Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti
Circolare del 20/06/2022 n. 21
Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti
INDICE
PREMESSA
1 PREVENZIONE, CONTRASTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1.1 Grandi Contribuenti
1.1.1 Le attività di analisi del rischio e selezione
1.1.2 Le attività di controllo
1.2 Imprese di Medie e piccole dimensioni
1.2.1 Le attività di promozione della compliance
1.2.2 Le attività di analisi del rischio e selezione
1.2.3 Le attività di controllo
1.3 Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed enti non commerciali
1.3.1 Le attività di promozione della compliance
1.3.2 Le attività di analisi del rischio, selezione e controllo
1.4 Analisi del rischio basata sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari
1.5 Contrasto Illeciti
1.5.1 L'attività in materia di antifrode
1.5.2 L'attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali
1.6 Attività Internazionali
1.6.1 La cooperazione amministrativa in campo fiscale: incremento delle fonti informative derivanti dallo scambio automatico di informazioni
1.6.2 Utilizzo dei dati provenienti da scambio automatico di informazioni
1.6.3 Accordi preventivi e risoluzione controversie internazionali
1.7 Contenzioso
1.8 Tutela del credito erariale
2 CONSULENZA
2.1 Rilevanza degli atti di prassi e delle pubblicazioni e gestione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica
2.2 Interpelli per i nuovi investimenti
2.3 Adempimento collaborativo
3 SERVIZI AI CONTRIBUENTI
3.1 Servizi fiscali di assistenza e informazione all'utenza
3.1.1 Il nuovo modello di accoglienza e ricevimento dell'utenza negli uffici
3.1.2 Il servizio di videochiamata
3.1.3 Assistenza telefonica resa da Sezioni di assistenza multicanale e mini call center
3.1.4 Servizi agili e feedback al contribuente
3.1.5 Potenziamento dei servizi online
3.1.6 Assistenza fiscale - CIVIS
3.1.7 Servizio web «Consegna documenti e istanze»
3.2 Gestione crediti di imposta e contributi a fondo perduto
3.3 Comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali
3.4 Rimborsi fiscali
3.5 Servizi area Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare
3.5.1 Sistema Integrato Territorio
3.5.2 Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)
3.5.3 Accessibilità digitale
3.6 Servizi estimativi e Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)
PREMESSA
A fronte delle diverse previsioni normative introdotte nel corso degli ultimi due anni per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta erogazione di servizi ai contribuenti sia per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale e alle frodi.
Con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto, l'«Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della compliance (c.d. lettere di compliance), con l'indicazione di incrementare il personale dedicato a tale attività e di potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l'interoperabilità delle banche dati, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali.
Occorre in merito segnalare che tale impostazione è perfettamente coerente con le previsioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riferite alla «Riduzione del tax gap», che prevedono specifiche riforme declinate secondo due direttrici (1):
• rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivazione alla compliance basati sull'invio delle comunicazioni ai contribuenti;
• potenziare l'attività di controllo, aumentandone l'efficacia, anche mediante una migliore selezione preventiva delle posizioni da sottoporre ad accertamento.
Il citato atto di indirizzo ha, altresì, precisato che gli «strumenti di data analysis saranno utilizzati anche per la verifica dell'efficacia dell'invio di tali comunicazioni e, più in generale, delle azioni finalizzate alla promozione della compliance».
Un altro aspetto che occorre evidenziare riguarda l'intercettazione dei numerosi fenomeni di frode che hanno comportato l'indebita appropriazione di somme destinate a fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che porta a indirizzare l'attività di controllo, in via prioritaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere schemi frodatori, anche attraverso l'utilizzo indebito di crediti d'imposta ovvero la percezione di contributi a fondo perduto e ristori non spettanti.
A tale riguardo, occorre tener conto delle novità normative apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio), che, proseguendo nel solco tracciato dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. "Decreto Anti-frodi"), ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di cessione e fruizione dei crediti, con riferimento ai benefici previsti dall'articolo 121 (cosiddetto "Superbonus") e dall'articolo 122 (bonus edilizi) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'attività di analisi del rischio, finalizzata a individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate, consentirà di adottare le modalità istruttorie più idonee per la successiva attività di controllo, anche in funzione del profilo di rischio dei contribuenti.
Le strutture operative, nello svolgimento delle attività istruttorie, assicureranno un'applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, privilegiando, ove possibile e d'intesa con in contribuenti interessati, attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici a disposizione, le modalità di confronto a distanza individuate dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E. La citata circolare, oltre a delineare le varie fasi da seguire per la gestione del contraddittorio a distanza nell'ambito del procedimento di adesione, ha precisato che le indicazioni ivi contenute possono essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero il confronto con il contribuente.
Quindi, la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo in modo da coniugare il principio di equità con quello di proficuità dell'azione amministrativa.
Sul fronte dei servizi offerti ai contribuenti, l'Agenzia è orientata a realizzare nuovi servizi finalizzati a semplificare gli adempimenti fiscali e a favorire la tax compliance. Saranno sviluppati, pertanto, nuovi servizi telematici quali, ad esempio, quelli finalizzati alla registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita e verranno implementate forme moderne di assistenza a distanza. Resta fermo l'impegno ad individuare i processi dell'area servizi da semplificare, reingegnerizzandoli in modo da utilizzare al meglio le risorse umane disponibili.
L'Agenzia si impegna, inoltre, a trattare tempestivamente le istanze presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi a fondo perduto, al fine di immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell'economia del Paese. L'Agenzia garantirà, infine, il continuo aggiornamento dei dati catastali e di pubblicità immobiliare.
Tanto premesso, la presente circolare si articola nelle consuete tre sezioni, dedicate alle seguenti aree:
1. prevenzione, contrasto dell'evasione e contenzioso tributario;
2. consulenza;
3. servizi.
Nelle sezioni che seguono vengono, pertanto, forniti indirizzi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
• attività di prevenzione e promozione dell'adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un'interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
• attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
• attività di consulenza nonché altre attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti e hanno carattere trasversale. Trattasi, in particolare di quelle mirate a garantire il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l'emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche nei confronti delle sopra indicate tipologie di contribuenti, di quelle a rilevanza internazionale, delle attività di contrasto alle condotte illecite, di quelle intese alla deflazione e riduzione delle controversie e delle impugnazioni o all'incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, nonché delle attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
• attività di servizi e assistenza ai contribuenti nei seguenti ambiti:
- erogazione dei servizi e assistenza fiscale resa a contribuenti e intermediari in materia di dichiarazioni fiscali, atti, versamenti fiscali e rimborsi, erogazione di contributi a fondo perduto e gestione dei crediti di imposta;
- assistenza per i servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare resa a cittadini e professionisti;
- erogazione di servizi estimativi di consulenza tecnica e stima su beni immobili nei confronti di clienti istituzionali, nonché l'elaborazione di statistiche e quotazioni immobiliari utili ad orientare il cittadino nella determinazione del valore di compravendita dei beni immobili.
1 PREVENZIONE, CONTRASTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1.1 Grandi Contribuenti
La Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, in continuità con gli anni precedenti, rafforzerà le attività di supporto nei confronti delle Direzioni regionali, impegnate nelle attività di controllo dei grandi contribuenti, sia con la predisposizione di documenti di prassi e indicazioni operative in merito alle attività di controllo, sia attraverso l'ordinaria attività di coordinamento, subordinata all'espressa richiesta di parere o di consulenza giuridica da parte delle Direzioni regionali. Al fine di garantire efficacia al coordinamento e di assicurare omogeneità di approccio, continueranno a svolgersi le riunioni di coordinamento periodiche sia regionali che nazionali, privilegiando il canale della videoconferenza.
1.1.1. Le attività di analisi del rischio e selezione
Con riferimento alle attività di analisi del rischio, le strutture delle Direzioni regionali competenti per i grandi contribuenti dovranno concentrare le proprie risorse sui soggetti che presentano un maggior rischio fiscale, ovvero su quelli che non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti.
La posizione fiscale dei contribuenti dovrà essere analizzata con l'ausilio degli strumenti e degli applicativi in uso e, in particolare, l'attività di «tutoraggio» dovrà essere realizzata sulla base delle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2020 e per quelle residuali relative al 2019.
Il giudizio sulla maggiore o minore rischiosità del soggetto terrà conto degli indicatori di rischio che emergono dall'analisi degli elementi informativi disponibili. Particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi delle informazioni riguardanti il gruppo di appartenenza (2) e, a tal fine, potrà essere consultata la banca dati dedicata che, attualmente, è aggiornata con gli anni dal 2014 al 2019, tramite la quale è possibile condurre sia un'analisi puntuale che un'attività di selezione sulla base di diversi criteri.
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, il tutoraggio potrà essere svolto mediante un sintetico aggiornamento della scheda di rischio qualora, negli anni precedenti, non sia stato rilevato un livello di rischio alto, ovvero gli esiti dell'attività di controllo abbiano permesso di appurare che l'evento, a motivo del quale era stato attribuito un rischio alto, non si è verificato, a condizione che, dalle dichiarazioni o dai bilanci successivi, non emergano scostamenti o eventi significativi. In tali casi, l'aggiornamento potrà riguardare solo i dati relativi alle ultime dichiarazioni fiscali presentate e al bilancio di esercizio.
Resta fermo che, in sede di determinazione del livello di rischio, si dovrà tener conto dei comportamenti che attestino la propensione del contribuente alla realizzazione di un rapporto collaborativo con l'Amministrazione finanziaria, fondato sulla trasparenza e sulla reciproca fiducia (in tal senso, potrà essere valorizzata, ad esempio, l'adesione al programma di adempimento collaborativo o la presentazione di interpelli per i nuovi investimenti).
Si rammenta, infine, che nell'ambito della scheda di rischio è evidenziata l'eventuale presentazione di istanze di interpello (interpelli ordinari, probatori, disapplicativi ed antiabuso). In merito, ai fini della verifica del rispetto della soluzione interpretativa resa in risposta alle suddette istanze, sarà attivato, nei confronti dei contribuenti di più rilevanti dimensioni, il relativo controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IVA, come previsto dall'articolo 27, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'operatività delle Direzioni regionali, in relazione al comparto dei grandi contribuenti, sarà supportata anche dall'attività di analisi del rischio effettuata dall'Ufficio Analisi, Indagini e Controlli della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, sulla base delle informazioni oggetto di scambio internazionale riguardanti i tax ruling reports (Direttiva 2015/2376/UE - DAC 3 - e Azione BEPS n. 5), i Country by Country Reports (Direttiva 2016/881/UE - DAC 4 - e Azione BEPS n. 13) e i meccanismi transfrontalieri (Direttiva 2018/822/UE - DAC 6). Tali informazioni sono valutate a livello centrale e, qualora ritenute significative ai fini della ricostruzione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva, segnalate agli Uffici competenti per le successive attività istruttorie.
1.1.2. Le attività di controllo
Occorre mantenere la funzione del controllo nella consolidata ottica di compliance che caratterizza il rapporto tra il Fisco e le grandi imprese.
Le attività istruttorie esterne si svolgeranno con modalità volte a limitare, quanto possibile, gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi impartite.
L'iniziativa delle Direzioni regionali sarà altresì indirizzata allo svolgimento delle attività istruttorie interne, mediante una ricognizione degli elementi informativi più rilevanti e recenti, accordando priorità alle forme di comunicazione con il contribuente che non comportino riunioni in presenza.
In tale ambito, sarà accordata priorità alle posizioni che presentano un maggior grado di sostenibilità delle pretese. Gli Uffici competenti in relazione ai grandi contribuenti, inoltre, continueranno a svolgere, con priorità, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi.
Attraverso le linee di intervento, si continuerà a intercettare e contrastare, efficacemente, i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, nazionale e internazionale, anche mediante l'uso appropriato delle banche dati disponibili per l'Agenzia delle entrate e di fonti informative appropriate.
In tale ambito e in continuità con il passato, particolare attenzione dovrà essere prestata alla necessità di assicurare l'uniformità delle attività di controllo sul territorio nazionale e, a tal fine, saranno segnalate alla Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale particolari fattispecie, rinvenute nel corso di attività istruttorie, che possano rientrare nell'ambito di potenziali filoni di indagine, da diffondere o coordinare su base nazionale.
Le Direzioni regionali avranno cura di potenziare il ricorso al coordinamento e l'interazione con le giurisdizioni fiscali estere, attivando le adeguate forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore Internazionale della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale.
Con particolare riferimento ai controlli simultanei/multilaterali e alle altre forme di cooperazione amministrativa avanzata (quali, ad esempio, la presenza di funzionari negli Uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative nel territorio di un altro Stato - PAOE), è in corso un progetto di rafforzamento dell'utilizzo di tali strumenti, attraverso il coordinamento centralizzato in capo al Settore Internazionale, al fine di garantire la corretta attuazione delle procedure previste, la sensibilizzazione, il supporto e la formazione ai funzionari coinvolti nei controlli. Tale approccio è in linea con gli obiettivi della creazione di una single platform in sede UE, già avallata dal TADEUS (3), e risponde alla richiesta della Commissione Europea di approntare le misure organizzative necessarie alla sua implementazione al fine di un proficuo utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla stessa.
Sarà, inoltre, garantita e data continuità a ogni adeguata e sistematica forma di coordinamento con la Guardia di Finanza, attraverso l'attivazione di tavoli congiunti tra le strutture centrali e territoriali dell'Agenzia e i Reparti operanti e il Comando Generale, le cui soluzioni consentono di conferire omogeneità alle tematiche di maggiore rilevanza e complessità.
Da ultimo, le attività di controllo nei confronti dei soggetti che non rivestano, con continuità (in tutti i periodi d'imposta oggetto di controllo), la qualifica di «grandi contribuenti», saranno condotte attivando l'opportuno coordinamento tra le competenti Direzioni provinciali e Direzioni regionali, al fine di condividere gli elementi informativi raccolti, anche con riferimento agli esiti dell'attività di tutoraggio, ed assicurando la gestione uniforme delle fattispecie esaminate.
Con riferimento alle attività di accertamento, l'azione prevedrà un sempre più efficace coordinamento tra le strutture centrali e le strutture regionali, nell'ambito della definizione delle pretese tributarie più rilevanti (sia in termini di soggetti coinvolti, sia di importi accertati), con il consueto obiettivo di incrementare la qualità delle contestazioni. In tale ambito, sarà cura delle Direzioni regionali coinvolgere la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale (per i soggetti di competenza di quest'ultima), in relazione alle questioni che necessitano di un confronto a livello nazionale, in ragione della loro complessità o perché coinvolgono la competenza di più Direzioni regionali; ciò allo scopo di massimizzare il contributo che deriva dalle sinergie attribuibili ai coordinamenti tra le strutture centrali e le strutture regionali.
