Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.10 del 04/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (erede di CO.AN.), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n, 217, presso lo studio dell’avv. FALIVENE FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 5, presso lo studio dell’avv. TONACHELLA AMEDEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Vania Sabetta giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EREDI di CE.NI., domiciliati in *****, presso l’ultimo domicilio del defunto;

– intimati-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3749/04 in data 17 marzo 2004, pubblicata il 13 settembre 2004;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 619 c.p.c., avanti al Tribunale di Rieti, Co.An. proponeva opposizione alla procedura esecutiva immobiliare promossa da D.F. contro Ce.Ni., marito della stessa: precisava di avere acquistato l’immobile in forza di decreto di trasferimento emesso l'*****; che detto acquisto era avvenuto nella vigenza del regime di separazione dei beni antecedentemente all’entrata in vigore della legge sul nuovo diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151) e che quindi era di sua proprietà esclusiva; chiedeva quindi, previa sospensione della detta procedura, che il Tribunale dichiarasse la nullità ed inefficacia del pignoramento trascritto sul bene de quo e condannasse il creditore procedente al risarcimento dei danni da liquidarsi in L. 20.000.000.

Si costituiva il F. contestando in fatto e in diritto l’opposizione e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione in favore del Ce. del diritto di piena proprietà sull’intero immobile pignorato e in subordine la condanna dell’opponente ai sensi dell’art. 2041 c.c., per le opere effettuate da esso opposto sull’immobile.

Il Tribunale di Rieti accoglieva la domanda e dichiarata la proprietà esclusiva della Co. sul bene pignorato, dichiarava la nullità e l’inefficacia di detto pignoramento, autorizzando la Conservatoria del Registri Immobiliari a cancellare la relativa trascrizione; respingeva la domanda di risarcimento danni formulata dall’opponente e dichiarava l’inammissibilità delle domande riconvenzionali dell’opposto.

Con sentenza pubblicata il 3 settembre 2004 la Corte d’Appello di Roma in accoglimento dell’appello proposto dal D., ritenuta l’ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dallo stesso in primo grado, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva le parti avanti al Tribunale di Rieti, con temine di sei mesi per la riassunzione.

Propone ricorso per cassazione C.E., in qualità di erede di Co.An. con tre motivi.

Resistono con controricorso gli eredi di Ce.Ni., che hanno proposto anche ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto riferiti alla medesima sentenza.

Con il primo motivo di ricorso il C. denuncia la nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., poichè la costituzione nel giudizio d’appello dell’appellante D. era avvenuta irritualmente, avendo depositato l’atto d’appello, con la relativa notifica, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 165 c.p.c..

Il motivo è fondato.

In tema di costituzione in giudizio dell’appellante, questa Corte ha già affermato il principio che “il deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l’improcedibililà del gravame ex art. 348 c.p.c., essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge” (Cass. 1 luglio 2008 n. 18009).

Nella specie, dall’esame degli atti, risulta che l’appellante si è costituito in giudizio con la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo di parte contenente copia dell’atto di citazione in appello, priva della relata di notifica, che peraltro fu eseguita dopo la costituzione stessa: l’appello risulta quindi improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1.

L’accoglimento dell’eccezione dedotta dal ricorrente con il primo motivo comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, tanto del ricorso principale che del ricorso incidentale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese sia del giudizio di cassazione, che di quelle d’appello.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi;

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione e del giudizio d’appello.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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