si è costituito in giudizio il terzo assuntore, quale cessionario di tutto l’attivo fallimentare, ivi comprese le azioni giudiziali promosse dalla procedura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre rilevare che il terzo assuntore del concordato, subentrato nelle azioni giudiziali promosse dalla procedura prima dell’omologazione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, munito del relativo potere.

I difensori della parte controricorrente, in forza dei poteri loro conferiti, hanno depositato memoria con cui hanno espressamente accettato la rinuncia compiuta dalla controparte.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Non vi è necessità di alcuna pronuncia in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., tenuto conto dell’adesione alla rinuncia ad opera del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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