A tal fine, dovranno essere pienamente valorizzati il dialogo e le forme di interlocuzione con i contribuenti.
Nelle attività accertative, si renderà opportuno dare priorità a posizioni riguardanti fattispecie e comportamenti che risultano di particolare disvalore. In particolare, saranno oggetto di contrasto i fenomeni evasivi ed abusivi maggiormente lesivi delle ragioni erariali, quali, come anticipato in premessa, le frodi, l'abuso del diritto, le false compensazioni, l'indebita fruizione di regimi agevolativi e di misure di sostegno previste per fronteggiare le conseguenze negative prodotte dalla pandemia da COVID-19 (in merito, vedasi quanto indicato infra al paragrafo 1.2.2).
Infine, si rammenta che, con la circolare 23 marzo 2021, n. 3/E, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali, introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019); le modalità applicative della disciplina sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 13185 del 15 gennaio 2021. Il primo anno di applicazione della richiamata disciplina è il 2020.
Con riferimento all'attività di controllo finalizzata alla verifica della corretta applicazione della disciplina dell'imposta sui servizi digitali, già programmata nel corso dello scorso anno, con particolare riguardo agli aspetti contabili, dichiarativi e di versamento, la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale procederà a condividerne gli esiti con le Direzioni regionali, attraverso una successiva attività di formazione rivolta alle relative strutture operative cui sarà demandato il prosieguo di tale attività di controllo.
Nel corso del 2022, inoltre, la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale continuerà con l'attività di controllo della corretta applicazione della disciplina sul sistema di scambio automatico finanziario internazionale (Common Reporting Standard), con particolare riguardo agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) e comunicazione (reporting) all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, che si qualificano come conti oggetto di comunicazione, da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione secondo le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di attuazione della Direttiva 2014/107/UE - DAC 2, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni. Gli esiti di tale attività, che si inserisce nell'ambito di uno specifico progetto condiviso con il Forum Mondiale per la Trasparenza Fiscale e lo Scambio di Informazioni (GFTEOI: cfr. anche paragrafo 1.6), saranno oggetto di specifica condivisione con le Direzioni regionali, attraverso una successiva attività di formazione rivolta alle strutture operative cui sarà demandato il prosieguo dell'attività di controllo.
1.2 Imprese di Medie e piccole dimensioni
1.2.1 Le attività di promozione della compliance
Come specificato in premessa, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal PNNR e, nel contempo, supportare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, sono incrementate le attività di promozione per l'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, affiancando alle comunicazioni aventi funzione di reminder quelle che, tramite gli incroci centralizzati basati sull'utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici individuano potenziali maggiori imponibili da sottoporre a tassazione. Entrambe le tipologie di comunicazione preventiva consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso evitando ulteriori aggravi futuri.
In particolare, è previsto l'invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell'esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione, ovvero l'abbiano presentata con dati incompleti. Detta attività è finalizzata a consentire il corretto adempimento dichiarativo, nei modi e termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie ivi previste per la correzione di errori e omissioni.
Analogamente, nel primo trimestre dell'anno sono state inviate comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell'esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultano aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre del 2021 mentre è previsto, nel quarto trimestre dell'anno, l'invio di analoghe comunicazioni ai soggetti che non risultino aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per i primi trimestri del 2022. Anche in questo caso, la finalità è quella di consentire la regolarizzazione dell'adempimento, mediante l'invio, da parte del contribuente, delle comunicazioni omesse, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2023), attraverso la compilazione del quadro VH, consentendo, altresì, il versamento delle sanzioni in misura ridotta (si veda, al riguardo, la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
Nel mese di aprile sono state inviate comunicazioni a coloro che presentano potenziali infedeltà dichiarative in materia di IVA per l'annualità d'imposta 2018.
Nel terzo trimestre del 2022 è previsto inoltre l'invio di comunicazioni ai contribuenti che risultino aver dichiarato, nella dichiarazione annuale IVA per l'annualità d'imposta 2019, un ammontare di IVA portata in detrazione superiore a quello ricostruito dai dati desunti dalla fatturazione elettronica e, se presenti, dalle bollette doganali di importazione.
È inoltre previsto, nel quarto trimestre del 2022, l'invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie in fase di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale aiuti di Stato. A tale proposito, si ricorda che l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Registro nazionale degli aiuti di Stato (4)». Con la comunicazione, si invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati nel quadro dichiarativo relativo agli aiuti di Stato e, nel caso, a rettificare la dichiarazione fiscale restituendo le somme indebitamente fruite, evitando, in tal modo, future attività di recupero.
Per tutte le attività di promozione della compliance, innescate in base a liste selettive curate dalle strutture centrali, il coinvolgimento delle strutture competenti riguarderà l'attività di assistenza ai contribuenti, che richiedano chiarimenti in merito alle comunicazioni ricevute, ed il tempestivo esame della documentazione giustificativa, eventualmente prodotta anche per il tramite del Canale CIVIS.
Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), anche per il 2022 si prevede una campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza dei contribuenti l'eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei modelli dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2020, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d'imposta 2021. Le relative comunicazioni saranno rese disponibili tramite pubblicazione nel cassetto fiscale, nella seconda metà del 2022.
È ovviamente fatta salva la facoltà, per il contribuente, di correggere gli errori oggetto di comunicazione anche per l'annualità 2020, ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso e presentando una dichiarazione integrativa.
Tale attività, in coerenza con il più complesso progetto degli ISA, rappresenta uno strumento di ausilio per stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
1.2.2 Le attività di analisi del rischio e selezione
L'attività di analisi del rischio e di selezione dei soggetti - ritenuti a maggiore pericolosità fiscale - dovrà essere condotta dalla Direzioni regionali concentrando le risorse e l'impegno nell'utilizzo delle nuove piattaforme di analisi avanzata dei dati, che consentono l'interoperabilità delle informazioni disponili e la personalizzazione dei dataset in base alle specificità dei singoli percorsi di analisi del rischio.
Per le analisi maggiormente complesse, ovvero relative a contribuenti che operano in diverse regioni, le Direzioni regionali potranno avvalersi del supporto tecnico fornito dal Settore Analisi del rischio e ricerche per la tax compliance della Divisione Contribuenti.
Anche attraverso l'utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, l'attività di analisi del rischio sarà prioritariamente indirizzata all'individuazione delle fattispecie a più alto rischio evasione. Considerata la natura tipicamente plurisoggettiva delle condotte frodatorie, le Direzioni regionali e provinciali dovranno valorizzare al massimo gli strumenti di network analysis a loro disposizione, avendo cura di ricostruire la catena delle operazioni sino a risalire al reale "dominus".
In parallelo all'attività di individuazione dei soggetti che hanno indebitamente fruito dei diversi regimi agevolativi che l'ordinamento offre, l'attività di analisi e selezione sarà indirizzata prioritariamente nei confronti di coloro che presentano volumi di ricavi o di fatturato non in linea con quanto dichiarato da soggetti che presentano la medesima struttura operativa (5). In particolare, per i soggetti di minori dimensioni, risultano di estrema utilità per l'attività di analisi i punteggi conseguiti a seguito dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, escludendo naturalmente le situazioni di evidente marginalità economica.
A partire dal 2020, l'Agenzia delle entrate è stata impegnata nell'erogazione dei contributi a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
Le istanze presentate telematicamente per il riconoscimento dei contributi sono state sottoposte, in fase di accoglienza, a un primo controllo sulla base dei dati a disposizione, mentre la verifica delle ulteriori condizioni (ad esempio, il limite di accesso al beneficio e il calcolo del contributo) può essere effettuata solo con l'utilizzo dei dati dichiarativi pervenuti successivamente alla fase di erogazione.
A tal proposito, a seguito di elaborazioni effettuate centralmente, sono state rese progressivamente disponibili alle Direzioni regionali liste di soggetti da sottoporre a controllo, corredate da istruzioni operative ai fini dei relativi recuperi.
Per quanto riguarda il controllo sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato riscontrato, in alcuni casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito.
Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori di rischio e sono individuabili quando l'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all'azienda, è difficilmente compatibile con l'attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa dell'impresa, con l'assenza di costi per l'attività di ricerca e sviluppo interna negli anni precedenti all'istituzione del credito d'imposta, etc..
L'attività di analisi svolta al fine di individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate e i risultati della stessa dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie con le quali effettuare la successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, limitando l'attività istruttoria esterna alle fattispecie più insidiose, e valorizzando al massimo le occasioni e gli strumenti di contraddittorio preventivo.
Ferme restando le attività connesse al recupero di crediti inesistenti sulla base delle posizioni individuate a livello centrale (vedasi infra paragrafo 1.5 Contrasto Illeciti), le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali valuteranno l'opportunità di approfondire l'analisi di posizioni irregolari basate su meccanismi utilizzati per usufruire indebitamente di benefici fiscali e, qualora appaiano ascrivibili a strutturati sistemi fraudolenti, interesseranno, senza indugio, il Settore Contrasto Illeciti della Divisione contribuenti.
Al riguardo, si sottolinea la necessità di evitare azioni non adeguatamente commisurate al rischio sotteso e non in linea con le presenti linee guida e l'importanza di individuare i reali beneficiari, anche a garanzia dell'efficacia dell'azione.
1.2.3 Le attività di controllo
Nel corso del 2022, l'attività di controllo, come indicato in premessa, dovrà essere indirizzata e concentrata al contrasto di quei comportamenti che risultano connotati da un alto disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo, permettono a coloro che li pongono in atto di falsare le regole concorrenziali.
In particolare, l'attività di controllo degli Uffici si concentrerà, oltre che sul recupero delle agevolazioni indebitamente fruite, di cui si è parlato nel paragrafo precedente, sui soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sui soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti agevolativi: credito di imposta per ricerca e sviluppo (già trattato nel paragrafo precedente) (6), credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (7), credito di imposta sisma centro-Italia (8), credito di imposta zone economiche speciali (9), credito di imposta formazione 4.0 (10), credito di imposta patrimonializzazione (11), credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia (12), credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (13)
Per quanto riguarda il controllo sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo (14), il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 22 ottobre 2021, all'articolo 5, commi da 7 a 12, ha previsto una specifica procedura di riversamento spontaneo volta a sanare regolarizzare l'indebito utilizzo in compensazione del credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione entro il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma).
La norma in commento prevede la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito in modo non corretto del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante il riversamento anche rateale (15) dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
L'accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
Tenuto conto che la procedura può essere utilizzata anche per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo sia stato «constatato» in un processo verbale consegnato o «accertato» in un atto o un provvedimento emessi, ma non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, appare opportuno assicurare continuità alle attività di analisi, stimolo alla compliance e di controllo nei confronti dei soggetti in relazione ai quali, sulla base dell'attività di analisi del rischio condotta a livello regionale/provinciale, emerga un'indebita compensazione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Tale modalità operativa può infatti, da un lato consentire al contribuente interessato di avvalersi più agevolmente della procedura attraverso una quantificazione del credito non spettante risultante in esito al contraddittorio, evitando l'istaurazione di possibili contenziosi in attesa dell'adesione alla sanatoria, dall'altro all'Agenzia di proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività di controllo su questa tipologia di indebita compensazione, il cui recupero rappresenta un obiettivo di rilevanza strategica.
Gli Uffici saranno inoltre chiamati, nell'ultimo trimestre dell'anno, a verificare - ai fini del riscontro del perfezionamento della sanatoria in questione - la correttezza e il rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti (presentazione istanza entro il 30 settembre 2022, pagamento della prima rata o dell'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022) richiesti ai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione.
In generale, per tutti i tipi di agevolazione fruiti sotto forma di crediti di imposta, si segnala l'importanza di dedicare specifico impegno al riscontro delle compensazioni indebite, ponendo particolare attenzione, data l'insidiosità della fattispecie, anche ai casi in cui i crediti, palesemente fittizi, risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di accertamento, soprattutto se sono stati oggetto di definizione, a vario titolo, da parte del contribuente (ad esempio, definiti in adesione, mediazione, conciliazione, ecc.).
Inoltre, è opportuno rammentare che il dedicare una quota dell'attività di controllo ai fenomeni sopra riportati e, cioè, all'esistenza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione o delle deduzioni dal reddito ovvero delle riduzioni dell'imposta ordinaria, risponde anche all'esigenza di verificare la corretta applicazione delle normative di favore, che costituiscono aiuti di Stato, e che sono sottoposte anche al monitoraggio da parte della Commissione Europea.
Siffatta verifica richiederà un significativo impegno, avuto riguardo alle numerose agevolazioni consentite in correlazione con l'emergenza pandemica.
La selezione si indirizzerà altresì nei confronti di soggetti che sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti l'attività esercitata, deducendo di conseguenza costi (con l'eventuale connessa detrazione dell'IVA) estranei alla sfera imprenditoriale ma diretti a soddisfare consumi personali che in tal modo sono addossati a carico della collettività dei contribuenti.
Alcuni indicatori di rischio di tali comportamenti sono individuabili, ad esempio:
• nell'esposizione di crediti IVA anomali rispetto ai dati economici ovvero alle particolari disposizioni normative di settore (assenza di aliquote differenziate tra acquisto e vendita);
• nell'effettuazione di acquisti da soggetti che operano in settori economici non coerenti con la filiera produttiva del soggetto;
• nella presenza di un elevato importo dei costi c.d. "residuali";
• nella presenza di bassa o costante redditività anche a fronte di ricavi in crescita nel tempo.
Per quanto riguarda la selezione dei soggetti di medie dimensioni (con un valore dei ricavi/volume d'affari tra i 5 e i 100 milioni di euro) il controllo sarà diversificato a seconda della dimensione e dell'eventuale appartenenza a gruppi di imprese con vocazione internazionale. In particolare:
• per le imprese meno strutturate, che manifestano comportamenti evasivi volti all'omessa/sotto contabilizzazione di componenti positivi o alla deduzione di costi non inerenti, si adotteranno metodologie di controllo simili a quelle utilizzate per le imprese minori;
• con riferimento, invece, alle imprese con dimensioni più prossime ai Grandi Contribuenti ovvero appartenenti a gruppi internazionali, l'attività oltre che sui fenomeni tipicamente evasivi già evidenziati, dovrà essere indirizzata a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale che comportano l'erosione di base imponibile da sottoporre a tassazione.
Infine, le Direzioni regionali cureranno, per il successivo avvio delle attività istruttorie, la diffusione a livello provinciale dei percorsi di analisi del rischio trasmessi dal Settore Analisi del rischio e ricerche per la tax compliance della Divisione Contribuenti.
