Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1 del 04/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12184-2005 proposto da:

ASSESSORATO SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA ***** in persona dell’Assessore in carica, GESTIONE STRALCIO AUSL/***** (ex USL ***** di Palermo) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT BANCA SPA ***** (già Credito Italiano s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9 – 10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANISCALCO BASILE GIOVANNI, MANISCALCO BASILE LUIGI giusta procura speciale del Dott. Notaio ZENO CICOGNA in VERONA 31/5/2005, rep. n. 553416;

GE.FI MEDICAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ***** in persona del Liquidatore Dr. F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLI ALFONSO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 207/200 5 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 1^

SEZIONE CIVTLE, emessa il 17/11/2004, depositata il 28/02/2005, R.G.N. 534/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;

udito l’Avvocato FIORETTI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per la rimessione al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle SS.UU..

PREMESSO IN FATTO

1.- Con Decreto n. 652/93 del 17.2.1993 il presidente del tribunale di Palermo ingiunse alla Usl ***** di pagare a Ge.Fi Medical s.r.l. L. 949.059.644, oltre accessori, quale corrispettivo per forniture di materiale medico specialistico effettuate nel *****.

La Usl propose opposizione cui la società opposta resistette, subordinatamente domandando che la Usl fosse condannata al pagamento delle stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento.

Intervenne in giudizio il Credito Italiano s.p.a., cessionario di parte dei crediti, domandando che in tale parte la condanna al pagamento fosse pronunciata in proprio favore.

Con sentenza del 31.10.2002 (corretta con decreto del 25.1.2003) il tribunale di Palermo rigettò l’opposizione, tuttavia riducendo l’importo dovuto a L. 606.695.320, oltre accessori, in relazione a pagamenti intanto intervenuti. Quanto a L. 275.273.180 la condanna fu pronunciata in favore del cessionario. Rimase assorbita la domanda del l’opposta fondata sull’art. 2041 c.c..

2.- La Corte d’appello di Palermo, decidendo con sentenza n. 207 del 2005 sul gravame dell’Assessorato (alla) Sanità della Regione Siciliana e della Gestione Stralcio dell’Azienda Usl ***** (ex Usl ***** di Palermo), ha bensì ritenuto che l’azione contrattuale fosse infondata (per difetto della forma scritta prevista per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione) ed ha dunque revocato il decreto ingiuntivo, ma ha accolto la domanda di arricchimento senza causa (per Euro 454.390, oltre accessori) subordinatamente formulata dalla opposta Ge.Fi Medicai s.r.l. con la comparsa di risposta depositata in primo grado e riproposta in appello. Ha in particolare negato che essa comportasse immutazione o alterazione del fatto costitutivo del di ritto dedotto in giudizio e che incappasse dunque nel divieto di nuove domande di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c..

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i menzionati Assessorato e Gestione Stralcio, affidandosi a due motivi cui resistono con distinti controricorsi Ge.Fi Medicai s.r.l. e Unicredit Banca s.p.a. (già Credito Italiano s.p.a.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col primo motivo – deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 183, 184 e 648 c.p.c. in relazione agli artt. 1453 e 2041 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) – i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello abbia ritenuto ammissibile la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. formulata dall’opposto in sede di comparsa di risposta all’opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la proposizione di domande riconvenzionali consentita solo all’opponente, in relazione alla sua posizione sostanziale di convenuto.

Sostiene che la L. n. 353 del 1990, cui ha impropriamente conferito rilievo la Corte d’appello, non ha in alcun modo inciso sui criteri di identificazione della domanda, che resta nuova in quanto introduco nel giudizio di opposizione un tema d’indagine affatto diverso da quello su cui si fondava la domanda ex contractu originariamente proposta in sede monitoria.

2.- Col secondo motivo sono denunciate violazione di norme di diritto ed insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di ravvisato riconoscimento, da parte dell’ente pubblico, dell’utilità della prestazione.

3. – Sulla questione di cui al primo motivo di ricorso questa stessa sezione, con ordinanza 26 ottobre 2009, n. 22592, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Richiamato l’indirizzo generai e secondo il quale nel giudizio di cognizione introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che incorrerebbe, ove “e avanzasse, nel divieto di formulazione di domande nuove (ex multis, Cass., nn. 2529 e 21245 del 2006, 8077 e 13086 del 2007), con la citata ordinanza Asl è posta in rilievo la coesistenza di due diversi orientamenti in ordine alla proponibilità da parte dell’opposto della domanda di arricchimento senza causa, formulata in via subordinata al fine di contrastare le eccezioni dell’opponente:

– quello secondo il quale la relativa domanda avrebbe sempre diverso petitum e diversa causa petendi, necessariamente introducendo nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica (Cass., nn. 10966/08, 17007/07, 22267 e 10169 del 2004);

– e quello che non considera mutatio ma semplice emendatio libelli, come tal e estranea al divieto di cui all’art. 183 c.p.c., la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dall’opposto senza immutazione o alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio; il che si verifica quando le risultanze processuali acquisite agli atti evidenzino “il ricorrere di tutti i presupposti di fatto che condizionano l’accoglimento della domanda di cui all’art. 2041 c.c.: cioè l’impoverimento dell’attore, … l’utilità della prestazione stessa in vista dei fini istituzionali dell’ente, e la sua concreta utilizzazione per detti fini” (così, testualmente, Cass., n. 27406/08; cui adde, ex plurimis, Cass., n. 14646/09 e, più diffusamente, Cass., n 6332/96; nonchè, in riferimento ad epoca più risalente, tra le altre, Cass., nn. 77/85 e 6664/81).

4.- Il presente caso si differenzia da quello relativo all’ordinanza sopra citata solo in ordine al tipo di debitore (regione anzichè comune) e di prestazione erogata dal privato (forniture invece di attività professionale), sicchè sembra opportuno che il contrasto sia risolto dalle Sezioni anche alla luce della valenza costituzionale conferita ai tempi del processo dal novellato art. 111 Cost. e del principio generale che sembra consentito inferirne:

quello secondo il quale, quante volte sia possibile evitare una duplicazione di procedimenti in funzione della realizzazione delle ragioni sostanziali delle parti e sia pienamente garantito il diritto di difesa, le disposizioni processuali vanno interpretate in senso funzionale al raggiungimento di un risultato utile in tempi il più possibile contenuti.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dispone che gli atti siano rimessi al Primo presidente in vista dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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