1.3 Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed enti non commerciali
1.3.1 Le attività di promozione della compliance
Nell'anno 2022 è previsto l'invio di lettere di compliance finalizzato a favorire il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e a porre rimedio ad eventuali errori od omissioni attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I contribuenti destinatari delle comunicazioni sono le persone fisiche per le quali risulta, sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, un'anomalia riguardante una o più categorie reddituali. Le comunicazioni sono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata e, in caso di indirizzo PEC non attivo, la spedizione sarà effettuata mediante posta ordinaria. Dette comunicazioni, corredate con i dati in possesso dell'Agenzia, sono altresì consultabili all'interno del «Cassetto fiscale» del contribuente.
Nel corso del 2022, saranno, inoltre, elaborate ulteriori comunicazioni aventi la finalità di ricordare ai contribuenti l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione all'anno di imposta 2021. Tali comunicazioni saranno inviate, presumibilmente nel mese di gennaio 2023, alle persone fisiche che, sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia, risultino aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i quali non risulta presentata la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021 in presenza di più certificazioni uniche non conguagliate. I contribuenti saranno invitati alla presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine previsto per l'originario adempimento dichiarativo beneficiando, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, della riduzione di sanzioni sia per la presentazione della dichiarazione sia per i relativi versamenti delle imposte dovute.
Nel corso del 2022 è previsto, inoltre, l'invio di comunicazioni ai contribuenti che non risultino aver correttamente ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), ovvero che non risultino aver dichiarato i redditi di capitale certificati dal flusso di dati pervenuti nell'ambito dello scambio automatico internazionale di informazioni, sulla base del Common Reporting Standard (CRS).
Inoltre, sono destinatari di specifiche comunicazioni anche i contribuenti che risultano non aver adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi sulla base dei dati e delle informazioni pervenuti nell'ambito dello scambio automatico previsto dalla Direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE).
In considerazione delle difficoltà determinatesi a seguito della diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i contribuenti saranno invitati, prioritariamente, ad utilizzare il canale CIVIS o gli altri strumenti telematici disponibili (e-mail - PEC) per l'invio della documentazione in loro possesso e, solo come modalità residuale, alla consegna diretta dei documenti in Ufficio, sempre previo appuntamento.
Le Direzioni provinciali e le Sezioni di Assistenza Multicanale forniranno la consueta assistenza ai contribuenti, rispetto al contenuto delle comunicazioni e alle modalità per correggere gli errori riscontrati nella dichiarazione presentata, ed esamineranno, tempestivamente, gli elementi ritenuti utili a giustificare l'anomalia segnalata.
1.3.2 Le attività di analisi del rischio, selezione e controllo
In linea generale, l'attività di analisi e selezione sarà realizzata attraverso l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi informatici messi a disposizione degli Uffici, quali strumenti di ausilio per la programmazione e la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. L'attività di selezione dovrà essere, in ogni caso, supportata da un'attenta analisi del rischio, mirata a far emergere le situazioni più rilevanti, evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura meramente formale.
Nello svolgimento di tali attività, le Direzioni regionali dovranno concentrare adeguate risorse e impegno nell'utilizzo delle nuove piattaforme di analisi avanzata dei dati rese disponibili.
A livello centrale, la Direzione centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali - Settore Controllo - Ufficio Analisi e Controllo garantirà, unitamente al Settore Analisi del rischio e ricerche per la tax compliance della Divisione Contribuenti, il consueto supporto alle strutture regionali e provinciali, anche attraverso la predisposizione di percorsi di analisi mirati alla selezione e al controllo di soggetti che presentano un più marcato profilo di rischio fiscale.
Per quanto riguarda l'ordinaria attività di controllo, saranno messe a disposizione degli Uffici, sulla base degli incroci dei dati in possesso dell'Agenzia:
• le posizioni dei soggetti che non hanno giustificato l'anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo. Al riguardo, si ribadisce in questa sede l'importanza di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti, al fine di consolidare la percezione, da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che la mancata comunicazione all'Agenzia di elementi utili a giustificare l'anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo;
• le posizioni di coloro che sono stati esclusi dall'invio delle comunicazioni finalizzate a favorire l'adempimento spontaneo per omessa dichiarazione dei redditi e che risultano aver percepito e non dichiarato, in tutto o in parte, uno o più redditi appartenenti a diverse categorie reddituali, nonché dei soggetti operanti in qualità di sostituti d'imposta che risultano non aver dichiarato e versato (integralmente o parzialmente) le ritenute risultanti dalle certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e diversi. Un fenomeno di particolare rilevanza riguarda la parziale o omessa dichiarazione dei redditi dei fabbricati derivanti dai contratti di locazione breve; nell'ambito dell'attività di analisi finalizzata al controllo, si procederà all'utilizzo, come dati di riscontro, tanto delle comunicazioni trasmesse dagli intermediari che intervengono nel contratto, quanto dei dati delle certificazioni uniche trasmesse dagli intermediari che intervengono nel pagamento ed operano una ritenuta del 21 per cento sui canoni o sui corrispettivi lordi.
Coerentemente con le priorità definite dall'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024, saranno utilizzati in modo mirato e sistematico le informazioni e i dati di fonte estera, dando impulso alle attività di promozione dell'adempimento spontaneo e di controllo sulle persone fisiche, in presenza di elementi informativi su redditi di fonte estera, pervenuti tramite i flussi strutturati degli scambi automatici o da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE, tra cui le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS). Particolare attenzione dovrà essere riservata, inoltre, alle analisi sui movimenti di capitale da e verso l'estero per importi rilevanti, al fine di intercettare comportamenti fiscali illeciti e fenomeni di indebita detenzione di disponibilità all'estero, anche in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, attraverso l'individuazione di posizioni caratterizzate da un'elevata rischiosità fiscale su cui procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, privilegiando attivazione dell'istituto del contraddittorio.
Formeranno, inoltre, oggetto di controllo le posizioni che, a seguito di analisi del rischio ed elaborazioni effettuate centralmente a partire dai dati pervenuti nell'ambito dello scambio automatico tra Paesi UE ed extra UE in base al Common Reporting Standard, non hanno formato oggetto di comunicazione per l'invito alla compliance. Tali posizioni saranno rese disponibili nel 2022, unitamente alle indicazioni operative per le conseguenti attività di controllo.
L'attività di controllo sarà, inoltre, prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti che hanno indebitamente fruito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, dei meccanismi alternativi previsti dall'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Con riferimento ai soggetti che hanno optato per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. "sconto in fattura") e/o per la cessione ad altri soggetti di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, l'attività di analisi e selezione sarà tesa a riscontrare la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, l'attività delle Direzioni regionali e provinciali sarà indirizzata ad intercettare i soggetti che, utilizzando abusivamente la qualifica di soggetti non - profit, svolgono di fatto attività inidonee a perseguire scopi istituzionali; in tale ambito, l'attività di controllo, oltre ad assumere un ruolo importante in termini di deterrenza, avrà come principale obiettivo il recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruite. Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, alla verifica dell'effettiva destinazione ad attività socialmente meritevoli delle risorse raccolte tramite campagne di raccolta fondi.
L'attività di analisi del rischio, oltre ad essere effettuata utilizzando gli specifici applicativi disponibili, terrà conto in maniera significativa della conoscenza diretta del territorio e delle singole peculiarità che caratterizzano i vari settori di attività, in modo da ottenere una selezione mirata dei soggetti ed evitando di perseguire, salvo evidenti casi di abuso, situazioni di minima rilevanza.
Le attività di verifica degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni, saranno eseguite tenendo conto delle consuete linee operative. L'attività di selezione del controllo formale sulla corretta applicazione dei diversi regimi impositivi derivanti dalla fruizione delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, sarà supportata, nel corso del 2022 mediante l'aggiornamento degli applicativi di analisi, anche in relazione a nuove agevolazioni fiscali, e mediante la fornitura di chiarimenti agli Uffici in merito alle modalità di applicazione di specifiche agevolazioni, al fine di uniformare sempre più il comportamento in sede di controllo, e di recupero delle maggiori imposte dovute.
Per quanto riguarda il controllo degli atti e delle dichiarazioni, sarà prestata particolare attenzione alla fase di selezione degli atti da sottoporre a controllo, concentrandosi sulle fattispecie con significativi ed elevati profili di rischio e che presentino un interesse sia dal punto di vista della proficuità sia della sostenibilità della pretesa tributaria.
1.4 Analisi del rischio basata sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari
In linea con l'attuale contesto normativo delineato dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi da 681 a 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), l'analisi del rischio di evasione basata sui dati dell'Archivio dei rapporti, già avviata in via sperimentale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sarà potenziata mediante l'elaborazione, a cura del Settore Analisi del rischio e ricerche per la tax compliance della Divisione Contribuenti, di nuove liste selettive per l'attività di controllo, che saranno rese disponibili mediante l'applicativo Ve.R.A.
Gli elenchi elaborati a livello centrale, mediante specifici criteri di rischio basati sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria, permetteranno a ciascuna Direzione regionale e provinciale di indirizzare l'ordinaria attività di controllo nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione, previa autonoma valutazione della proficuità comparata.
In particolare, sarà rilasciata una nuova lista selettiva avente ad oggetto gli enti associativi, che pur non avendo presentato il modello EAS, risultano aver indebitamente fruito delle disposizioni di favore previste dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle quote associative e ai contributi versati dagli associati e partecipanti, risultanti dalle movimentazioni finanziarie registrate sui conti correnti.
Al fine di verificare la validità del modello di selezione, le Direzioni provinciali, coordinate dalle rispettive Direzioni regionali, avranno cura di comunicare gli esiti delle attività svolte su ciascuna posizione segnalata mediante la compilazione di un'apposita scheda di feedback, resa disponibile all'interno dell'applicativo Ve.R.A. in precedenza citato.
Il modello di analisi del rischio relativo alle società di persone e alle società di capitali, già sottoposto a sperimentazione, sarà affinato mediante opportune esclusioni ed interventi correttivi, sulla base degli esiti delle attività istruttorie svolte comunicati tramite le relative schede di feedback.
1.5 Contrasto Illeciti
L'attività di contrasto agli illeciti fiscali continuerà ad assicurare un efficace presidio rispetto alle fattispecie maggiormente lesive degli interessi della collettività, ancora più necessario nell'attuale scenario socio-economico.
L'operatività è assicurata, principalmente, dal Settore Contrasto illeciti, su due principali macro-aree: il contrasto alle frodi fiscali e il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, e deve muoversi, con sempre maggiore tempestività rispetto al perpetrarsi delle condotte fraudolente, su due piani distinti, ma interconnessi reciprocamente:
• individuazione delle fattispecie più ricorrenti, ai fini della definizione e della pianificazione delle più efficienti strategie di prevenzione e di contrasto;
• esecuzione dei controlli a maggiore complessità ed aventi ad oggetto gli illeciti di maggiore rilevanza e connotati da elementi di novità.
Le predette attività, condotte a livello centrale, forniscono impulso alle Direzioni regionali per operare un capillare presidio sul territorio, in attuazione delle direttive e dei percorsi investigativi proposti, e sottintendono, in continuità con il più recente passato, l'interlocuzione strategica e la stretta collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli altri attori istituzionali impegnati nelle attività di contrasto degli illeciti fiscali, anche in coordinamento con le Autorità giudiziarie coinvolte in ragione dei profili penali connessi agli esiti dei controlli fiscali.
1.5.1 L'attività in materia di antifrode
Per quanto riguarda il presidio antifrode, la strategia di intervento dell'Agenzia prevede, da un lato, il potenziamento delle attività di prevenzione ed allerta precoce, anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti informatici, e dall'altro, un incremento delle risorse dedicate alle indagini e ai controlli sostanziali per il contrasto ai fenomeni di frode più rilevanti ed insidiosi, sia di carattere nazionale che transnazionale.
In merito all'attività di prevenzione, è confermato, in primo luogo, l'impegno sul fronte delle frodi IVA intracomunitarie. L'obiettivo è prevenire il danno erariale, attraverso analisi e istruttorie tempestive, mirate all'emissione di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Si ricorda che i predetti provvedimenti hanno acquistato una valenza ulteriore con l'articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto alcune limitazioni alla facoltà di compensazione dei crediti tributari nel modello di versamento F24.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, le Direzioni regionali e provinciali procederanno anche ad analisi di iniziativa, utilizzando il patrimonio informativo a disposizione, per l'individuazione di posizioni a rischio e per la notifica, senza ritardo, dei provvedimenti sopra citati, nel rispetto delle previsioni di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 110418 del 12 giugno 2017.
In tema di indebite compensazioni di crediti tributari, sempre in chiave preventiva, l'attività è focalizzata principalmente sulla valorizzazione delle norme di presidio rappresentate dai commi 49-ter (16) e 49-quater (17) dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotti con l'intento di prevedere un sistema di sospensione immediata, ed eventuale scarto, dell'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti l'esposizione di crediti tributari contrassegnati da specifici profili di rischio.
In tale ottica, saranno effettuate analisi di rischio specifiche e istruttorie preliminari sui casi più gravi, con l'obiettivo di fornire alle Direzioni regionali e provinciali gli elementi utili per valutare, nei 30 giorni, la bontà dei crediti d'imposta esposti nelle deleghe di pagamento oggetto di sospensione.
Infine, in attuazione dell'articolo 1, commi 1079 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021), viene ulteriormente rafforzata la capacità dell'Agenzia delle entrate di prevenire e reprimere le frodi fiscali connesse al fenomeno delle vendite, senza addebito dell'IVA, a falsi esportatori abituali, attuate mediante il rilascio ai fornitori di lettere d'intento ideologicamente false. In tale contesto, ottimizzando l'incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati in uso con le fatture elettroniche, è stata sviluppata una procedura di inibizione automatica al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento ideologicamente false tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ed è stato automatizzato l'invio delle warning letters ai relativi fornitori.
Sul piano dei controlli, attenzione particolare è riservata alle frodi IVA transnazionali di importo rilevante, significativamente interessate dalla nuova Procura Europea (EPPO - European Public Prosecutor's Office (18)). A tal proposito, un valore aggiunto è rappresentato dall'attuale partecipazione della competente struttura centrale antifrode al network Eurofisc (istituito dall'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010), all'interno del quale sono stati sviluppati nuovi strumenti di analisi del rischio, le cui informazioni sono state valorizzate anche a livello nazionale per la ricostruzione tempestiva delle catene fraudolente.
Sempre sui piano dei controlli, prosegue l'attività di presidio della struttura antifrode dell'Agenzia nell'ambito delle frodi più gravi connesse ai crediti d'imposta introdotti con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (19) (c.d. Decreto Rilancio) e con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (20) (c.d. Decreto Cura Italia). In particolare, verranno ulteriormente incrementati gli sforzi operativi in relazione alle analisi dei dati contenuti nella c.d. piattaforma cessione crediti al fine di individuare l'immissione nel sistema di crediti d'imposta inesistenti, verificare le responsabilità nella violazione fiscale di tutti i soggetti coinvolti e segnalare le condotte criminose all'Autorità giudiziaria.
1.5.2 L'attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali
L'Agenzia prosegue e rafforza la propria attività di presidio finalizzata al contrasto agli illeciti fiscali internazionali maggiormente riscontrati sul territorio e mirata, nel contempo, ad individuare nuove forme di pianificazione fiscale, così da contemperare le già richiamate esigenze, sia di repressione che di prevenzione.
Il Settore Contrasto illeciti procede con l'attività di controllo relativamente alle violazioni di maggiore rilevanza alla normativa del «monitoraggio fiscale», sia nei confronti degli intermediari tenuti alla trasmissione delle comunicazioni all'uopo previste, sia nei confronti dei contribuenti a maggior rischio assoggettati all'obbligo dichiarativo. L'attività di controllo inerente al monitoraggio fiscale, in particolare, mira al raggiungimento di un duplice scopo: da una parte, l'attività di contrasto tende alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, attraverso un'apposita attività selettiva orientata ad individuare le posizioni che, anche sulla base delle informazioni acquisite per il tramite dei dati trasmessi degli intermediari finanziari, risultano aver omesso totalmente o parzialmente gli adempimenti dichiarativi in merito alle attività estere di natura finanziaria; dall'altra, le attività di controllo sono orientate ad approfondire l'origine delle provviste oggetto di trasferimento e/o detenzione all'estero, così da far emergere situazioni di illecita provenienza e/o di indebita sottrazione al prelievo fiscale domestico.
A tali fini, in linea con le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, Prot. n. 268208 del 21 luglio 2020, di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, l'Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI) del Settore Contrasto Illeciti, in qualità di unità speciale costituita in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, procede a formulare richieste, anche per masse di contribuenti, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche in merito alle informazioni relative ai titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegati.
La fittizia allocazione all'estero della residenza fiscale continua ad essere oggetto di specifica analisi investigativa, sfruttando, in modo mirato e sistematico, le informazioni disponibili nelle banche dati in uso e i dati di fonte estera, anche di natura finanziaria, derivanti in particolare dallo scambio automatico, quali, inter alia, le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS). In merito, è previsto un costante monitoraggio dei soggetti (AIRE), sviluppando nuovi dispositivi di contrasto del fenomeno illecito mediante nuove e più avanzate forme di analisi di rischio e valorizzando al contempo dati esterni detenuti, inter alia, dai Comuni con i quali l'Agenzia stipula appositi protocolli operativi.
Le attività in argomento saranno svolte sia dalla struttura centrale dedicata sia, previo coordinamento, dalle Direzioni regionali che potranno avvalersi degli applicativi in uso e dei percorsi investigativi che saranno sviluppati a livello centrale.
Anche con riferimento alle attività investigative rivolte a soggetti diversi dalle persone fisiche, proseguono e si intensificano i riscontri mirati ad intercettare situazioni connotate da schemi di pianificazione fiscale illecita, consolidati ovvero innovativi, perpetrati allo scopo di veicolare flussi finanziari e materia imponibile oltre i confini nazionali, con particolare riguardo anche agli intermediari finanziari e agli altri soggetti coinvolti, in violazione degli obblighi correlati agli adempimenti del monitoraggio fiscale e all'imposizione diretta ed indiretta.
A tal fine, sfruttando le informazioni acquisite, anche per il tramite della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni su richiesta, vengono approfondite situazioni di fittizia interposizione nella titolarità di beni e redditi, allo scopo di intercettare le forme più complesse e articolate di evasione fiscale internazionale.
Nell'ambito dell'attività di rafforzamento della cooperazione internazionale la struttura centrale potrà, infatti, svolgere attività di controllo mirata a verificare che i soggetti obbligati attuino adeguatamente le regole per lo scambio di informazioni e provvedano in maniera corretta all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali. A tal fine, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, attuativo della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, c.d. DAC 5, sarà possibile accedere ai dati acquisiti dai soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio nell'ambito dell'adeguata verifica e alle informazioni contenute nel Registro sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Con riguardo al patrimonio informativo disponibile ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 (che ha recepito la Direttiva 822/2018/UE), l'UCIFI sarà impegnato nelle attività di indagine e controllo finalizzate a dare attuazione alla direttiva (UE) n. 822/2018 del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (c.d. DAC 6). L'attività sarà diretta in particolare al controllo degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva in materia di detenzione di patrimoni all'estero e dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione che possono avere l'effetto di compromettere gli obblighi in materia di scambio automatico di informazioni in materia finanziaria o che comportano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente attraverso l'utilizzo di strutture offshore opache (hallmark D).
1.6 Attività Internazionali
Un'altra area strategica è quella che attiene ai profili internazionali. Le connesse attività rilevano sotto molteplici aspetti che vanno dalla cooperazione amministrativa alla risoluzione delle controversie internazionali. In tal modo, l'azione dell'Agenzia è tesa a scongiurare fenomeni di doppia non imposizione, nonché a rimuovere quelli di doppia imposizione, assicurando in tal modo anche la corretta ripartizione della potestà impositiva tra Stati.
1.6.1 La cooperazione amministrativa in campo fiscale: incremento delle fonti informative derivanti dallo scambio automatico di informazioni
La trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e, più in generale, la cooperazione internazionale rappresentano strumenti fondamentali per il contrasto ai meccanismi di sottodimensionamento di base imponibile, che sfruttano le asimmetrie impositive e informative tra gli Stati. In tale ottica, prosegue il processo di valorizzazione, nell'ambito del contrasto all'evasione e all'elusione internazionale, del patrimonio informativo disponibile, soprattutto attraverso il potenziamento degli strumenti di scambio automatico di informazioni e lo sforzo per garantire una maggiore efficienza e trasversalità dei flussi informativi sulle attività internazionali tra le strutture centrali e territoriali dell'Agenzia su cui tali attività impattano.
Al fine di trarre il massimo vantaggio dagli strumenti giuridici vigenti, si raccomanda l'attivazione delle diverse tipologie di scambio di informazioni disponibili, incluso lo scambio spontaneo di informazioni, soprattutto in materia di IVA: si rammenta, al riguardo, l'esistenza di varie raccomandazioni della Commissione europea sulla tempistica e sulla qualità delle informazioni scambiate, in ragione degli interessi finanziari nazionali e unionali. Inoltre, il flusso informativo spontaneo verso l'estero è ancora inadeguato rispetto a quello in entrata.
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale, quali la collaborazione tra funzionari e i controlli simultanei o multilaterali. Si rinnova, pertanto, l'invito a utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione internazionale ai fini dell'accertamento e delle modalità di innesco.
L'Agenzia delle entrate è, inoltre, impegnata nella valorizzazione delle attività di cooperazione internazionale relative alla mutua assistenza alla riscossione come ulteriore mezzo di tutela del credito erariale. A tal fine, oltre a dare seguito alle richieste di attivazione della mutua assistenza al recupero formulate dall'Agente della riscossione, gli Uffici potranno individuare in via autonoma le posizioni debitorie per le quali ricorrono i presupposti di attivazione dell'assistenza. Si rammenta che tale attività richiede comunque un coordinamento con l'Agente della riscossione, sia per la predisposizione iniziale della richiesta di recupero, sia per assicurare lo scambio informativo che consegue all'invio della richiesta di recupero all'estero, volto a fornire aggiornamenti sullo stato di riscossione delle pretese erariali o su eventuali contestazioni/istanze avanzate dal contribuente in Italia.
Inoltre, in considerazione dell'incremento delle forme di scambio automatico e della necessità di rispondere alle istanze provenienti sia dall'interno che dagli Organismi internazionali, l'Ufficio Cooperazione Internazionale prosegue nello sviluppo degli strumenti informatici che possano consentire una maggiore efficacia nella gestione e nel monitoraggio dello scambio di informazioni.
Proseguono, inoltre, le attività legate all'implementazione del quadro amministrativo italiano per la compliance delle istituzioni finanziarie nell'ambito del Common reporting standard - CRS, con l'obiettivo, tra gli altri, di elaborare linee guida e istruzioni per i controlli in coerenza con lo standard internazionale definito nel Modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti, ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard - CRS) e nel relativo Commentario, così come nel Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation handbook). Come sopra anticipato, all'esito della prima fase del progetto relativa ai controlli, svolta dalla Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, le attività saranno demandate alle Direzioni regionali successivamente allo svolgimento dell'attività di formazione rivolta alle strutture operative.
1.6.2 Utilizzo dei dati provenienti da scambio automatico di informazioni
Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico, prosegue l'attività di validazione anagrafica, che consente l'effettiva fruibilità dei dati da parte degli Uffici dell'Agenzia. Tutti i dati scambiati in via automatica vengono, al momento, gestiti essenzialmente a livello centrale.
Nell'ottica di un approccio centralizzato all'utilizzo dei dati e volto alla valorizzazione delle sinergie interne, finalizzate a rendere l'utilizzo dei dati direttamente funzionale alla promozione delle attività di compliance e di mirate attività di contrasto dell'evasione, sono state definite, per ciascuna tipologia di scambio automatico, le procedure per la messa a disposizione e il conseguente utilizzo dei dati da parte delle strutture competenti della Divisione contribuenti, in coerenza con gli standard internazionali di riferimento.
Inoltre, l'Ufficio Cooperazione Internazionale prosegue nello sviluppo di strumenti di data warehouse per l'analisi dei dati che consentano di massimizzare il potenziale informativo dello scambio automatico, sia sotto il profilo del patrimonio informativo disponibile per le strutture competenti della Divisione contribuenti, che del corretto funzionamento dello scambio di informazioni.
1.6.3 Accordi preventivi e risoluzione controversie internazionali
Gli accordi preventivi assumono grande rilevanza nel processo di tax compliance delle aziende che operano in ambito internazionale; la relativa disciplina è contemplata dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), con riguardo al periodo temporale di efficacia dell'accordo.
Il comma 5 del citato articolo 31-ter stabilisce che, per i periodi d'imposta per i quali l'accordo è in vigore, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
Il successivo comma 6 prevede che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sono definite le modalità con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si fonda.
A tal riguardo, il Provvedimento direttoriale, Prot. n. 42295 del 21 marzo 2016, al paragrafo 7.2, prevede, tra l'altro, che l'Ufficio che ha stipulato l'accordo unilaterale o bilaterale può «durante il periodo di vigenza dell'accordo, invitare l'impresa per fornire chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica dello stesso».
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sarà cura delle Direzioni regionali, qualora nel corso di un controllo fosse sottoposta a verifica la corretta applicazione delle norme contemplate dall'articolo 31-ter da parte di grandi contribuenti, attivare tempestivamente il coordinamento con l'Ufficio che ha stipulato l'accordo, al fine di evitare di sovrapporre azioni che implichino l'esecuzione delle medesime attività istruttorie.
Si rammenta, pertanto, di utilizzare l'applicativo SERPICO per il riscontro dell'esistenza di procedure di accordo preventivo in corso o concluse con le relative informazioni di sintesi.
Nel corso del 2022, continuerà l'attività di controllo del rispetto degli accordi unilaterali o bilaterali stipulati, da parte, rispettivamente, dell'Ufficio Accordi preventivi o dell'Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale.
Sarà, inoltre, effettuato il controllo del rispetto degli accordi per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sempre nell'ottica di uniformare l'azione degli Uffici competenti a effettuare tale controllo, la Direzione centrale Grandi Contribuenti e internazionale proseguirà l'attività di condivisione delle esperienze maturate nel corso della gestione degli accordi di patent box, sia a livello centrale che regionale.
Con riguardo alle Mutual Agreement Procedure (MAP), si invita alla massima collaborazione in termini di raccordo tra l'attività di accertamento esplicata dalle Direzioni regionali e la gestione dei relativi esiti in sede di confronto diretto con le Amministrazioni fiscali estere.
Riguardo all'attività di controllo su fattispecie riconducibili al transfer pricing, si rammenta che essa deve sempre essere caratterizzata da un elevato grado di approfondimento dei fatti e delle circostanze del caso. A tal fine, la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale predisporrà direttive per migliorare l'uniformità dell'attività accertativa in tema di prezzi di trasferimento e proseguirà, nel corso delle riunioni di coordinamento con le Direzioni regionali, a discutere i temi e le criticità maggiormente ricorrenti in sede di accertamento e di procedure amichevoli internazionali.
1.7 Contenzioso
Nell'ottica di un rapporto fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca tra Fisco e cittadino, l'Agenzia persegue, tra gli altri, l'obiettivo della diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, con la conseguente riduzione delle impugnazioni e l'incremento delle vittorie in giudizio.
Tali risultati si ottengono valutando, in modo sistematico, la sostenibilità della pretesa erariale sia nella fase precontenziosa, con la finalità di ridurre le impugnazioni, sia nella successiva fase contenziosa, assicurando una corretta ed efficace difesa degli interessi erariali in tutti i gradi di giudizio.
L'attività legale deve, inoltre, coordinarsi con quella di produzione amministrativa per il miglioramento della sostenibilità degli atti emessi, favorendo la circolazione e la valorizzazione, all'interno degli Uffici, delle esperienze maturate e delle criticità riscontrate in sede di gestione dei reclami e dei ricorsi, che costituiscono un parametro significativo per migliorare la qualità della produzione amministrativa e, quindi, ampliare la tax compliance.
L'esame delle pronunce giurisdizionali e degli esiti dei procedimenti di mediazione e di conciliazione deve, quindi, stimolare, all'interno dell'Agenzia, una riflessione critica finalizzata al miglioramento della qualità della produzione amministrativa e alla riduzione dei rinvii alla fase contenziosa. Trattasi di un passaggio essenziale per confermare la costante contrazione dell'indice di conflittualità e l'aumento dell'indice di vittoria.
È opportuno considerare che anche il 2022 rappresenta un anno eccezionale a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché alla particolare situazione economica e sociale conseguente.
Anche in tale contesto, in linea con quanto attuato negli anni precedenti, l'attività degli Uffici è posta in essere promuovendo le esigenze di:
• valutare la sostenibilità della pretesa, così da anticipare il presumibile esito dell'eventuale lite ed intercettare, prima o durante la fase contenziosa, gli atti difficilmente difendibili in giudizio;
• in considerazione della piena ripresa dell'attività di notifica degli atti impositivi, è prevedibile un incremento del contenzioso in entrata. Pertanto, risulta ancor più opportuno favorire l'adesione agli strumenti deflativi del contenzioso tramite la corretta e tempestiva gestione dei procedimenti di mediazione e del tentativo di conciliazione giudiziale con riferimento alle controversie per le quali se ne ravvisi la percorribilità;
• svolgere tempestivamente tutti gli adempimenti, previsti in capo alle strutture deputate alla trattazione dei procedimenti di mediazione e dei giudizi tributari, imposti dalla legge;
• assicurare la corretta ed efficace definizione delle strategie di difesa, con conseguente incremento delle probabilità di vittoria dell'Agenzia.
Per favorire il corretto svolgimento delle attività, anche attraverso una sempre maggiore semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti, deve essere assicurato il corretto utilizzo dei servizi telematici del contenzioso tributario e deve essere garantita la partecipazione alle udienze da remoto.
Occorre, inoltre, potenziare le iniziative di confronto e collaborazione con il contribuente e i suoi difensori, da effettuare anche a distanza attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici a disposizione., A tal fine, restano attuali, con gli opportuni adattamenti, le indicazioni contenute nella circolare 23 marzo 2020, n. 6/E.
Prosegue, poi, la cooperazione con l'Agente della riscossione, nella gestione delle impugnazioni di atti della riscossione, avviata nel 2015, che, mediante la difesa coordinata e l'uniformità dei comportamenti nella gestione del procedimento di mediazione e del processo tributario, assicura il miglioramento dell'esito di tali controversie e, quindi, l'incremento della riscossione coattiva.
Gli Uffici procedono anche alla sistematica esecuzione dei provvedimenti emessi nei giudizi tributari, ponendo in essere le misure necessarie.
In ultimo, la più volte richiamata esigenza di garantire la correttezza della pretesa tributaria e di ridurre la conflittualità con i contribuenti dovrà essere assicurata attraverso il pieno e corretto utilizzo dei diversi strumenti deflattivi del contenzioso che l'ordinamento tributario rende disponibili all'amministrazione e al contribuente. In particolare, si richiama l'attenzione degli Uffici a effettuare analisi puntuali delle specifiche fattispecie oggetto dei rilievi, nonché delle argomentazioni eventualmente rappresentate dai contribuenti, come ad esempio a seguito della consegna dei processi verbali di constatazione, in sede di contraddittorio, o a seguito di presentazione di istanze di autotutela (il cui accoglimento va riscontrato laddove gli elementi forniti dal contribuente siano condivisibili, adeguatamente motivati e le stesse non siano meramente pretestuose). In tal modo, le casistiche interessate dalla fase contenziosa potranno essere significativamente ridotte a beneficio della certezza dei rapporti tra fisco-contribuente.
1.8 Tutela del credito erariale
Gli effetti della grave emergenza sanitaria e le misure socio-economiche di contrasto adottate dal Governo, che hanno inciso sulla situazione finanziaria degli operatori economici e della generalità dei contribuenti, hanno avuto impatti sul ricorso, destinato verosimilmente ad incrementarsi, alle procedure di gestione della crisi di impresa, nonché alle procedure di sovraindebitamento.
Conseguentemente, è necessario un maggior impegno degli Uffici nelle connesse lavorazioni e, a tale fine, è opportuno dedicare maggiori risorse a detta linea di attività, al fine di assicurare un presidio efficiente e tempestivo.
Occorrerà provvedere, in primo luogo, al tempestivo svolgimento delle attività volte alla quantificazione del credito tributario, non ancora iscritto a ruolo/affidato, al fine di garantire l'esatta determinazione dell'importo della pretesa erariale che dovrà concorrere nella procedura.
Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle procedure di crisi di impresa - concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti - gli Uffici si atterranno alle indicazioni operative contenute nella circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020.
In particolare, assicureranno la tempestiva valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario, al fine di conciliare l'esigenza di conseguire il miglior recupero della pretesa erariale con l'interesse alla prosecuzione dell'attività aziendale e alla conservazione della forza-lavoro, rispetto al quale il fattore-tempo assume rilevanza in ordine alle probabilità di successo del risanamento, in termini di riduzione del rischio di aggravamento della crisi.
In un'ottica di trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa, gli Uffici agevoleranno le forme di contraddittorio ritenute più idonee in ordine agli aspetti della proposta e del piano di risanamento che siano ritenuti carenti, non attendibili o non sostenibili.
L'attività istruttoria prevede un'attenta analisi della proposta e del piano di risanamento alla luce della relazione di attestazione rilasciata a corredo della documentazione prescritta dalla normativa vigente, al fine di riscontrare la convenienza economica del trattamento offerto all'Erario in funzione della capienza del patrimonio del proponente nell'alternativa liquidatoria. A tal fine, gli Uffici prediligeranno un approccio casistico, che implica la massima attenzione alle caratteristiche specifiche di ciascuna fattispecie e alla situazione economico-finanziaria in cui versa l'impresa, valutando il trattamento del credito tributario, nell'ottica di rendere concretamente attuabile il risanamento aziendale. Ottica cui si ispirano sia l'attuale legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), che il futuro Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), e che contemplano la facoltà del giudice di omologare le procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria, qualora la stessa risulti determinante per le maggioranze necessarie all'omologazione, e il giudice ritenga, anche in base alle risultanze della relazione redatta dal professionista attestatore, che la proposta dell'imprenditore sia conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria.
Con riguardo alle procedure di fallimento, gli Uffici assicureranno l'espletamento delle attività necessarie ad assicurare la rituale insinuazione nello stato passivo della procedura concorsuale, da parte dell'Agente della riscossione, provvedendo autonomamente, qualora la tempistica per la formazione dei ruoli o l'affidamento dei carichi risulti incompatibile con i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo, nonché quando ne ricorra l'esigenza.
Pari attenzione deve essere posta nelle attività dirette al consolidamento dell'esposizione debitoria del contribuente e negli adempimenti necessari ad assicurare l'insinuazione nelle procedure di insolvenza dichiarate da autorità estere, fornendo diretto riscontro alle comunicazioni ricevute dagli organi preposti alla gestione della procedura, come a suo tempo indicato nella direttive di programmazione delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione, contenute nella circolare n. 25/E del 31 luglio 2013, oppure assumendo contatti diretti con detti organi, qualora la notizia della pendenza della procedura venga altrimenti acquisita (21).
Al di fuori dello specifico ambito delle procedure concorsuali e di quanto sopra esposto, gli Uffici, come di consueto, assicureranno lo svolgimento di tutti gli altri adempimenti in materia di riscossione, necessari a garantire la tutela della pretesa erariale e il rispetto dell'attività di mutua assistenza amministrativa nel campo della riscossione, per il dettaglio dei quali si fa rinvio alle direttive programmatiche degli anni precedenti.
Ai fini di una migliore efficienza dei processi di riscossione, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, tenuto conto anche dei numerosi provvedimenti di sospensione e di rinvio dei versamenti, correlati alle molteplici operazioni di cosiddetta rottamazione, è necessario uno stretto coordinamento con l'Agente della riscossione, sia mediante il costante scambio informativo esistente ed i contatti delle reti di referenti, sia attraverso la fattiva collaborazione nei «Tavoli regionali» tra l'Agente della riscossione e le Direzioni regionali, nel contesto dei quali può avvenire, in forma strutturata, il confronto sulle strategie e sui risultati complessivi, nonché sulla trattazione di fattispecie particolarmente complesse.
2 CONSULENZA
2.1 Rilevanza degli atti di prassi e delle pubblicazioni e gestione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica
L'Agenzia, anche per l'anno 2022, assicura il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie mediante l'emanazione di documenti di prassi (circolari e risoluzioni) e la pubblicazione, da parte delle strutture centrali, delle risposte rese ad istanze di interpello ammissibili e di consulenza giuridica esterna, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018.
In linea generale, le risposte fornite agli interpelli e alle consulenze giuridiche, sia in sede centrale che regionale, costituiscono uno strumento di supporto al contribuente per la comprensione e l'applicazione delle disposizioni di natura fiscale e contribuiscono a creare il patrimonio interpretativo dell'Agenzia, utile, altresì, ad uniformare il comportamento delle strutture territoriali. Ad esso, infatti, gli Uffici possono attingere al fine di orientare anche la propria attività operativa.
Inoltre, l'attività interpretativa contribuisce ad instaurare con i contribuenti un dialogo trasparente e dinamico, prevenendo gli inadempimenti tributari e riducendo la conflittualità, in una prospettiva di rafforzamento della fiducia nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria.
L'Agenzia prosegue, sia in sede centrale che regionale, nell'impegno di ottimizzazione dei tempi di risposta alle istanze di interpello previste dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e di consulenza giuridica, al fine di facilitare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nell'ottica di favorire la tax compliance.
A tal fine e nella prospettiva di rendere più efficiente il presidio dell'attività interpretativa, le Direzioni regionali garantiscono puntuali azioni finalizzate alla contrazione dei tempi di risposta alle istanze di interpello e di consulenza giuridica, provvedendo, altresì, alla tempestiva richiesta di regolarizzazione e di documentazione integrativa per gli interpelli ex articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente ed incentivando, in linea generale, l'utilizzo del canale telematico gestito mediante la posta elettronica certificata (PEC).
In merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello, alla loro qualificazione e alla relativa gestione, rimandando ai chiarimenti già forniti con le circolari n. 9/E del 1° aprile 2016, n. 19/E dell'8 agosto 2019, n. 4/E del 20 marzo 2020, n. 31/E del 23 dicembre 2020 e n. 4/E del 7 maggio 2021, si ritiene utile ribadire in questa sede le seguenti indicazioni:
• le questioni interpretative, oggetto di un'istanza di interpello, devono necessariamente riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria in relazione alla quale il contribuente è tenuto a dimostrare, ai fini dell'ammissibilità della stessa, la sussistenza delle obiettive condizioni che rendono incerta la sua applicazione. In particolare, ai fini della ricorrenza di tali condizioni, nell'istanza presentata il contribuente non può limitarsi ad invocare genericamente l'esistenza di un dubbio interpretativo, ma, al fine di consentire all'Agenzia di esprimere il proprio parere, deve, altresì, definire esattamente la questione interpretativa incerta ed esporre, in maniera chiara, le considerazioni che, in relazione alla fattispecie concreta rappresentata, rendono obiettivamente incerta l'applicazione della norma fiscale, anch'essa precisamente individuata qualora non desumibile dal quesito formulato;
• restano escluse dall'area dell'interpello le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, ovvero, non deve trattarsi di istanze «caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1)» (al riguardo, si rinvia anche ai chiarimenti già resi con le Circolari n. 31/E del 2020 e 4/E del 2021);
• tenuto conto che, nel fornire il proprio parere, l'Amministrazione si limita all'interpretazione delle norme tributarie assumendo acriticamente i fatti rappresentati nell'istanza presentata, devono considerarsi parimenti inammissibili quelle istanze che non prospettano alcun dubbio sull'interpretazione della norma tributaria e presuppongono, invece, esclusivamente un accertamento su circostanze di fatto che, tuttavia, può essere condotto dall'Amministrazione finanziaria solo con l'esercizio dei poteri esperibili durante le attività di controllo e, comunque, al di fuori del procedimento dell'interpello;
• deve essere ribadita l'impossibilità di ricondurre all'ambito dell'interpello le istanze presentate dai professionisti che formulano quesiti di carattere generale, senza fare riferimento ad un caso concreto e personale, omettendo, nel contempo, di fornire i dati identificativi del contribuente direttamente interessato all'interpretazione della norma tributaria e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti della risposta dell'Amministrazione finanziaria.
Infine, per orientare i contribuenti nella corretta individuazione della struttura dell'Agenzia competente alla trattazione delle istanze di interpello e al fine di evitare che la presentazione della stessa ad una struttura diversa da quella competente determini un differimento dei termini della risposta - i quali, infatti, iniziano a decorrere dal momento in cui l'istanza viene ricevuta dalla struttura competente - si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti in relazione ai soggetti di più rilevante dimensione, individuati dall'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e cioè quei soggetti che conseguono, in base all'ultima dichiarazione presentata, un volume d'affari o un ammontare di ricavi o di compensi non inferiore a 100 milioni di euro.
Per la valutazione delle dichiarazioni cui fare riferimento per la definizione del predetto parametro è necessario tener conto delle indicazioni fornite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 aprile 2009, prot. 54291, ove viene previsto «un periodo di sospensione dell'applicazione dei criteri previsti nei punti 1 e 2, pari a novanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione (termine che garantisce, peraltro, la validità delle stesse), durante il quale il parametro di riferimento è individuato tenuto conto dei dati indicati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata».
Al riguardo, si ritiene che il riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali contenuto nel provvedimento debba essere inteso come il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni fiscali riferite a un determinato periodo d'imposta.
Pertanto, i dati dei modelli di dichiarazione presentati in relazione ad un determinato periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, potranno essere presi in considerazione per l'individuazione dei soggetti di rilevante dimensione solo successivamente alla data di scadenza ordinaria della relativa dichiarazione più 90 giorni, data dalla quale potrà essere constatato il raggiungimento o meno della soglia dei 100 milioni di euro riferita al volume di affari, ai ricavi o ai compensi.
In linea generale, il confronto tra volume di affari e ammontare dei ricavi o dei compensi deve avvenire sulla base delle ultime dichiarazioni presentate (purché consolidatesi per effetto del decorso di 90 giorni «dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione»), anche laddove alla data di presentazione dell'istanza di interpello le dichiarazioni da confrontare facciano riferimento a periodi d'imposta diversi.
Ad esempio, per un soggetto che presenta l'istanza di interpello il 15 febbraio 2022, le dichiarazioni di cui tener conto per la valutazione del parametro dimensionale sono:
• con riferimento al volume d'affari: la dichiarazione IVA in scadenza il 30 aprile 2021 e consolidata il 29 luglio 2021;
• con riferimento ai ricavi: la dichiarazione in scadenza il 30 novembre 2020 e consolidata il 28 febbraio 2021 (non può, invece, essere presa in considerazione la dichiarazione in scadenza il 30 novembre 2021 che potrà ritenersi consolidata soltanto dopo il 28 febbraio 2022).
Pertanto, nel caso di specie il soggetto che presenta l'interpello il 15 febbraio 2022 potrà essere considerato un soggetto di rilevanti dimensioni esclusivamente nel caso in cui il volume d'affari o i ricavi/compensi contenuti nelle predette dichiarazioni siano superiori a 100 milioni di euro e, di conseguenza, la competenza alla trattazione della sua istanza risulterà attribuita alla Divisione contribuenti.
Diversamente, il soggetto che presenta l'interpello il 15 febbraio 2022 non potrà essere considerato un soggetto di rilevanti dimensioni se entrambi i valori (volume d'affari e i ricavi/compensi) contenuti nelle predette dichiarazioni sono inferiori a 100 milioni di euro e, di conseguenza, la competenza alla trattazione della sua istanza è attribuita alla Direzione regionale nell'ambito della quale lo stesso ha domicilio fiscale.
2.2 Interpelli per i nuovi investimenti
Nell'ambito delle attività che hanno la finalità di favorire una maggiore competitività delle imprese italiane e di incrementare l'attrazione in Italia di investimenti di imprese estere, svolge un ruolo importante la programmazione delle attività riferite ai soggetti che hanno presentato istanze di interpello nuovi investimenti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione).
Come noto, rispetto a questa peculiare tipologia di interpello (per i cui chiarimenti si rinvia a quanto illustrato con la circolare 1° giugno 2016, n. 25/E), il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016 (d'ora in avanti, Decreto attuativo), con specifico riferimento alle attività di controllo, ha espressamente previsto che «Avvalendosi degli ordinari poteri istruttori di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate può verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa [...]».
Si ricorda che detta attività è di esclusiva competenza dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, della Direzione provinciale o della Direzione regionale (se trattasi di soggetto di grandi dimensioni), competenti in base al domicilio fiscale del soggetto istante. Gli Uffici di dette strutture, prima di redigere un eventuale processo verbale di constatazione o un atto a contenuto impositivo o sanzionatorio, sono tenuti ad interpellare l'Ufficio Nuovi Investimenti della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale per il necessario coordinamento (cfr. l'articolo 6, comma 3, del Decreto attuativo). Con riferimento ai soggetti che hanno presentato istanza di interpello nuovi investimenti e che, conformandosi alla risposta resa, abbiano avuto accesso all'istituto dell'adempimento collaborativo (articolo 2, comma 3, del Decreto Internazionalizzazione e articolo 8, comma 1, del Decreto attuativo), la competenza ai fini del controllo è assegnata all'Ufficio Adempimento Collaborativo della predetta Direzione centrale.
Posto che l'Ufficio Nuovi Investimenti ha fornito risposte in relazione ad istanze attinenti a Piani di Investimento che hanno prodotto effetti sulle posizioni fiscali dei soggetti istanti, riferite ai periodi d'imposta 2016 e successivi, rilevanti sia ai fini delle imposte dirette che nell'ambito delle imposte indirette, è necessario che le strutture territoriali competenti, in sede di controllo, garantiscano, per i suddetti periodi di imposta, una tempestiva attivazione del preventivo coordinamento.
Al riguardo, con apposita Direttiva Interna della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, saranno fornite specifiche indicazioni operative in ordine alle modalità da seguire per attivare il prescritto coordinamento, la cui richiesta dovrà, necessariamente, essere inviata in tempo utile affinché sia fornito riscontro alla struttura richiedente, in via anticipata rispetto ai termini di consegna del processo verbale di constatazione e/o di decadenza dal potere di accertamento.
2.3 Adempimento collaborativo
In una prospettiva di rafforzamento del rapporto fiduciario con l'Amministrazione finanziaria, anche allo scopo di agevolare il corretto adempimento degli obblighi tributari, il regime di Adempimento collaborativo con i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale («Tax Control Framework») ha l'obiettivo di elevare gli standard di certezza fiscale, anticipando la fase del controllo sostanziale (controllo ex ante) e garantendo una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, in anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.
Dal punto di vista organizzativo, la competenza per le attività relative al regime di Adempimento collaborativo e per il controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, nei periodi di imposta in cui lo stesso regime trova applicazione, è incardinata nella Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, all'interno della quale è operativo l'Ufficio Adempimento collaborativo, con sedi a Roma e a Milano, il quale, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio dell'approfondita conoscenza del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
L'Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694, di recente - anche nella prospettiva dell'ampliamento dal 2022 della platea dei soggetti ammessi al regime - ha, da un lato, più puntualmente definito le competenze dell'Ufficio Adempimento Collaborativo della Direzione centrale Grandi Contribuente ed Internazionale, dall'altro disposto l'integrazione delle attribuzioni degli Uffici Grandi contribuenti delle Direzioni regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia- Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, in chiave di supporto alle strutture centrali.
Pertanto, la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale - che continuerà ad essere direttamente impegnata nella gestione attiva del regime - assicurerà un potenziamento, nel corso dell'anno, delle necessarie attività di supporto alle strutture territoriali al fine di realizzare una ottimale sinergia operativa.
3 SERVIZI AI CONTRIBUENTI
3.1 Servizi fiscali di assistenza e informazione all'utenza
3.1.1 Il nuovo modello di accoglienza e ricevimento dell'utenza negli uffici
La pandemia ha indotto l'Agenzia a ripensare la modalità di accesso dell'utenza in ufficio, adottando un nuovo modello di gestione del rapporto con i cittadini, con l'obiettivo finale di far evolvere sempre di più in senso digitale il modello dell'assistenza, offrendo sempre di più servizi online in modo da ridurre progressivamente l'esigenza del contribuente di recarsi fisicamente presso gli uffici.
Nel 2021, infatti, da un lato sono stati sviluppati nuovi servizi web, dall'altro è stata completata l'adozione del nuovo modello di accoglienza dell'utenza secondo il quale gli Uffici ricevono per accesso programmato. Gli utenti accedono in Ufficio solo se effettivamente necessario e, comunque, dopo aver prenotato un appuntamento o un webticket, ottenendo il servizio desiderato, all'orario concordato e senza generare code.
Resta comunque ferma la necessità di garantire la trattazione dei casi «a vista», senza prenotazione, in caso di urgenza.
Gli appuntamenti possono essere prenotati online, direttamente dalla home page del sito Internet, tramite il numero verde (servizio automatico) o, tramite smartphone con l'apposita App. Per i servizi maggiormente richiesti è possibile scegliere la fruizione tramite diversi canali, in presenza, telefonicamente o tramite videochiamata.
Considerato l'elevato numero di richieste di prenotazione, per consentire agli utenti di trovare una maggiore disponibilità di appuntamenti, è stata incrementata l'offerta temporale dell'agenda CUP; sarà possibile fissare un appuntamento sino a 25 giorni lavorativi successivi al giorno in cui si richiede la prenotazione.
In tale contesto, e ai fini del successo del nuovo modello di assistenza programmata, assume particolare rilevanza l'attività di programmazione e monitoraggio degli appuntamenti e del relativo livello di saturazione. Le strutture operative e le Direzioni provinciali, con la supervisione e il coordinamento delle Direzioni regionali, modulano l'offerta di servizi in relazione alla domanda espressa a livello locale.
Per gestire al meglio l'appuntamento, è stata introdotta la «pre-chiamata»: l'Ufficio, qualche giorno prima della data fissata per il servizio, può contattare l'utente per acquisire ulteriori elementi in merito alla richiesta formulata in fase di prenotazione; le sperimentazioni condotte hanno evidenziato che tale modalità consente di risolvere, in molti casi, la questione in via anticipata direttamente con il contatto telefonico, evitando così all'utente l'accesso in ufficio. Le pre-chiamate vengono rendicontate secondo le ordinarie modalità in uso presso gli uffici (Profilo utente - BI).
3.1.2 Il servizio di videochiamata
Nel mese di febbraio 2022 è stata estesa a livello nazionale la nuova modalità di interazione a mezzo video.
L'attivazione del servizio di videochiamata può avvenire secondo due modalità:
• su proposta dell'ufficio, nel caso in cui il funzionario - sulla base delle indicazioni organizzative definite a livello provinciale - lo prospetti all'utente, per una più efficace ed efficiente trattazione della pratica. In tal caso, prima di fissare l'incontro per l'interazione a distanza, invia una mail alla quale l'utente dovrà rispondere accettando le condizioni del servizio. L'accettazione è condizione necessaria per procedere con l'interazione in videochiamata;
• su richiesta dell'utente. In linea con il modello di accesso agli Uffici per appuntamento, anche l'interazione a mezzo video deve essere il più possibile programmata. Costituisce, pertanto, una delle modalità con cui l'utente può chiedere un servizio, prenotandolo mediante l'applicativo CUP. L'utente accede, secondo le ordinarie modalità, alla sezione del sito "Prenota un appuntamento" o alla APP dell'Agenzia, seleziona la linea di appuntamento in videochiamata di interesse e fissa un appuntamento. Ciascuna Direzione provinciale offre, in relazione alle risorse disponibili, tre linee di appuntamento Dichiarazione e Rimborsi, Atti e Successioni e Codici fiscali e tessera sanitaria. Il servizio, in fase di potenziamento, è già attivo presso ciascuna Direzione provinciale.
Sarà cura delle Direzioni regionali promuovere l'attivazione generalizzata del servizio di videochiamata su tutte le strutture e assicurare un congruo numero di appuntamenti in relazione alla domanda di servizio rilevata. Tale canale rappresenta, infatti, una effettiva modalità alternativa all'erogazione di servizi in presenza, potendo avvenire in tale contesto l'identificazione del contribuente e la trasmissione ultimativa di documenti senza necessità ulteriore della presentazione fisica degli stessi presso l'ufficio
Le videochiamate vengono rendicontate secondo le ordinarie modalità in uso presso gli uffici (Profilo utente - BI).
3.1.3 Assistenza telefonica resa da Sezioni di assistenza multicanale e mini call center
Le richieste di assistenza su questioni fiscali generali, ovvero specifiche relative ai servizi telematici, alle comunicazioni ricevute dal contribuente, alle dichiarazioni, ai bonus e contributi, ai rimborsi continueranno ad essere soddisfatte dalle Sezioni di Assistenza Multicanale (SAM).
Tenuto conto della strategia dell'Agenzia volta ad agevolare, il più possibile, l'interazione a distanza con i cittadini, nel 2022 andrà ulteriormente potenziato il canale voce con la valorizzazione della professionalità specifica dei consulenti nella gestione del contatto telefonico: oltre ad una costante attività di programmazione e monitoraggio delle chiamate in entrata per soddisfare il maggior numero di utenti, andrà incentivato il canale telefonico anche per la gestione delle fasi di approfondimento e di chiarimento delle richieste di assistenza provenienti tramite gli altri canali in uso (webmail, CIVIS, etc.). Ciò nell'ottica di consolidare il rapporto di fiducia con l'utenza comprendendone a fondo l'effettiva esigenza per poterla soddisfare al meglio, amplificando la percezione di qualità e prossimità del servizio di assistenza multicanale.
Nel corso del 2022, al fine di analizzare le richieste di assistenza ed individuare azioni di miglioramento sui processi gestiti dall'Agenzia, si prevede di rilasciare progressivamente a tutto il personale delle SAM, dopo l'avvio con i primi gruppi pilota, il nuovo CRM (Customer Relationship Management), che realizza una vista unitaria delle interazioni con il contribuente a prescindere dal canale di contatto utilizzato (voce, sms, webmail) e dalla struttura organizzativa presso cui opera il dipendente che cura l'attività.
3.1.4 Servizi agili e feedback al contribuente
L'offerta di servizi «agili» rimane, anche a conclusione dello stato di emergenza, una delle modalità tramite cui il cittadino può chiedere e ricevere assistenza e accedere ai servizi erogati dall'Agenzia delle entrate.
In una logica di semplificazione e trasparenza l'Agenzia punta, da un lato, a promuovere e potenziare l'utilizzo più sistematico e intensivo del canale telematico e, dall'altro, a garantire la massima accessibilità ai servizi, anche tramite sistemi più colloquiali, che soddisfino le esigenze dei cittadini meno avvezzi all'uso degli strumenti informatici.
Nel contesto del nuovo modello di accoglienza presso gli Uffici e del progressivo sviluppo dell'erogazione dei servizi a distanza, risulterà, quindi, strategico il rafforzamento del canale di colloquio telematico, con l'obiettivo di rendere l'utilizzo dei servizi digitali la modalità di interazione standard e prioritaria tra l'Agenzia e l'utenza professionale.
La gamma dei servizi offerti con modalità agile sarà quindi progressivamente rivista in modo da orientare le richieste verso il canale telematico mano a mano che saranno rese disponibili nuove funzionalità e nuovi servizi e che gli Uffici avranno ampliato, non solo l'orario di apertura al pubblico ma, anche, la disponibilità di appuntamenti per le video chiamate.
Le strutture operative, tuttavia, continueranno a sensibilizzare i contribuenti e gli intermediari all'utilizzo sistematico dei servizi telematici dedicati, che, rispetto ai canali generalisti e-mail o PEC, utilizzati per la fruizione dei "servizi agili", garantiscono maggiore efficienza nell'instradamento, nella trattazione delle pratiche e, conseguentemente, assicurano una maggiore rapidità del riscontro all'utente. Gli Uffici avranno inoltre cura di raccomandare, per l'invio di documenti e istanze in modalità agile, laddove non presente il corrispondente servizio telematico, il servizio Consegna documenti e istanze.
Sul sito istituzionale dell'Agenzia è consultabile la «Guida ai servizi agili» con le indicazioni sulle modalità di richiesta dei servizi in modalità semplificata.
3.1.5 Potenziamento dei servizi online
L'introduzione dell'obbligatorietà dell'utilizzo delle credenziali digitali SPID, CIE, CNS per l'accesso ai servizi online dell'Agenzia ha determinato l'esigenza di prevedere che ad una serie di soggetti (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori, persone di fiducia) possa essere conferita la procura per l'utilizzo dei servizi online in nome e per conto del delegante. A tal fine, sono state fornite di recente specifiche indicazioni relative agli adempimenti previsti. Tale procura è utilizzabile anche per presentazione della dichiarazione precompilata.
Sul versante dichiarativo, prosegue l'attività, già intrapresa da alcuni anni, di predisposizione di modelli dichiarativi precompilati sempre più completi, ovvero caratterizzati da una maggiore numerosità di dati precompilati in relazione a talune tipologie di spese deducibili e detraibili, come oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, ai quali si aggiungono gli oneri e le spese già presenti negli scorsi anni.
Nell'ambito della semplificazione dei servizi e di agevolazione degli utenti negli adempimenti tributari, prosegue l'attività di precompilazione dei principali documenti IVA, con l'inclusione nella platea sperimentale dei soggetti che effettuano la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità per cassa. Con l'inclusione di tali soggetti verranno attivate nuove funzionalità nell'applicativo web per poter consentire agli stessi di inserire, con riferimento ad ogni fattura annotata nelle bozze dei registri IVA precompilati, la data di pagamento ai fini dell'esigibilità e della detraibilità dell'imposta. Saranno infine completate le attività propedeutiche all'elaborazione della dichiarazione IVA annuale 2023 relativa alle operazioni effettuate nel 2022, che sarà resa disponibile dal mese di febbraio 2023.
In merito alla registrazione degli atti, nel 2022 sarà realizzata una procedura web che inizialmente consentirà la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita, per poi ampliarne l'utilizzo con riferimento ad altre tipologie di atti. Il software, che sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia, consentirà una rapida compilazione della richiesta di registrazione, alla quale dovrà essere allegato l'atto sottoscritto dalle parti. La procedura assisterà il contribuente nel calcolo delle imposte e delle eventuali sanzioni dovute in caso di tardività della richiesta; le somme autoliquidate potranno essere versate con addebito diretto sul conto corrente o tramite altre modalità in corso di definizione. In seguito all'attivazione della nuova procedura per la registrazione telematica dei contratti di comodato d'uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita, non sarà più possibile, per tali atti, richiederne la registrazione tramite e-mail o PEC. Infatti, la richiesta di registrazione degli atti mediante tali modalità, adottata efficacemente durante la crisi sanitaria, non semplifica - a regime - gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e degli Uffici.
3.1.6 Assistenza fiscale - CIVIS
Nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, è possibile usufruire del canale telematico di assistenza fiscale CIVIS. I contribuenti e gli intermediari possono utilizzare CIVIS per:
• chiedere assistenza fiscale su una comunicazione di irregolarità o un avviso telematico inviato a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
• chiedere assistenza su una cartella di pagamento emessa a seguito delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici, essendo anche possibile visualizzare e stampare la comunicazione di sgravio;
• chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento F24 per correggere, per esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello;
• chiedere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione per le annualità successive alla prima;
• inviare la documentazione richiesta con una comunicazione recapitata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi (articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600);
• inviare la documentazione utile a chiarire la propria posizione fiscale in caso di una comunicazione finalizzata a promuovere l'adempimento spontaneo agli obblighi tributari (articolo 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di stabilità 2015).
Per alcuni servizi, è inoltre possibile ricevere l'avviso della conclusione della pratica CIVIS tramite sms ed e-mail, all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono prescelti.
Nell'ottica di migliorare la portata informativa del canale CIVIS, rendendolo più rispondente alle aspettative dell'utenza e in grado di supportare le diverse modalità di interlocuzione per la lavorazione delle pratiche, sono state introdotte alcune novità atte a favorire l'interazione tra l'utente e l'Ufficio che tratta la pratica CIVIS. La prima consiste nella visualizzazione dell'Ufficio di ricezione della pratica. All'interno della sezione CIVIS dedicata alla consultazione dello stato delle richieste, l'utente visualizza, unitamente alle altre informazioni relative alla chiusura della pratica, anche quella relativa all'Ufficio che ne ha curato la lavorazione. Per quanto riguarda, nello specifico, l'assistenza fiscale su una comunicazione di irregolarità o un avviso telematico inviato a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, è stata prevista una funzionalità che consente, nella fase successiva alla chiusura della pratica, in caso di insufficienza della documentazione, di poterla inviare tramite il servizio "Consegna documenti e istanze".
Resta fermo ovviamente il principio generale, ribadito da ultimo nella risoluzione del 16 dicembre 2021, n. 72, secondo il quale l'esigenza di allegare documenti per la lavorazione delle istanze pervenute tramite CIVIS relative alle comunicazioni di irregolarità/avvisi telematici e alle cartelle di pagamento deve considerarsi una ipotesi eccezionale. Nel caso in cui l'Ufficio ritenga necessario acquisire la documentazione invita l'utente a presentarla preferibilmente tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" oppure via e-mail alla casella funzionale dedicata all'interlocuzione CIVIS, attiva in ogni Ufficio territoriale.
In sintesi, l'Agenzia punta a effettuare la completa trattazione delle comunicazioni di irregolarità e delle cartelle di pagamento derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni tramite canale CIVIS. Di conseguenza, per eventuali successive necessità di confronto con l'utente, sarà privilegiato il contatto mediante canale telematico, così da limitare la necessità di recarsi fisicamente in Ufficio. È opportuno che le Direzioni provinciali e le Direzioni regionali, nell'ambito delle periodiche interlocuzioni istituzionali:
• sensibilizzino gli intermediari all'utilizzo sistematico del canale CIVIS, rappresentando i miglioramenti apportati e i vantaggi derivanti dall'impiego della procedura telematica, in luogo degli altri canali;
• rilevino le esigenze e le proposte degli intermediari, da valutare nell'ottica di condivisione di soluzioni mirate alla semplificazione degli adempimenti e al miglioramento della procedura.
3.1.7 Servizio web «Consegna documenti e istanze»
Il servizio si inserisce nell'ambito delle attività volte ad agevolare il più possibile l'interazione a distanza con i contribuenti e gli intermediari, riducendo l'esigenza di accesso fisico in Ufficio ai soli casi in cui sia effettivamente necessario. Gli utenti in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata possono inviare documenti e istanze agli Uffici dell'Agenzia tramite un canale sempre aperto, senza doversi recare fisicamente allo sportello e ottenendone la ricevuta con il relativo protocollo, analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio. I documenti entrano nel flusso documentale della struttura di riferimento già protocollati e indicizzati grazie alle informazioni fornite dall'utente, preventivamente identificato.
Gli Uffici avranno cura di promuovere l'utilizzo del servizio, che consente di velocizzare e sistematizzare il flusso in ingresso dei documenti, tenendo presente che lo stesso può essere utilizzato solo se la normativa o i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate non prevedono specifiche modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione. Inoltre, non può essere utilizzato nel caso di disponibilità di uno specifico servizio on line.
Il servizio è molto semplice e intuitivo: l'utente identificato accede, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (e-mail e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta con il numero di protocollazione assegnato dal sistema.
Inoltre, all'interno dell'area è disponibile una guida dedicata che descrive passo dopo passo il suo funzionamento.
Sono inoltre disponibili una brochure e un video che illustra la funzionalità sul canale Agenzia Entrate - YouTube.
3.2 Gestione crediti di imposta e contributi a fondo perduto
In seguito alla pandemia da Covid - 19, l'Agenzia è stata investita di nuovi compiti istituzionali, come la gestione dei crediti di imposta e dei contributi a fondo perduto.
Proseguirà, dunque, l'attività di gestione dei predetti crediti volti a ristorare alcune categorie di soggetti economici dalle perdite connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica. L'Agenzia sarà fortemente impegnata anche nella gestione dei numerosi crediti d'imposta previsti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Al fine della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia (c.d. "Temporary Framework"), l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 27 aprile 2022, ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione) che sono tenuti a presentare i soggetti che hanno ricevuto durante l'emergenza epidemiologica da Covid - 19, aiuti di Stato sotto forma di contributi, bonus, ristori, etc. La dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dei requisiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework consentirà di monitorare e controllare gli aiuti riconosciuti ai sensi delle menzionate Sezioni, con riferimento alle misure elencate dall'articolo 1, comma 13 e seguenti, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
In considerazione della proroga dello stato emergenziale, anche per una parte del 2022, l'Agenzia sarà impegnata nella gestione dei processi sul riconoscimento ed erogazione delle misure di sostegno all'economia disciplinate dai diversi decreti legge emanati sia nel passato esercizio che in quello corrente (articoli 43-bis e 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 - imprese operanti nella ristorazione collettiva e imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA-, articolo 1, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4).
Anche per le citate misure sarà fondamentale l'intervento degli Uffici per la gestione delle eventuali istanze di autotutela, volte alla revisione dell'esito di rigetto dell'istanza originaria con cui è stato richiesto il contributo. A supporto degli Uffici, è stata messa a disposizione una nuova funzionalità all'interno della procedura "Esiti contabili-Rimborsi", per procedere all'erogazione dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti per i quali, a valle dell'attività di istruttoria, le autotutele hanno avuto esito di accoglimento.
Al fine di garantire una più efficace gestione delle istanze di autotutela, nonché garantire una tempestiva erogazione dei contributi spettanti, nel corso del 2022 saranno implementate specifiche funzionalità alla citata procedura che permetteranno agli Uffici di trattare automaticamente casistiche particolari, che, altrimenti, richiederebbero la lavorazione di pagamenti non automatizzati.
In virtù di queste implementazioni che agevolano la trattazione delle istanze di autotutela, si richiede agli Uffici la massima accuratezza ed esaustività nella lavorazione delle predette istanze e tempestività nell'erogazione degli importi spettanti.
3.3 Comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali
Per quanto concerne l'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni, nel corso del corrente anno sarà completato l'invio delle comunicazioni degli esiti relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019.
Per l'anno d'imposta 2018, in particolare, saranno inviate le ultime proposte di definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 41 del 2021, nei confronti dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al 2019.
Al riguardo, si evidenzia che tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata per gli anni d'imposta 2017 e/o 2018, beneficiando dell'eliminazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ordinariamente dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sono tenuti a presentare, secondo le modalità e tempistiche previste dal citato provvedimento del 27 aprile 2022, l'autodichiarazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", c.d. Temporary Framework).
Per garantire una omogenea distribuzione delle comunicazioni di irregolarità durante tutto il corso dell'anno, l'invio delle stesse è stato ripianificato al fine di evitare momenti di picco, soprattutto in relazione al modello 770, che genera una più consistente attività di assistenza.
Per quanto riguarda l'attività di controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), effettuata ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, si segnala che:
Con riferimento a tale attività, si segnala l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021, in base alla quale, a partire dalle LIPE relative al I trimestre 2022, l'Agenzia, nella fase di controllo finalizzato alla messa a disposizione dell'invito alla compliance, provvederà a segnalare ai contribuenti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali e agricoli, nonché ai relativi organi di controllo, se esistenti, gli omessi versamenti superiori a 5.000 euro, allo scopo di agevolare l'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 118 del 2021, qualora ne ricorrano i presupposti.
Per quanto attiene, infine, al controllo formale delle dichiarazioni:
• nel mese di aprile sono state inviate le comunicazioni degli esiti centralizzati relativi alle certificazioni uniche dell'anno d'imposta 2019;
• a partire dal mese di giugno, sarà completato l'invio sia delle comunicazioni contenenti la richiesta di documentazione, sia delle comunicazioni degli esiti relative alle dichiarazioni modelli Redditi "persone fisiche", 730 e Redditi "società di capitali", presentate dai contribuenti per il predetto anno d'imposta.
3.4 Rimborsi fiscali
Il perdurare degli effetti della crisi epidemiologica da Covid-19, il rincaro dei prodotti energetici e le conseguenti ripercussioni economiche per le famiglie e le imprese determinano la necessità che l'attività in questione rimanga un obiettivo strategico e un servizio essenziale garantito dall'Agenzia.
In tale contesto, la lavorazione dei rimborsi deve essere eseguita quanto più possibile con modalità volte a limitare gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e/o loro rappresentanti, utilizzando non solo le consuete modalità di interlocuzione tramite posta elettronica, posta certificata o raccomandata, ma soprattutto privilegiando i canali di colloquio disponibili tramite i servizi telematici.
In particolare, gli Uffici inviteranno i contribuenti a presentare, anche per conto di un'altra persona, documenti e istanze fruendo del servizio web "Consegna documenti e istanze", che gli utenti dei servizi telematici possono utilizzare accedendo all'area riservata per consegnare la specifica documentazione richiesta dall'Ufficio ai fini dell'istruttoria del rimborso, oppure nuove istanze di propria iniziativa.
Lo sviluppo dei processi di semplificazione e digitalizzazione contribuirà alla complessiva riduzione dei tempi di erogazione dei rimborsi, consentendo di restituire tempestivamente alla collettività la liquidità necessaria a contrastare gli effetti generati dall'instabilità economica.
In tale contesto, si segnala che sono in corso interlocuzioni con le strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo di accelerare le procedure di erogazione dei rimborsi delle imposte dirette, disponendo direttamente i pagamenti a valere sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto già avviene per i rimborsi IVA. Ciò consentirà di accreditare i rimborsi sui conti correnti dei beneficiari entro pochi giorni dalla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, con una riduzione della tempistica di almeno trenta giorni rispetto alla procedura attualmente in uso.
Per l'istruttoria dei rimborsi IVA, in seguito determinazioni assunte di concerto con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sarà possibile interrogare direttamente i "dati fattura integrati", evitando di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla trattazione del rimborso.
Tali misure agevolano e facilitano l'impegno richiesto agli Uffici per la lavorazione delle varie tipologie di rimborsi e sono in linea con l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2022-2024, che pone i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini fra gli obiettivi prioritari da conseguire.
Il raggiungimento degli obiettivi fissati sarà oggetto di continuo monitoraggio, attraverso i consueti indicatori che misurano lo sforzo delle strutture dell'Agenzia, nel lavorare i rimborsi IVA e imposte dirette, sia rispetto al magazzino, sia rispetto ai tempi medi di lavorazione. Infine, particolare attenzione sarà prestata alla lavorazione dei rimborsi richiesti con la presentazione del modello 730.
3.5 Servizi area Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare
3.5.1 Sistema Integrato Territorio
Il Sistema Integrato Territorio (nel seguito SIT) e l'Anagrafe dei Titolari rappresentano le due infrastrutture che rendono possibile la realizzazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata (22), la cui attivazione è stata posta in capo all'Agenzia delle entrate, tra i suoi compiti istituzionali, dall'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Il programma di graduale attivazione del SIT agli Uffici provinciali-Territorio a livello nazionale è stato completato il 31 marzo 2022.
All'attualità, pertanto, l'intero sistema catastale è gestito attraverso il SIT.
Specificamente, il SIT è un sistema informativo territoriale che consente non solo la gestione degli archivi catastali per entità oggettive, mediante l'integrazione tra le informazioni grafiche (elementi geometrici, posizionali e rappresentazioni del territorio) e le informazioni alfanumeriche (attributi che descrivono le caratteristiche censuarie e reddituali degli immobili), ma anche l'integrazione di ulteriori informazioni provenienti da fonti esterne all'Agenzia. Tale caratteristica fa del SIT una vera e propria infrastruttura del Paese, in grado di essere non solo al servizio della fiscalità, ma anche di ausilio alle Pubbliche Amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti nei molteplici processi di gestione del territorio e degli immobili, al fine di aumentare la trasparenza del mercato immobiliare, gestire emergenze, tutelare l'ambiente e i beni culturali, progettare opere, supportare le politiche di sviluppo, e, più generalmente, tutte le attività di gestione dei beni pubblici.
Si proseguirà nel presidio della qualità e completezza delle banche dati catastali, con particolare riferimento alla cartografia catastale e all'Anagrafe dei Titolari, per una piena interoperabilità con i sistemi cartografici di altri enti e per una sempre maggiore fruibilità delle banche dati immobiliari, sia per scopi tributari, sia per attività di supporto agli enti territoriali e per la gestione delle emergenze. Le attività di emersione degli immobili non registrati in Catasto, nonché l'aggiornamento delle variazioni non dichiarate, contribuiscono a rendere la banca dati immobiliari completa e coerente con la realtà territoriale, anche nell'ottica di una più equa imposizione fiscale.
L'implementazione del SIT consentirà, inoltre, di attivare la nuova procedura Voltura 2.0, che permetterà la presentazione telematica delle domande di modifica delle intestazioni catastali da parte dell'utenza professionale, operante su un portale web denominato "Scrivania del Territorio". Nel corso del corrente anno, su tale portale sarà avviato lo sviluppo di ulteriori applicazioni informatiche, che consentiranno all'utenza tecnica di disporre di nuovi servizi per la predisposizione e presentazione telematica di atti di aggiornamento catastale e istanze dirette all'aggiornamento degli atti del Catasto.
Inoltre, sarà reingegnerizzato il processo di accettazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati, eseguite mediante procedura informatica Docfa, che vedranno una progressiva automazione dello stesso, con approvazione automatica delle dichiarazioni e trasferimento in back-office delle verifiche formali e sostanziali sulle stesse.
L'evoluzione degli innovativi servizi di visualizzazione dinamica della cartografia on line, a partire dagli attuali servizi Web Map Service (WMS) e Geoportale Cartografico Catastale, potrà, da un lato, avvicinare ulteriormente i cittadini alle attività dell'Agenzia in campo immobiliare, diventando anche strumento di trasparenza e accountability, e, dall'altro, incrementare i livelli di interoperabilità e collaborazione con le altre Amministrazioni, a supporto sia delle attività esclusivamente interne, sia dei più generali processi di gestione del territorio. Al fine di rendere sempre più efficaci i servizi on line appena descritti, proseguiranno anche nel 2022 le attività di "Recupero delle deformazioni delle mappe vettoriali e costruzione delle congruenze topologiche fra fogli contigui", che porteranno alla costruzione del continuum cartografico per la cartografia catastale permettendo la navigazione ininterrotta su tutto il territorio nazionale.
Con la nuova versione della procedura Pregeo, rilasciata a inizio 2020 e per la quale si prevede una nuova release nel corrente esercizio, si perseguirà la finalità di pervenire a un aggiornamento della cartografia e del censuario di Catasto Terreni più facile e immediato. Già nel 2020 con la nuova procedura si è registrato un incremento della percentuale di registrazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico, con contestuale immediato aggiornamento dell'archivio cartografico e dell'archivio censuario di Catasto, trend in aumento confermato nel corso del 2021 e che si confida di mantenere anche per il 2022.
Con specifico riferimento all'evoluzione e al completamento della cartografia saranno condotte attività fondate sull'utilizzo di dati, strumenti e tecnologie innovativi a disposizione dell'Agenzia per inserire, su uno specifico layer separato, i fabbricati non rappresentati nella cartografia, ma individuati dalle ortofoto ad alta risoluzione rese disponibili da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e per consolidare un innovativo modello in house di costruzione di nuova cartografia utilizzando le sopracitate ortofoto sovrapposte alla cartografia vigente.
Proseguiranno, inoltre, le attività di riordino fondiario di cinque province della Lombardia, in attesa che si sviluppino le attività previste nell'ambito del Progetto di rifacimento della cartografia.
Continueranno, inoltre, le attività finalizzate all'ampliamento del periodo informatizzato delle banche dati ipotecarie, che consentirà all'Agenzia di sviluppare nuovi servizi di consultazione delle banche dati di pubblicità immobiliare. In termini operativi il miglioramento della qualità delle banche dati e l'evoluzione della cartografia proseguirà secondo le direttrici individuate e relative:
• perseguimento della completa integrazione degli oggetti immobiliari e dei dati delle Unità Immobiliari Urbane;
• attendibilità dei soggetti titolari di immobili in Catasto;
• incremento del grado di informatizzazione della pubblicità immobiliare;
• aggiornamento della cartografia e miglioramento della qualità degli indirizzi catastali.
3.5.2 Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)
In seguito al parere favorevole espresso nel mese di novembre 2021 dal Garante per la protezione dei dati personali sulle "Specifiche tecniche" relative all'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), l'Agenzia insieme all'Istat ha emanato in data 10 maggio 2022 il previsto provvedimento interdirigenziale relativo alle specifiche tecniche; di conseguenza, verranno avviate le attività per il conferimento dei dati nell'ANNCSU da parte dei Comuni che vedranno coinvolti tutti gli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia nell'attività di formazione e supporto ai Comuni. Il conferimento dei dati nell'ANNCSU completerà tale archivio che dalla data di attivazione diventerà, come previsto dall'articolo 4, comma 1, del DPCM sull'ANNCSU del 12 giugno 2016, il riferimento nazionale ufficiale per gli stradari e indirizzari comunali.
A decorrere dalla data di attivazione dell'ANNCSU il Comune dovrà utilizzare nell'ambito delle attività di competenza esclusivamente i dati presenti nell'ANNCSU. L'attivazione dell'ANNCSU è il primo indispensabile passo per costruire un archivio nazionale certificato e georiferito degli indirizzi.
Nell'ambito dell'Agenzia, l'utilizzo dell'ANNCSU consentirà di:
1. migliorare la qualità delle banche dati, per la parte relativa all'indirizzo, con particolare riguardo alle banche dati catastali e all'Anagrafe Tributaria, semplificando l'attività di bonifica degli indirizzi attualmente presenti e consentendo di identificare, isolare e in molti casi bonificare, in tempo reale, i nuovi dati in ingresso che contengono indirizzi non certificati;
2. incrociare e verificare più agevolmente le informazioni contenute nell'ANPR, nell'Anagrafe Tributaria, nelle banche dati catastali, e in tutte le altre banche dati su cui si fonda il patrimonio informativo dell'Agenzia migliorando il collegamento tra oggetti, soggetti ed indirizzi;
3. attuare forti risparmi di spesa nell'attività di notifica e comunicazione ai cittadini di atti di qualsiasi natura, riducendo le spese postali per mancato recapito derivante da indirizzi errati e i successivi costi/tempi dedicati alla rispedizione.
3.5.3 Accessibilità digitale
Anche in ambito "Territorio", l'Agenzia è impegnata a rendere operativa la telematizzazione di tutti i servizi, anche con riferimento all'utenza non professionale, la quale, tramite l'area riservata del sito Internet, può accedere e consultare le visure catastali e ipotecarie concernenti i beni immobili detenuti dall'utente a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento ("consultazioni personali"). Sono anche disponibili analoghi servizi sul sito Agenzia, ad accesso libero previo pagamento dei relativi tributi per visure catastali e ispezioni ipotecarie non eseguibili nella modalità di consultazione personale.
3.6 Servizi estimativi e Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)
Saranno assicurate le attività e i livelli di servizio richiesti dalla domanda corrente da parte delle amministrazioni e gli enti ad esse strumentali, nel rispetto, e con i vincoli, dei protocolli di sicurezza - resi necessari dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria - relativamente, in particolare, ai sopralluoghi delle unità immobiliari da stimare.
In tale ambito, rivestono particolare rilevanza le attività di stima che verranno svolte, sulla base di specifici protocolli di intesa e/o accordi di collaborazione, su richiesta di amministrazioni pubbliche sia di rilevanza nazionale - tra cui si citano l'Agenzia delle entrate-Riscossione, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, l'INPS, l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - sia da parte di amministrazioni locali. Al riguardo, è importante rilevare che nel 2021 il 73% degli accordi di collaborazione e dei protocolli di intesa sotto stati sottoscritti con i Comuni.
Con l'INPS, in particolare, è stata programmata la stima del portafoglio di circa 4.400 unità immobiliari urbane da completarsi nell'anno 2022; inoltre, l'Ente ha richiesto l'individuazione degli immobili di pregio in base alla normativa vigente.
Con riferimento ai diversi progetti di ricerca e sviluppo condotti e/o coordinati dalla Direzione centrale Servizi estimativi e Osservatorio del mercato immobiliare e a conclusione delle attività ancora in esecuzione in alcuni ambiti provinciali, si perverrà al completamento della validazione dei prezzi impliciti delle caratteristiche dei beni immobiliari residenziali. Inoltre, proseguirà l'attività relativa al progetto di monitoraggio delle operazioni di sviluppo immobiliare, che coinvolge da vicino le Direzioni Regionali, al fine di migliorare la qualità intrinseca delle relazioni di stima e di fornire al mercato immobiliare utili informazioni in questo specifico settore.
Si prevede, altresì, di avviare il progetto pluriennale finalizzato alla revisione e alla pubblicazione di una seconda edizione del Manuale Operativo delle Stime Immobiliari (MOSI).
Nel corso del 2022, a seguito del completamento del processo di migrazione del sistema di monitoraggio amministrativo dei servizi estimativi (MASE) sulla piattaforma tecnologica Sistema Integrato Territorio (SIT), si prevede di rendere disponibile agli Uffici provinciali - Territorio una procedura per la redazione assistita delle stime (SIFA) a supporto dell'accertamento dell'imposta di registro sul trasferimento di diritti reali immobiliari, che sostituirà il format stime fiscali attualmente utilizzato in modalità stand alone. Sarà inoltre avviato lo sviluppo di un nuovo sistema informatico di supporto all'intero processo di gestione dei servizi estimativi (SIGeSE).
Per quanto riguarda l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), gli Uffici garantiranno le rilevazioni necessarie ad assicurare la disponibilità delle quotazioni immobiliari e la pubblicazione delle informazioni sulle statistiche relative al mercato immobiliare.
Contestualmente alle attività degli Uffici operativi, nel corso del 2022 proseguiranno le attività progettuali per l'evoluzione delle banche dati per le statistiche sul patrimonio e sul mercato immobiliare, con lo sviluppo di nuove analisi e nuova reportistica, anche in funzione del ruolo assegnato all'OMI dall'articolo 120-sexiesdecies, Capo I bis, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) (23).
Inoltre, proseguiranno le attività di progetto di ricerca e sviluppo volto a rivedere e innovare le metodologie di rilevazione e di determinazione delle quotazioni OMI. Saranno quindi previsti gli opportuni interventi per migliorare la qualità dei dati attraverso l'evoluzione dei sistemi informativi per la gestione, l'aggiornamento e l'elaborazione degli archivi migrati al SIT. Sarà, infine, consolidato e migliorato l'attuale sistema di divulgazione dei dati e delle statistiche prodotte dall'OMI.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
NOTE:
(1) In maggior dettaglio, nel quadro della Riforma 1.12 "Riforma dell'Amministrazione fiscale", sono previste diverse milestones e targets che, direttamente o indirettamente, concernono l'analisi del rischio e l'utilizzo di tecniche e strumenti sempre più performanti. In relazione all'anno 2022, e con particolare riferimento alle attività di stimolo della compliance, si evidenziano i target M1C1-105, M1C1-106, M1C1-107, che richiedono, rispettivamente, all'Amministrazione fiscale italiana di: 1. incrementare, rispetto all'anno 2019, del 20% il numero di comunicazioni cambia-verso, per un totale pari a 2.581.090; 2. incrementare, rispetto all'anno 2019, del 15% gli incassi derivanti dalle comunicazioni cambia-verso, per un totale di 2,45 miliardi di euro; 3. ridurre, rispetto all'anno 2019, del 5% il numero di "falsi positivi".
(2) Dall'anno d'imposta 2019, possono rientrare nella platea dei grandi contribuenti i Gruppi IVA, di cui agli articoli 70-bis e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
(3) Il Tax Administration EU Summit (TADEUS) è un network strategico di dialogo tra le Amministrazioni fiscali europee e patrocina iniziative connesse alle priorità delle Amministrazioni fiscali della UE.
(4) Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, attualmente, l'Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici (commi 1 e 7 dell'articolo 10 del citato Regolamento), che devono essere registrati nel Registro Nazionale aiuti di Stato, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
(5) Nella selezione delle singole posizioni da sottoporre a controllo si raccomanda di prestare sempre la massima attenzione a tutti gli elementi che possono far emergere, con riferimento all'annualità oggetto di controllo, particolari situazioni di difficoltà. Ad esempio, la conoscenza del territorio potrebbe far rilevare il caso di operatori di settori non in sofferenza che, però, a causa della tipologia di clientela (ad es. uffici che hanno effettuato un massiccio ricorso a modalità agili di lavoro) o della propria ubicazione (esercizi all'interno di stazioni ferroviarie), hanno particolarmente risentito degli effetti economici negativi della crisi pandemica.
(6) Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
(7) Articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(8) Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
(9) Articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
(10) Articolo 1, commi 46 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(11) Articolo 26 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
(12) Articolo 244, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(13) Articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
(14) Di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
(15) Si evidenzia che la norma preclude la rateazione nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della stessa, sia stato constatato o accertato l'indebito utilizzo in compensazione del credito di imposta con un atto istruttorio consegnato ovvero con un atto di recupero o un provvedimento impositivo notificati e «non definitivi» a tale data. Pertanto, nel caso in cui la consegna del processo verbale di constatazione o la notifica dell'atto di recupero siano avvenuti successivamente alla data del 22 ottobre 2021, il riversamento rateale in caso di definizione agevolata non è precluso.
(16) Tale comma è stato inserito dall'art. 1, comma 990 della legge 27 dicembre 2017, n. 205..
(17) Tale comma è stato inserito dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
(18) Istituita nel 2017 (Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017), su impulso di 16 Stati membri intenzionati ad avviare una cooperazione rafforzata nella lotta contro le frodi ai danni del bilancio dell'Unione Europea (oggi gli Stati membri partecipanti a detta forma di cooperazione rafforzata sono 22). In particolare, la Procura Europea, quale organo dell'Unione Europea, è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. direttiva PIF).
(19) Convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020.
(20) Convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020.
(21) Al riguardo, si segnala che le procedure di insolvenza dichiarate nell'ambito dei paesi membri dell'Unione europea sono disciplinate dal Regolamento UE del 20 maggio 2015, n. 848, e che, in attuazione di detto regolamento, è stato emanato il successivo Regolamento del 12 giugno 2017, n. 1105, contenente gli schemi per le comunicazioni tra organi della procedura e creditori, tra i quali è compreso anche il modello per la comunicazione dell'ammontare del credito ai fini dell'insinuazione alla procedura.
(22) L'Anagrafe Immobiliare Integrata è un sistema nazionale, integrato nelle sue componenti strutturali (basi dati catastali e di pubblicità immobiliare), dotato di capacità di interscambio informativo bidirezionale con le banche dati pubbliche e capace di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare generale e locale, permettendo di individuare correttamente l'oggetto e il soggetto di imposta, con i relativi titoli e quote di diritto.
(23) Art. 120-sexiesdecies: Osservatorio del mercato immobiliare - L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle Entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.